Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS10 ottobre 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202517425/2025

Rigetto Dell'istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/535777/r)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio per impugnare il rigetto di una propria istanza volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana. Il ricorso era stato proposto contro il provvedimento ablativo emesso dalla pubblica amministrazione competente in materia di cittadinanza, presumibilmente il Ministero dell'Interno o una prefettura territorialmente competente. La controversia rientra nel settore della cittadinanza, materia caratterizzata da una disciplina normativa ristretta e dalla prevalenza di valutazioni amministrative sottoposte al sindacato del giudice amministrativo solo nei limiti dell'eccesso di potere e della violazione di legge. Durante il corso del processo dinanzi al TAR, prima che il collegio giudicante pronunciasse una decisione nel merito, si è verificato un evento che ha determinato la cessazione della controversia, venendo meno l'interesse concreto del ricorrente a ottenere la pronuncia cautelare o definitiva su quanto impugnato.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1948, n. 91, capo I, che regola le modalità di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, nonché i presupposti sostanziali e procedurali che la pubblica amministrazione deve verificare prima di concludere il procedimento amministrativo con il rilascio del decreto di concessione. La norma richiede che il ricorrente soddisfi specifici criteri di residenza in Italia, di moralità, di integrazione sociale e di assenza di precedenti penali. Il procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza è sottoposto al controllo del giudice amministrativo, il quale può sindacare i vizi di legittimità del provvedimento, inclusa l'arbitrarietà delle valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione qualora esse risultino manifestamente irragionevoli o in contrasto con i principi generali dell'ordinamento. Nel caso di rigetto dell'istanza, il ricorrente dispone del ricorso al TAR per contrastare il provvedimento impugnato.

La questione giuridica

La questione sottesa al ricorso riguardava la legittimità del rigetto opposto dall'amministrazione all'istanza di concessione della cittadinanza italiana, sollevando interrogativi circa la corretta verifica da parte della pubblica amministrazione dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge. Era necessario stabilire se l'amministrazione avesse correttamente valutato il possesso dei requisiti di residenza, moralità e integrazione sociale richiesti, oppure se il provvedimento di rigetto fosse viziato da violazione di legge, eccesso di potere o contraddittorietà nelle motivazioni. La complessità della questione risiedeva nel peculiare profilo di sindacato sulla discrezionalità amministrativa in materia di valutazione dei presupposti di fatto e nella corretta applicazione dei criteri normativi alla fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice.

La motivazione del giudice

Nel corso del procedimento dinanzi al TAR, prima che il collegio adottasse una decisione nel merito della controversia, si è verificato un cambiamento nella situazione soggettiva o oggettiva che ha determinato la perdita di rilevanza della questione dedotta in giudizio. Questa variazione potrebbe derivare dal fatto che il ricorrente ha successivamente ottenuto il decreto di concessione della cittadinanza italiana per altre vie, oppure che la pubblica amministrazione ha revocato o modificato il proprio provvedimento di rigetto, accogliendo in tutto o in parte l'istanza originaria presentata dal ricorrente. In tal caso, il giudice amministrativo, seguendo il principio della strumentalità del processo rispetto alla tutela sostanziale, ha ritenuto opportuno dichiarare estinto il giudizio per sopraggiunta carenza di interesse alla decisione nel merito, dato che la pronuncia non avrebbe potuto produrre effetti utili per il ricorrente.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione quinta bis, ha dichiarato cessata la materia del contendere, pronunciando l'estinzione del processo senza affrontare il merito della controversia e senza condanna alle spese processuali, operando la declaratoria di estinzione quale rimedio processuale adatto a concludere il giudizio quando venisse meno l'interesse sostanziale alle determinazioni di diritto richieste al giudice. Questa decisione determina l'archiviazione della causa e implica che il ricorrente ha ottenuto, attraverso altri mezzi o per effetto di ulteriori provvedimenti amministrativi, la soddisfazione sostanziale dell'interesse che aveva originariamente perseguito mediante il ricorso amministrativo.

Massima

La materia della concessione della cittadinanza cessa di essere controversa quando il ricorrente consegua il risultato sostanziale perseguito mediante il ricorso amministrativo, determinando l'estinzione del giudizio per cessata rilevanza della questione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente, Estensore
Enrico Mattei,	Consigliere
Antonietta Giudice,	Referendario
per l'annullamento
del DM del Ministero dell'Interno di respingimento dell'istanza di cittadinanza italiana, presentata in data 01/04/2016 ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. e) e 16 co. 2, legge 91/1992 - -OMISSIS-
sul ricorso numero di registro generale 5299 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, 42;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM in epigrafe con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 adducendo possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, dopo aver preannunciato il riesame della posizione del ricorrente sulla base di ulteriori elementi acquisiti, ha depositato il DPR con cui gli è stata conferita la cittadinanza italiana.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, se ne può disporre l’integrale compensazione tra le parti, considerato che il motivo ostativo alla naturalizzazione è stato determinato da valutazioni sulla pericolosità per la Repubblica, formulate dai servizi segreti, cui il predetto Ministero non poteva che attenersi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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