Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS17 settembre 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202516318/2025

Decreto Di Rigetto Dell'istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/581097)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente. L'Amministrazione ha risposto con un decreto di rigetto della domanda, negando il diritto alla naturalizzazione. Avverso tale decreto, il ricorrente ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, contestando il provvedimento di diniego e chiedendo l'annullamento. Nel corso del giudizio, tuttavia, la situazione fattuale e giuridica del ricorrente ha subito una trasformazione: prima della conclusione del procedimento amministrativo-giurisdizionale, l'Amministrazione ha revocato il proprio decreto di rigetto oppure ha comunque concesso la cittadinanza, rendendo il ricorso giurisdizionale privo di utilità pratica. In questa dinamica, il Tribunale si è trovato dinanzi a una circostanza in cui la pronuncia nel merito risultava impossibile e priva di effetti concreti.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948 numero 91, come successivamente modificata, che stabilisce le condizioni per l'acquisto della cittadinanza attraverso naturalizzazione, matrimonio, residenza e altre ipotesi. L'amministrazione competente deve valutare le istanze secondo i criteri normativi previsti e può esercitare un potere discrezionale vincolato, soggetto al controllo giurisdizionale del Giudice amministrativo. Nel procedimento amministrativo, valgono i principi generali della trasparenza, della motivazione e della proporzionalità, secondo quanto stabilito dalla legge sul procedimento amministrativo e dalla Costituzione. Quando durante il giudizio amministrativo sopraggiungono fatti che eliminano l'interesse della parte alla sentenza, il Giudice può dichiarare cessata la materia del contendere, cessando di prendere cognizione della controversia.

La questione giuridica

La questione centrale concerne la proseguibilità del giudizio amministrativo in presence di una mutazione sopravvenuta della fattispecie: se cioè il Tribunale debba continuare a pronunciarsi nel merito della ricorsione quando il provvedimento originariamente impugnato abbia perduto efficacia a causa della revoca amministrativa o della concessione della cittadinanza. Il quesito riguarda altresì l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una pronuncia di merito, considerato che la sua situazione è presumibilmente già mutata positivamente. La rilevanza della questione risiede nel bilanciamento tra il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e il principio di economia processuale e di non pronunciabilità su controversie ormai prive di rilevanza pratica.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha accertato che, nel corso del giudizio, gli elementi fattuali della controversia si erano modificati in modo sostanziale e irreversibile, determinando l'impossibilità di una pronuncia utile al ricorrente. Tale accertamento è avvenuto probabilmente in seguito a comunicazioni dell'Amministrazione ovvero a elementi di fatto emersi durante il giudizio, attestanti che il decreto di rigetto era stato revocato o che la cittadinanza era stata comunque riconosciuta al ricorrente. In presenza di tali circostanze sopravvenute, il Collegio ha ritenuto che sussistessero i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, conformemente ai consolidati insegnamenti della giurisprudenza amministrativa in materia di impossibilità sopravvenuta di pronuncia nel merito. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere rappresenta un'ordinanza di carattere processuale, che non entra nel merito della controversia ma ne dichiara l'estinzione per causa di irrelevanza pratica sopravvenuta.

La decisione

Il Tribunale amministrativo ha dichiarato cessata la materia del contendere, cessando di conseguenza il proprio giudizio sulla ricorsione. Tale ordinanza comporta l'estinzione del processo senza una pronuncia nel merito della ricorsione e senza che venga stabilito se il comportamento dell'Amministrazione fosse fondato o infondato. L'ordinanza ha effetto sospensivo della controversia e determina l'impossibilità di pronunciarsi su responsabilità dell'Amministrazione. Il ricorrente, pur non ottenendo una decisione di accoglimento della ricorsione, ha comunque conseguito l'obiettivo concreto della cittadinanza, rendendo ogni ulteriore pronuncia processuale priva di significato pratico.

Massima

Nella controversia avente ad oggetto il ricorso contro il rigetto di istanza di concessione della cittadinanza italiana, sopraggiungendo durante il giudizio circostanze che determinano il mutamento della situazione fattuale, quali la revoca del decreto di rigetto o la concessione della cittadinanza, il Giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere qualora sia venuto a mancare l'interesse concreto e attuale alla pronuncia nel merito della ricorsione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente, Estensore
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario
per l'annullamento
decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana n. K10/-OMISSIS- notificato in data 17 gennaio 2020.
sul ricorso numero di registro generale 2323 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Turarolo, Lorenzo Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paola Turarolo in Genova, via Luccoli 30/8;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM del 20 novembre 2019 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 adducendo possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.
Con ordinanza n. 1832/2025 sono stati disposti incombenti istruttori volti ad acquisire la relazione dei servizi segreti su cui si fonda l’atto di diniego impugnato.
La PA in data 27.5.2025 ha rappresentato di aver predisposto il provvedimento concessorio della naturalizzazione a seguito della comunicazione, da parte dei servizi di sicurezza, che erano da ritenersi superati i rischi per la sicurezza della Repubblica.; in data 8.7.2025 il ricorrente ha depositato il DPR del 28/05/2025, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero al pagamento delle spese legali considerato che l'originario rigetto della domanda è stato motivato con l'asserita presenza di condanne penali che si sono poi rivelate insussistenti.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, se ne può disporre l’integrale compensazione tra le parti, considerato che il motivo ostativo alla naturalizzazione non è riconducibile a considerazioni concernenti la sicurezza pubblica o rilievi d’ordine penale del Ministero dell’Interno– come erroneamente sostenuto dal ricorrente - bensì da valutazioni sulla pericolosità per la Repubblica, formulate dai servizi segreti, cui il predetto Ministero non poteva che attenersi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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