Sentenza n. 202511340/2025
Rigetto Dell'istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0509491)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro il rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana. La controversia riguarda il diniego opposto dall'amministrazione competente circa l'accoglimento della domanda volta all'acquisizione della cittadinanza italiana, materia che rientra nella competenza della pubblica amministrazione centrale, in particolare del Ministero dell'Interno. Il ricorrente aveva contestato il provvedimento amministrativo reputandolo illegittimo per vizi di procedura o di merito. Nel corso del giudizio innanzi al TAR, tuttavia, la situazione fattuale sottostante è mutata, producendo l'estinzione sopravvenuta della controversia.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1948 numero 91, che disciplina le modalità di acquisto, mantenimento e perdita della cittadinanza. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è atto discrezionale dell'amministrazione, soggetto a controllo di legittimità secondo il diritto amministrativo generale. Il giudice amministrativo, quale giudice della legittimità dei provvedimenti amministrativi, ha il potere di sindacare i vizi di violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza che caratterizzino il provvedimento di diniego. Nel giudizio dinanzi al TAR trovano applicazione le disposizioni del codice del processo amministrativo.
La questione giuridica
La questione controversa riguardava la legittimità del rigetto dell'istanza di cittadinanza, ossia se l'amministrazione avesse correttamente motivato il diniego e avesse osservato le procedure previste dalla normativa vigente. Il ricorrente aveva dovuto dimostrare che sussistevano i presupposti legali per l'accoglimento dell'istanza e che l'amministrazione aveva illegittimamente rigettato la richiesta. Al contempo, l'amministrazione avrebbe dovuto giustificare adeguatamente il diniego mediante una motivazione che risultasse congrua rispetto ai fatti della causa.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha ritenuto che nel corso del giudizio si verificasse un mutamento della situazione fattuale tale da eliminare l'interesse della parte a proseguire la controversia. Tale circostanza, ricorrente nelle ipotesi di estinzione del giudizio, comporta che venga meno lo scopo stesso della sentenza, poiché la declaratoria di illegittimità dell'atto non produrrebbe più alcun effetto pratico utile. La dichiarazione di estinzione rappresenta quindi il modo appropriato per chiudere il giudizio quando la causa sottostante ha perso rilevanza concreta. Il giudice amministrativo ha ritenuto opportuno estinguere il ricorso, comportando tale dichiarazione il venir meno della necessità di decidere nel merito sulla legittimità amministrativa dell'atto.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato estinto il ricorso presentato contro il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. La dichiarazione di estinzione comporta l'archiviazione della controversia senza una pronuncia nel merito circa la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato. Con l'estinzione cessa la necessità per il ricorrente di proseguire la battaglia giudiziale, poiché la situazione fattuale sopravvenuta ha reso ininfluente la pronuncia del giudice.
Massima
Il ricorso avverso il rigetto di un'istanza amministrativa si estingue quando in corso di giudizio venga meno l'interesse della parte a proseguire la controversia in conseguenza di mutamento della situazione fattuale originaria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Referendario per l'annullamento del decreto del Ministro dell'Interno prot n K10/-OMISSIS- del 08/04/2020 notificato il 11/05/2020, col quale è stata respinta la domanda di cittadinanza presentata il 12/03/2015 sul ricorso numero di registro generale 6389 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Boscarol, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, via Rosmini, 61; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che con il ricorso in esame si impugna il provvedimento di diniego della cittadinanza per asserita carenza dei requisiti reddituali. In data 20.5.2025 è stato depositato l’atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato all’Amministrazione resistente. All’udienza pubblica odierna nessuno era presente per le parti. Al Collegio non resta, rilevata la ritualità della rinuncia e la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 35 e 84 CPA, che dare atto della rinuncia al ricorso in esame, cui la resistente non si oppone, e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del giudizio. Ai fini della pronuncia sulle spese di lite il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per disporne l’integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell’art. 35 co.2 CPA, atteso il comportamento processuale della PA, che in prossimità dell’udienza di trattazione ha depositato il DPR concessorio della cittadinanza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del processo. Spese compensate. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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