Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA QUATER8 maggio 2025Inammissibile

Sentenza n. 202508940/2025

Decreti Nn 62/2024 E 88/2024 Dell'ambasciata D'italia A San Josè - Ritiro Del Passaporto E Conseguente Disconoscimento Della Cittadinanza Italiana

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino italiano residente all'estero ha subito il ritiro del passaporto da parte dell'Ambasciata d'Italia a San José, in Costa Rica, mediante i decreti numeri 62/2024 e 88/2024. Tali decreti hanno comportato il disconoscimento della cittadinanza italiana del ricorrente, con conseguente perdita dei diritti ad essa collegati. Il ricorrente, ritenendo illegittimi tali provvedimenti, ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento dei decreti e il ripristino della sua cittadinanza e della documentazione di viaggio. Tuttavia, il TAR non è entrato nel merito della questione, dichiarando il ricorso inammissibile già in sede di ricevibilità.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 gennaio 1948, numero 555, e successive modificazioni, che stabilisce i modi di acquisto, di mantenimento e di perdita della cittadinanza. Le ambasciate italiane all'estero, in qualità di organi della pubblica amministrazione, esercitano funzioni amministrative relative all'accertamento dello status di cittadino e al rilascio della documentazione consolare. La giurisdizione sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi consoli appartiene ordinariamente ai tribunali amministrativi regionali competenti per territorio. Tuttavia, questioni complesse riguardanti lo status di cittadinanza possono presentare elementi di carattere internazionale che incidono sulla qualificazione della competenza giurisdizionale.

La questione giuridica

La controversia ruota attorno alla legittimità dei decreti dell'ambasciata che hanno disposto il ritiro del passaporto e il conseguente disconoscimento della cittadinanza italiana. Si pone in particolare il problema se il ricorso fosse stato correttamente proposto davanti al TAR Lazio oppure se la competenza appartenesse a un diverso giudice, dato il carattere transnazionale della questione e il luogo di emanazione dei decreti. In secondo luogo, incide sulla ricevibilità la questione relativa all'esaurimento dei rimedi amministrativi precedenti ed eventuali vizi procedurali nella proposizione del ricorso.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Lazio, nella sezione quinta quater, ha ritenuto che il ricorso presentato non fosse ammissibile in virtù di un difetto nella sua proposizione che ne impedisce l'esame nel merito. Questo difetto di ammissibilità potrebbe risiedere nella mancanza di competenza territoriale o funzionale del TAR Lazio rispetto a provvedimenti emanati da un'ambasciata italiana all'estero, oppure nella carenza di una corretta identificazione del convenuto o nella mancata integrazione del contraddittorio. Il TAR ha dunque privilegiato una valutazione preliminare di ricevibilità procedimentale rispetto alla questione sostanziale sulla legittimità della decisione dell'ambasciata in merito allo status di cittadinanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso, ordinando pertanto il suo rigetto senza entrare nel merito della questione sulla legittimità dei decreti dell'ambasciata. Tale pronuncia equivale a una chiusura della via giurisdizionale davanti al TAR, senza che il ricorrente abbia ottenuto tutela circa la presunta illegittimità dei provvedimenti impugnati. Rimane aperta la possibilità che il ricorrente individui il giudice competente o il rimedio processuale corretto per far valere i propri diritti.

Massima

Il ricorso contro i provvedimenti di disconoscimento della cittadinanza emanati da un'ambasciata italiana non è ammissibile davanti al TAR se difettano i presupposti procedimentali essenziali per l'esercizio della giurisdizione amministrativa, in particolare la competenza territoriale o la corretta proposizione della domanda.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Francesco Arzillo,	Presidente
Roberto Maria Giordano,	Referendario
Danilo Carrozzo,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
decreto n. 88/2024 emesso dall’Ambasciata d’Italia in Costa Rica in data 12/12/2024 e notificato alla ricorrente in data 26/12/2024 di ritiro del passaporto italiano della sig.ra -OMISSIS- in quanto “era stata erroneamente riconosciuta la cittadinanza italiana alla richiedente” quale presupposto per il possesso del passaporto: provvedimento emanato sulla base del decreto n. 62/2024, emesso dalla medesima Autorità in pari data, per il disconoscimento della cittadinanza italiana della sig.ra -OMISSIS-, perché “il padre della richiedente optò di sua volontà per la cittadinanza costaricana in data 20/06/1951, prima della sua nascita, e che pertanto perdette la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 8 della L. 555/1912”
- di ogni altro atto allo steso annesso, antecedente o conseguenziale
sul ricorso numero di registro generale 2673 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Coletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 il dott. Danilo Carrozzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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