Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS14 maggio 2025Respinto

Sentenza n. 202509219/2025

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/651537)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato domanda di cittadinanza italiana il 18 novembre 2016 presso il Ministero dell'Interno, richiedendo l'acquisizione della cittadinanza secondo le procedure e i presupposti previsti dalla normativa vigente. A distanza di quasi cinque anni, il Ministero dell'Interno ha emanato un decreto in data 18 maggio 2021, notificato al ricorrente il 20 settembre 2021, con il quale ha rigettato integralmente la domanda di cittadinanza senza accogliere le istanze e le argomentazioni presentate dal cittadino ricorrente. Dinanzi al rifiuto ministeriale, il ricorrente ha promosso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale e di conseguenza la riapertura del procedimento per l'acquisizione della cittadinanza italiana. Il ricorso è stato depositato il 18 novembre 2021 con il numero di registro generale 12877 del 2021.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, che regolano le procedure amministrative in materia. La cittadinanza italiana può essere acquistata tramite diversi istituti quali l'iure sanguinis, la naturalizzazione, la riacquisizione, la cittadinanza derivativa da matrimonio, o altre fattispecie previste dalla legge. Il procedimento amministrativo di cui si discute riguarda i principi del diritto amministrativo generale come il diritto di agire in giudizio, il principio di proporzionalità e il diritto alla trasparenza delle decisioni della pubblica amministrazione. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo stabilito che i decreti di rigetto del Ministero dell'Interno devono essere motivati esplicitamente e impugnabili dinanzi ai giudici amministrativi secondo le procedure ordinarie.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia consisteva nel verificare se il Ministero dell'Interno avesse legittimamente rigettato la domanda di cittadinanza del ricorrente, ovvero se il provvedimento amministrativo fosse stato emanato nel rispetto della legge sostanziale e procedimentale oppure se ricorresse un vizio di logicità della motivazione o un difetto nel procedimento. Il ricorrente contestava le ragioni del rigetto, sostenendo probabilmente il sussistere di tutti i requisiti legali per l'acquisizione della cittadinanza o evidenziando un'errata applicazione della normativa da parte del Ministero. Era necessario definire se il decreto ministeriale fosse giustificato da fondati e documentati motivi oppure se costituisse un provvedimento affetto da vizi tali da compromettere la legittimità amministrativa e da determinare conseguentemente l'obbligo della riapertura del procedimento.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Lazio, dopo attenta valutazione del ricorso e della documentazione allegata, nonché dei controdeduzioni depositate dall'Avvocatura Generale dello Stato a difesa del Ministero dell'Interno, ha ritenuto che il Ministero stesso avesse correttamente applicato la normativa sulla cittadinanza ed emesso il decreto di rigetto sulla base di valide ragioni di diritto. Il giudice amministrativo ha evidentemente concluso che il ricorrente non riunisse in capo i presupposti di legge necessari per l'acquisizione della cittadinanza italiana, oppure che fossero stati correttamente individuati dalla pubblica amministrazione elementi di fatto o di diritto tali da escludere il diritto alla cittadinanza. Il collegio non ha ritenuto che ricorressero vizi procedimentali, difetti di motivazione o errori applicativi della legge sostanziale tali da giustificare l'annullamento del decreto impugnato. Pertanto, ha accolto le argomentazioni del Ministero dell'Interno, confermando la correttezza della decisione amministrativa già emanata.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal cittadino, confermando il decreto del Ministero dell'Interno che aveva rigettato la domanda di cittadinanza. Le spese processuali sono state compensate tra le parti secondo l'articolo 96 del Codice del processo amministrativo, a significare che le ragioni addotte dal ricorrente, pur rivelatesi infondate, non erano manifestamente infonde. Il giudice ha ordinato alla segreteria l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della privacy ai sensi del decreto legislativo numero 196 del 2003 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Massima

Il Ministero dell'Interno esercita un potere discrezionale nel valutare il sussistere dei requisiti legali per l'acquisizione della cittadinanza italiana, e i propri decreti di rigetto sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per l'accertamento di vizi procedimentali, difetti di motivazione o errori manifesti nell'applicazione della legge sostanziale, non già per diverso apprezzamento discrezionale dei fatti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Antonietta Giudice,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare
del decreto del Ministero dell'interno -OMISSIS-, datato 18.5.2021 e notificato in data 20.9.2021 con il quale è stata rigettata la domanda di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 18.11.2016 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente
sul ricorso numero di registro generale 12877 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Balducelli, Gabriele Ferabecoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

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