Sentenza n. 202509135/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/498122)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Una cittadina straniera ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana il 24 febbraio 2015 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91 del 1992, ovvero per soggiorno continuativo in Italia. Il Ministero dell'Interno ha rigettato tale istanza con decreto del 4 luglio 2019, notificato il 15 ottobre 2019, adducendo come ragione ostativa del diniego gli addebiti mossi al coniuge della ricorrente, derivanti da una segnalazione del 27 marzo 2007 relativa a fatti di violenza sulle persone, violenza privata ed esercizio abusivo delle proprie ragioni. La ricorrente ha impugnato tale provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel 2020, chiedendone l'annullamento per vizio di istruttoria e illogicità della motivazione. Durante il procedimento giudiziale, il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio e ha deposto un Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, notificato il 21 gennaio 2025, con il quale ha accolto l'istanza di concessione della cittadinanza alla ricorrente, modificando così il precedente diniego.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91, che prevede diversi titoli di accesso secondo differenti condizioni. L'art. 9, comma 1, lett. f) consente la concessione della cittadinanza per soggiorno continuativo, mentre l'art. 5 della medesima legge prevede la concessione per matrimonio, secondo il regime della comunicazione della cittadinanza. La normativa prevede che taluni addebiti penali o amministrativi possono ostare alla concessione, ma l'esistenza di tale motivo ostativo deve essere accertata secondo principi di ragionevolezza e coerenza, garantendo una corretta istruttoria amministrativa. I diritti di accesso alla cittadinanza sono diritti costituzionalmente garantiti e la loro gestione amministrativa deve rispondere a criteri di trasparenza, logicità e proporzionalità.
La questione giuridica
La controversia riguardava la legittimità del provvedimento di diniego della cittadinanza e, in particolare, se il Ministero dell'Interno avesse correttamente esercitato il proprio potere discrezionale nell'adottare tale diniego sulla base degli addebiti riferiti al coniuge della ricorrente. La questione aveva rilevanza sotto il profilo della coerenza amministrativa e della corretta istruttoria, considerato che il medesimo addebito non aveva impedito il riconoscimento della cittadinanza al coniuge stesso. Inoltre, si poneva il problema della scelta del rimedio processuale più appropriato e efficiente per ottenere il beneficio richiesto, dato che la ricorrente avrebbe potuto accedere alla cittadinanza per matrimonio con iter procedurale più rapido.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha rilevato che il provvedimento impugnato era inficiato da difetto di istruttoria e da illogicità della motivazione, atteso che l'addebito riferito al coniuge non era stato ritenuto ostativo alla concessione della cittadinanza al medesimo soggetto, per il quale era stato emanato un Decreto del Presidente della Repubblica il 20 novembre 2015. Tale circostanza rendeva incoerente e irrazionale la decisione di negare la cittadinanza alla ricorrente sulla base del medesimo addebito, poiché era venuto a mancare il presupposto fattuale che aveva sorretto il diniego. Inoltre, il collegio ha osservato che il coniuge aveva prestato il giuramento di fedeltà il 5 gennaio 2016, il che avrebbe consentito alla ricorrente di avvalersi del titolo di accesso per matrimonio già dal gennaio 2016 e di ottenere la cittadinanza iure communicationis due anni dopo, senza necessità di ricorrere alle vie giudiziali. Di conseguenza, il ricorso proposto nel 2020 risultava privo di effettiva utilità sostanziale rispetto alle strade procedurali alternative disponibili, e aveva contribuito alla creazione dell'arretrato giudiziale. Tuttavia, dato che il Ministero aveva successivamente accolto l'istanza, il provvedimento originario di diniego veniva sostanzialmente superato dai fatti sopravvenuti.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto il beneficio richiesto era stato ottenuto con l'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica che accoglieva l'istanza di concessione della cittadinanza. Quanto alle spese di lite, il collegio ha ordinato la compensazione integrale, applicando il principio della soccombenza virtuale, ritenendo che la ricorrente avrebbe potuto ottenere il medesimo risultato attraverso il percorso della cittadinanza per matrimonio, evitando il ricorso giudiziale. Il tribunale ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e ha disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela della privacy, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE n. 679 del 2016.
Massima
Quando il provvedimento amministrativo impugnato è revocato nel corso del procedimento giudiziale concedendo il beneficio al ricorrente, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, potendo tuttavia compensare le spese laddove il ricorrente avrebbe potuto conseguire il medesimo risultato attraverso un procedimento amministrativo più diretto e efficiente, contribuendo così a contrastare l'arretrato giudiziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Referendario per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno del 4.07.2019, notificato in data 15.10.2019 che ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 91 del 1992 (pratica n. -OMISSIS-). sul ricorso numero di registro generale 289 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Boschetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via della Giuliana 9; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM del 4.7.2019 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 in data 24.2.2015. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed in data 11.3.2025 ha depositato il DPR con cui è stata accolta l’istanza di concessione della cittadinanza al ricorrente in data 13.1.2025 (notificato all’interessata il 21.1.2025). All’udienza pubblica del 26.3.2025 la causa è passata in decisione. Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese di lite, facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, va considerato, da un lato, che l’impugnato provvedimento di diniego si fonda su un addebito a carico del marito (segnalazione del 27.3.2007 per violenza sulle persone, violenza privata ed esercizio abusivo delle proprie ragioni), come rappresentato nel preavviso di rigetto del 31.1.2019, che, tuttavia, non è stata ritenuta ostativa alla concessione della cittadinanza al diretto interessato con DPR del 20.11.2015, sicché l’atto gravato risulta inficiato da difetto di istruttoria e perplessità ed illogicità della motivazione; dall’altro lato che, avendo il coniuge prestato giuramento in data 5.1.2016, la ricorrente avrebbe potuto chiedere la cittadinanza per matrimonio, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992, sin dal gennaio 2016, e l’avrebbe potuta ottenere iure communicationis, soli due anni dopo, anziché adire le vie giudiziarie nel 2020 proponendo un ricorso privo di effettiva utilità sostanziale, contribuendo in tal modo alla creazione dell’arretrato. Ne consegue che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
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