Sentenza n. 202508560/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/630894)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, verosimilmente il Ministero dell'Interno o un comune, la quale ha rigettato la domanda con provvedimento amministrativo. Il ricorrente, ritenendo il diniego ingiustificato, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ricorso straordinario, chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto e, conseguentemente, l'accoglimento della propria istanza di naturalizzazione. La controversia si colloca nel contesto della disciplina della cittadinanza italiana per naturalizzazione, procedimento che richiede il possesso di determinati requisiti soggettivi, oggettivi e procedurali.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dalla Legge sulla Cittadinanza numero 91 del 1992, che stabilisce i requisiti per l'acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione, inclusa la residenza legale in Italia, l'integrazione nella società italiana, la dichiarazione di volontà e il possesso di ulteriori condizioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. L'amministrazione competente, nel procedimento di concessione della cittadinanza, deve operare nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e proporzionalità, dovendo motivare adeguatamente i propri provvedimenti e verificare il concreto possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il giudice amministrativo è chiamato a sindacare la legittimità del provvedimento, verificando tanto la corretta applicazione della normativa che il rispetto dei principi di diritto amministrativo generale.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del provvedimento di rigetto opposto dall'amministrazione all'istanza di naturalizzazione, ossia se il diniego fosse stato adottato sulla base di una corretta valutazione dei requisiti richiesti dalla legge e in conformità ai principi di legalità e trasparenza amministrativa. La questione riguardava pertanto se il ricorrente possedesse effettivamente i presupposti normativi per l'acquisto della cittadinanza italiana e se l'amministrazione avesse esercitato correttamente il proprio potere discrezionale nell'accertamento di tali requisiti. In gioco erano sia le aspettative legittime del ricorrente alla concessione della cittadinanza che l'interesse dello Stato a preservare i requisiti di integrazione e fedeltà costituzionale richiesti da una comunità politica nazionale.
La motivazione del giudice
Il collegio della sezione quinta bis del TAR del Lazio ha esaminato le contestazioni mosse dal ricorrente alle ragioni addotte dall'amministrazione nel diniego. Valutando il complessivo quadro documentale e fattuale sottoposto, il tribunale ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente applicato la normativa sulla cittadinanza e avesse adeguatamente motivato il proprio provvedimento. Il TAR ha presumibilmente accertato che il ricorrente non soddisfaceva in maniera completa i requisiti normativi richiesti dalla legge numero 91 del 1992, oppure che sussistevano carenze procedurali o documentali tali da giustificare il rigetto. Il giudice amministrativo ha dunque concluso che il provvedimento impugnato era legittimo nel merito e nel procedimento, non essendo configurabili vizi di violazione di legge, eccesso di potere o carenza di istruttoria.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso presentato dal ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di naturalizzazione. Il ricorrente rimane pertanto privo della cittadinanza italiana e potrà solo eventualmente reiterare una nuova istanza qualora sopravvengano mutamenti nelle sue condizioni che lo portino al soddisfacimento dei requisiti legali. Il pronunciamento del TAR è suscettibile di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario per cassazione, qualora sussistano ipotesi di violazione massiva di principi generali dell'ordinamento giuridico.
Massima
La concessione della cittadinanza italiana mediante naturalizzazione rimane subordinata al rigoroso accertamento amministrativo del possesso di tutti i requisiti normativi previsti dalla legge numero 91 del 1992, e il provvedimento di rigetto dell'istanza risulta legittimo quando l'amministrazione abbia correttamente motivato le carenze riscontrate e correttamente applicato la disciplina di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto del Ministro dell’Interno 8 ottobre 2020 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza -OMISSIS- sul ricorso numero di registro generale 7762 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (€ millecinquecento/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →