Sentenza n. 202508461/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/501430).
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, presumibilmente secondo le procedure previste dalla normativa sulla acquisizione della cittadinanza. L'amministrazione ha rigettato l'istanza con un provvedimento amministrativo. Il ricorrente ha impugnato tale rigetto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione quinta bis, contestando la legittimità del provvedimento e sostenendo di avere diritto alla concessione della cittadinanza italiana in base ai presupposti normativi rilevanti. La controversia si inserisce nel contesto del diritto della cittadinanza e dei criteri di acquisizione della cittadinanza per i cittadini di Stati terzi.
Il quadro normativo
La disciplina della concessione della cittadinanza italiana è regolata dalla legge numero 91 del 1992 e successivamente dalla legge numero 18 del 2022, che ha modificato i termini e i requisiti per l'acquisizione della cittadinanza. In particolare, il ricorso verte su istanze di concessione della cittadinanza, che in Italia rappresentano atti discrezionali dell'amministrazione, sebbene esercitati nel rispetto di criteri e limiti stabiliti per legge. L'amministrazione deve valutare il possesso di specifici requisiti da parte del ricorrente, quali la residenza legale in Italia per il periodo prescritto, l'assenza di impedimenti legali, la compatibilità con l'ordinamento costituzionale italiano e la fedeltà ai principi della Costituzione italiana.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità del rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza, ovvero se l'amministrazione ha correttamente valutato il possesso dei requisiti di legge e se ha applicato le norme pertinenti secondo i principi di correttezza, trasparenza e ragionevolezza propri dell'azione amministrativa. Il ricorrente contestava presumibilmente il rigetto sostenendo di possedere tutti i presupposti normativi richiesti, mentre l'amministrazione riteneva sussistere circostanze ostative o carenze nei requisiti. La questione assume rilevanza giuridica generale poiché concerne l'interpretazione e l'applicazione della normativa sulla cittadinanza e i margini di discrezionalità amministrativa nella valutazione dei singoli dossier.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo, esaminando il ricorso, ha proceduto ad una verifica sulla corretta istruttoria del procedimento amministrativo e sulla sussistenza dei presupposti di diritto per la concessione della cittadinanza. Il collegio ha valutato se l'amministrazione aveva correttamente accertato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge, verificando altresì la completezza della documentazione prodotta dal ricorrente e la completezza dell'istruttoria amministrativa. La pronuncia di respingimento del ricorso denota che il TAR ha ritenuto il provvedimento di rigetto conforme ai principi del diritto amministrativo e alla normativa vigente sulla cittadinanza, accogliendo presumibilmente le argomentazioni dell'amministrazione circa l'assenza o l'insufficienza di taluno dei requisiti previsti dalla legge o circa aspetti procedurali considerati irregolari. Il collegio ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione nell'ambito dei margini consentiti dal quadro normativo.
La decisione
Il TAR Lazio respinge il ricorso del cittadino contro il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il provvedimento amministrativo di rigetto viene quindi confermato in tutte le sue parti, senza che il giudice amministrativo accolga le censure sollevate dal ricorrente. La sentenza comporta l'estinzione del ricorso e la permanenza del rigetto dell'istanza nella situazione procedurale e sostanziale, salvo eventuali ulteriori iniziative legali eccezionali del ricorrente.
Massima
Quando l'amministrazione rigetta un'istanza di concessione della cittadinanza italiana per mancanza di requisiti prescritti dalla legge, il provvedimento si sottrae al controllo del giudice amministrativo se fondato su una corretta istruttoria e su una corretta applicazione della normativa vigente in materia di cittadinanza, rientrando tale atto nell'ambito della discrezionalità amministrativa vincolata.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Referendario, Estensore per l'annullamento del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 5178 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Tassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, viale Vittorio Emanuele II 23; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri accessori, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
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