Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS30 aprile 2025Respinto

Sentenza n. 202508460/2025

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana Ai Sensi Dell'art. 9 Co. 1 Lett. F) L. N. 91/92 - (k10/578257)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso riguarda il rigetto di un'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata da un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, inoltrata secondo la procedura prevista dall'articolo 9, primo comma, lettera f) della legge 91 del 1992. L'amministrazione competente ha respinto l'istanza e il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per impugnare il provvedimento di rigetto, contestandone la legittimità sul piano procedurale e sostanziale. La controversia si colloca nel contesto dell'acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, istituto che consente a stranieri di ottenere lo status di cittadino italiano nel rispetto di specifiche condizioni normative. Il TAR Lazio, Sezione quinta bis, è stato dunque chiamato a pronunciarsi sulla correttezza del provvedimento amministrativo impugnato, con pronuncia resa il trenta aprile duemilaventicinque.

Il quadro normativo

L'acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è disciplinata dalla legge numero novantuno del millenovecentonovantadue, che detta le condizioni sostanziali e procedurali attraverso le quali stranieri possono diventare cittadini italiani. In particolare, l'articolo nove della medesima legge enumera i presupposti di fatto e di diritto che l'interessato deve possedere affinché il Presidente della Repubblica, su istruttoria dell'amministrazione competente, possa concedere la cittadinanza. La lettera f) dell'articolo citato prevede un percorso semplificato per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, riconoscendo una disciplina agevolata in ragione dell'appartenenza all'ordinamento europeo. L'amministrazione, nel procedimento di valutazione dell'istanza, deve verificare il possesso dei requisiti prescritti dalla norma e deve provvedere secondo le regole sulla trasparenza amministrativa e sul procedimento amministrativo generale.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia concerne la legittimità del rigetto dell'istanza di cittadinanza e, conseguentemente, la corretta applicazione dei criteri normativi previsti dall'articolo nove della legge novantuno del novantadue da parte dell'amministrazione. In particolare, il ricorrente contestava al provvedimento amministrativo vizi di legittimità, sia under il profilo dell'inosservanza delle condizioni sostanziali prescritte dalla norma, sia relativamente alla corretta istruttoria e motivazione del rigetto. La questione richiedeva al giudice amministrativo di valutare se l'amministrazione avesse correttamente accertato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e se la decisione di rigetto fosse adeguatamente motivata e proporzionata.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale ha esaminato la documentazione prodotta dal ricorrente e ha valutato la legittimità del procedimento seguito dall'amministrazione nella istruttoria dell'istanza. Sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, il collegio giudicante ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente accertato la sussistenza delle circostanze che giustificavano il rigetto dell'istanza, verificando che le condizioni normative previste dalla legge per l'acquisizione della cittadinanza non risultassero pienamente integrate nella fattispecie concreta del ricorrente. Il TAR ha inoltre verificato che il provvedimento amministrativo fosse motivato secondo le regole del diritto amministrativo, in modo tale da consentire al ricorrente di comprendere le ragioni della decisione e, ove opportuno, di proporre rimedi giuridici. Il giudice ha quindi ritenuto che non sussistessero vizi procedurali o sostanziali nel provvedimento impugnato e che l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione fosse rimasto entro i limiti della legge.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando dunque la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Tale decisione comporta che il ricorrente rimane privo della cittadinanza italiana e che il provvedimento di rigetto acquista ormai stabilità e definitività sul piano della tutela amministrativa. Il ricorrente rimane naturalmente libero di proporre successivamente una nuova istanza ove venissero a verificarsi i presupposti richiesti dalla norma, ma sul merito della presente controversia la decisione amministrativa è stata ritenuta legittima e corretta.

Massima

L'amministrazione competente nella valutazione di un'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione secondo l'articolo nove della legge novantuno del millenovecentonovantadue esercita un potere legato ai presupposti normativi di legge, e il rigetto dell'istanza rimane legittimo quando correttamente fondato sull'accertamento che tali presupposti non sussistano nella fattispecie concreta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana (-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 4150 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ileana Sepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

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