Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS29 aprile 2025Respinto

Sentenza n. 202508282/2025

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/530832)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, la cui identità è protetta dal giudice amministrativo per ragioni di riservatezza, ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana. Il diniego era stato emanato dalla Prefettura di Milano in esercizio dei poteri amministrativi in materia di naturalizzazione. Il ricorrente contestava la legittimità della decisione amministrativa che aveva negato la sua richiesta di acquisire la cittadinanza italiana, ritenendo di avere diritto al riconoscimento di tale status sulla base della normativa vigente. La controversia si iscrive nel contesto più generale delle pratiche di naturalizzazione e acquisizione della cittadinanza per stranieri residenti nel territorio italiano, materia disciplinata da norme specifiche in cui sono previsti determinati requisiti di legge e procedure amministrative.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla legge numero 91 del 1992, la quale ha innovato profondamente l'ordinamento precedente e stabilisce i criteri secondo i quali uno straniero può acquisire la cittadinanza italiana. La normativa prevede che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione sia subordinata al soddisfacimento di una serie di requisiti stabiliti dalla legge, tra i quali figurano la residenza legale in Italia per un periodo non inferiore a dieci anni, la possibilità di dimostrare la propria moralità e l'assenza di condanne penali, nonché l'idoneità economica a mantenersi in Italia. L'amministrazione, nella specie il Ministero dell'interno attraverso le Prefetture, esercita un potere discrezionale nella valutazione dei presupposti di legge e può negare la concessione della cittadinanza quando ritenga che non siano soddisfatte le condizioni richieste dalla legge. La procedura amministrativa per la concessione della cittadinanza è assoggettata ai principi generali del diritto amministrativo, inclusi il diritto di difesa, la motivazione del provvedimento e il sindacato del giudice amministrativo.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità amministrativa del diniego di concessione della cittadinanza italiano emesso nei confronti del ricorrente. Il ricorrente contestava verosimilmente che l'amministrazione avesse valutato scorrettamente i presupposti previsti dalla legge, oppure che non avesse adeguatamente motivato le ragioni del diniego, o ancora che il provvedimento fosse affetto da vizi procedurali ovvero sostanziali. La questione giuridica attinge quindi ai profili della legittimità amministrativa del provvedimento dal punto di vista della corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza, della adeguata istruttoria amministrativa, e della legittimità dell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella sua composizione collegiale, ha esaminato il ricorso nel merito sulla base della documentazione acquisita e degli argomenti svolti dalle parti in giudizio. Dopo aver valutato la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente contro il provvedimento di diniego, il collegio giudicante ha concluso nel senso che l'amministrazione aveva correttamente applicato la normativa vigente in materia di concessione della cittadinanza. Il TAR ha presumibilmente riscontrato che i requisiti previsti dalla legge numero 91 del 1992 non risultavano completamente integrati nel caso di specie, oppure che l'amministrazione aveva correttamente motivato le ragioni ostative alla concessione della cittadinanza. Il giudice amministrativo, nel sindacare l'operato dell'amministrazione, ha verificato la regolarità sia sotto il profilo procedimentale che sostanziale, e ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere discrezionale amministrativo nella valutazione dei presupposti richiesti dalla norma.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando in tal modo la legittimità del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana emanato dalla Prefettura di Milano. Le spese della controversia sono state compensate, ossia ciascuna parte sopporta le proprie spese di giudizio. Il giudice ha altresì ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa secondo le modalità di legge, e ha disposto il mascheramento delle generalità della parte ricorrente per tutelarne i diritti di riservatezza secondo le disposizioni del decreto legislativo numero 196 del 2003 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione rimane subordinata alla completa integrazione dei requisiti di legge e all'adeguata valutazione amministrativa di detti presupposti, con conseguente legittimità del diniego quando i requisiti medesimi non risultino pienamente soddisfatti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Rosa Perna,	Presidente
Davide De Grazia,	Primo Referendario, Estensore
Antonietta Giudice,	Referendario
per l’annullamento
del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana
sul ricorso numero di registro generale 9307 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Prandelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Prefettura di Milano, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:

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