Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS24 aprile 2025Respinto

Sentenza n. 202508043/2025

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/554485)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona, i cui dati identificativi sono stati omessi dal Tribunale a tutela della dignità e dei diritti della parte interessata, aveva presentato istanza al Ministero dell'Interno per l'ottenimento della cittadinanza italiana secondo la procedura prevista dalla normativa vigente. Il Ministero dell'Interno ha respinto detta istanza, rilasciando un diniego formale. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale provvedimento, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione competente in materia) chiedendone l'annullamento. La controversia riguarda dunque un atto amministrativo di rifiuto che incide profondamente sulla sfera personale e sui diritti fondamentali del ricorrente, implicando questioni di appartenenza, identità civile e diritti politici.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, che fissa i criteri e le procedure per l'acquisto, il mantenimento e la perdita della cittadinanza. Tale legge prevede diverse modalità di acquisizione della cittadinanza, tra cui il matrimonio con cittadino italiano, la filiazione legittima o riconosciuta, la naturalizzazione per residenza prolungata sul territorio italiano, e altre ipotesi specifiche. Il procedimento amministrativo relativo alle istanze di cittadinanza deve conformarsi ai principi della legge 241 del 1990, assicurando trasparenza, correttezza e adeguata istruttoria. Il Ministero dell'Interno è l'organo competente per la valutazione e la decisione di tali istanze, sulla base della documentazione presentata dal richiedente e della sussistenza o meno dei requisiti normativamente previsti.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la legittimità del diniego opposto dal Ministero dell'Interno all'istanza di cittadinanza, vale a dire se il rifiuto sia stato adeguatamente motivato, se sia fondato su una corretta interpretazione della normativa applicabile e se il procedimento amministrativo sia stato condotto secondo le garanzie dovute al cittadino. La questione implica una valutazione della corretta applicazione dei criteri stabiliti dalla legge sulla cittadinanza al caso concreto del ricorrente, nonché il controllo del giudice amministrativo sulla sussistenza dei presupposti che permettevano al Ministero di negare l'istanza.

La motivazione del giudice

Il Tribunale, esaminati gli atti della causa e ascoltate le parti nella pubblica udienza del 12 febbraio 2025, ha ritenuto che il diniego opposto dal Ministero dell'Interno fosse legittimo e fondato sulla normativa vigente in materia di cittadinanza. Il collegio giudicante ha valutato la documentazione prodotta dal ricorrente e ha concluso che quest'ultimo non soddisfacesse pienamente i requisiti prescritti dalla legge 91 del 1948 per l'ottenimento della cittadinanza italiana ovvero che il procedimento amministrativo del Ministero fosse stato correttamente gestito. Il Tribunale ha accertato che il Ministero aveva agito entro i suoi poteri discrezionali amministrativi e che il diniego era sufficientemente motivato e conforme al dettame normativo. La decisione del Tribunale rispecchia una valutazione cauta e rigorosa della conformità dell'atto amministrativo impugnato alle disposizioni di legge che regolano l'acquisto della cittadinanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente, confermando così la legittimità del diniego rilasciato dal Ministero dell'Interno. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, secondo l'orientamento giurisprudenziale che non considera soccombente chi veda integralmente accolte le proprie ragioni ma tiene conto della complessità della controversia e della ragionevolezza della causa. La sentenza è stata dichiarata esecutiva, come previsto per gli atti della pubblica amministrazione. Nel provvedimento il Tribunale ha altresì disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente al fine di tutelarne la dignità e i diritti personali, conformemente alle norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana resta vincolata al preventivo accertamento amministrativo della sussistenza dei requisiti legalmente prescritti, e il diniego opposto dalla pubblica amministrazione è legittimo quando fondato su una corretta applicazione della normativa vigente e adeguatamente motivato nel rispetto dei principi procedurali dovuti.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-5);
sul ricorso numero di registro generale 1417 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Boccea, 262 Int 8;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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