Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS31 marzo 2025Respinto

Sentenza n. 202506417/2025

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0583730)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana emanato dall'amministrazione competente. Il ricorrente aveva inoltrato domanda per acquisire la cittadinanza italiana secondo le procedure previste dalla legge, presumibilmente nel contesto di naturalizzazione ordinaria o straordinaria. L'amministrazione ha rigettato tale istanza motivando il provvedimento secondo i criteri e le disposizioni vigenti in materia. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale rigetto, ha proposto ricorso giurisdizionale amministrativo per ottenere l'annullamento del provvedimento e il conseguente riconoscimento della cittadinanza.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992 e dalle successive modifiche, che fissa i requisiti e le procedure per l'acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione, discendenza, matrimonio e altre cause previste dalla legge. L'amministrazione dell'interno, competente per l'istruttoria e il rilascio della concessione, deve valutare il possesso dei requisiti prescritti come la residenza continuativa nel territorio italiano, il godimento dei diritti civili, l'idoneità al processo di integrazione e l'assenza di cause di ineleggibilità. Il giudice amministrativo ha il compito di controllare la legittimità del provvedimento di rigetto verificando se la pubblica amministrazione ha correttamente applicato la disciplina normativa e ha valutato correttamente i requisiti richiesti dalla legge.

La questione giuridica

Il punto controverso riguardava se l'amministrazione avesse legittimamente rigettato l'istanza di concessione della cittadinanza italiana sulla base dei requisiti richiesti dalla legge e se tale valutazione fosse stata effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e ai principi di correttezza amministrativa. Il ricorrente contestava le motivazioni poste a fondamento del rigetto, ritenendo che ricorrevano gli elementi richiesti dalla normativa. Era in gioco il diritto alla cittadinanza come interesse legittimo del ricorrente e il corretto esercizio del potere amministrativo di concessione della cittadinanza da parte dell'amministrazione dell'interno.

La motivazione del giudice

Il colleggio giudicante del TAR ha esaminato attentamente il ricorso e la documentazione amministrativa sottoposta a valutazione, verificando se sussistessero i requisiti prescritti dalla legge n. 91/1992 al momento della presentazione dell'istanza. Il tribunale ha valutato se le carenze o i motivi posti a fondamento del rigetto amministrativo fossero effettivamente ricorrenti nel caso concreto e se l'amministrazione avesse operato una corretta istruttoria. Sulla base dell'esame della documentazione e dell'applicazione della normativa vigente, il TAR ha ritenuto che il rigetto dell'istanza fosse stato legittimamente adottato dall'amministrazione poiché i requisiti richiesti dalla legge non risultavano integralmente soddisfatti. Le motivazioni dell'amministrazione sono state ritenute logicamente e giuridicamente coerenti con la disciplina applicabile.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Tale pronuncia implica che l'amministrazione dell'interno non è tenuta a riesaminare la richiesta di concessione della cittadinanza sulla base di una diversa valutazione dei requisiti. Il ricorrente rimane privo della cittadinanza italiana e potrà eventualmente proporre una nuova istanza qualora in futuro vengano integrati i requisiti richiesti dalla legge.

Massima

L'amministrazione competente per la concessione della cittadinanza italiana esercita legittimamente il potere di rigetto dell'istanza quando i requisiti prescritti dalla legge n. 91/1992 non risultano integralmente e comprovabilmente soddisfatti dal ricorrente, e il controllo del giudice amministrativo su tale valutazione si limita alla verifica della corretta applicazione della normativa e della sussistenza di ragionevole istruttoria amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 8313 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Galeotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
sul ricorso numero di registro generale 9278 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Walter Galeotti, Wilmer Naldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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