Sentenza n. 202505227/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/584207/r)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato al Ministero dell'Interno una domanda di acquisto della cittadinanza italiana, presumibilmente in base ai requisiti legali previsti dalla legislazione nazionale, quale ad esempio il matrimonio con cittadino italiano, il possesso di una stabile residenza nel territorio italiano per il periodo prescritto dalla legge, o altre circostanze che giustificassero l'istanza di naturalizzazione. Il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza con un diniego amministrativo, senza accogliere le pretese del richiedente. Ritenendosi danneggiato da questo provvedimento, il ricorrente si è rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel 2019, chiedendo l'annullamento del diniego e l'accertamento del suo diritto all'acquisizione della cittadinanza italiana. Il ricorso è stato discusso in camera di consiglio il 12 febbraio 2025, quando il collegio giudicante ha pronunciato la sentenza che qui si analizza.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 1 gennaio 1948 numero 555, che stabilisce le modalità e i requisiti per l'acquisto della cittadinanza attraverso la naturalizzazione. La normativa individua specifiche condizioni che lo straniero deve possedere al fine di ottenere la cittadinanza per naturalizzazione, fra cui la residenza legale nel territorio italiano per un periodo continuativo, la capacità di provvedere al proprio mantenimento, la buona condotta morale e la lealtà verso l'ordinamento costituzionale della Repubblica. Il procedimento amministrativo di valutazione della domanda è soggetto ai principi generali del diritto amministrativo, inclusi quelli di legalità, imparzialità e trasparenza. L'amministrazione competente deve motivare adeguatamente il diniego, indicando le ragioni specifiche che hanno determinato il rifiuto dell'istanza.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava la legittimità del diniego opposto dal Ministero dell'Interno, presumibilmente sostenendo che i presupposti richiesti dalla legge erano effettivamente integrati ovvero che l'amministrazione aveva operato una valutazione errata, contraddittoria o priva di adeguata motivazione. La controversia verteva sulla corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza e sulla verifica concreta dei requisiti legali da parte dell'amministrazione. In particolare, il ricorso sollevava questioni circa la legittimità del procedimento seguito dal Ministero e la correttezza della valutazione complessiva della posizione del ricorrente nei confronti dell'ordinamento italiano.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha esaminato attentamente tutti gli elementi di fatto e di diritto sottoposti al suo controllo, nonché la documentazione prodotta dalle parti nel corso del procedimento. Dopo aver ricostruito il contesto normativo e fattuale della controversia, il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto che l'amministrazione aveva correttamente applicato la normativa vigente e che i presupposti legali per il diniego erano effettivamente sussistenti. Il giudice ha accolto le ragioni rappresentate dal Ministero dell'Interno, concludendo che il diniego era fondato su una corretta valutazione dei requisiti richiesti dalla legge sulla cittadinanza e che il procedimento amministrativo era stato regolarmente condotto secondo le regole stabilite. Di conseguenza, non ha riscontrato nell'azione amministrativa profili di illegittimità, violazione di legge o contraddittorietà tali da giustificare l'accoglimento del ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero, rigettando la pretesa di annullamento del diniego dell'istanza di cittadinanza. La sentenza ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell'Interno, liquidate complessivamente nella somma di millecinquecento euro. La decisione è divenuta definitiva con la pronuncia in camera di consiglio e impone al ricorrente di sostenere i costi legali dell'amministrazione che ha resistito alla sua azione.
Massima
L'amministrazione competente è legittimata nel negare l'istanza di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione qualora non sussistano i requisiti stabiliti dalla legge, trovando il relativo provvedimento di diniego tutela giurisdizionale piena nei confronti dei ricorsi diretto ad impugnarlo.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Referendario, Estensore per l'annullamento del diniego dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-/R); sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Augusto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’interessato. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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