Sentenza n. 202505095/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/676904)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio contro il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2021, notificato il 10 giugno 2021, che ha rigettato la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente aveva presentato richiesta di naturalizzazione sulla base dell'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge numero 91 del 1992, il quale disciplina l'acquisto della cittadinanza per coloro che soddisfano specifici presupposti di residenza e integrazione nel territorio nazionale. Il ricorso è stato proposto dinanzi al colleggio della Sezione Quinta Bis del TAR Lazio, che ha esaminato la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto emesso dall'amministrazione. La controversia ha dunque ad oggetto la valutazione della conformità della decisione ministeriale ai criteri legali e costituzionali che disciplinano l'accesso alla cittadinanza italiana. Il TAR, nella sua funzione di giudice di legittimità, ha verificato se sussistessero vizi procedurali o sostanziali nel procedimento di concessione.
Il quadro normativo
La materia dell'acquisto della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, la quale fissa i presupposti e le modalità per l'accesso alla cittadinanza da parte di cittadini stranieri. L'articolo 9, comma 1, lettera f), disciplina specificamente l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, prescrivendo che possono essere ammessi alla naturalizzazione i cittadini stranieri che abbiano risieduto legalmente nel territorio della Repubblica italiana per un periodo continuativo di almeno dieci anni, ovvero periodi minori in caso di particolari condizioni di integrazione come il matrimonio con un cittadino italiano. La legge rimette al Ministero dell'Interno la valutazione discrezionale della sussistenza dei presupposti, in primo luogo la verifica della residenza legale continuativa e della moralità del ricorrente. Tale discrezionalità amministrativa è tuttavia soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, il quale verifica che l'amministrazione abbia correttamente accertato i fatti rilevanti e abbia applicato correttamente la norma di legge.
La questione giuridica
Il punto controverso della sentenza riguarda se il Ministero dell'Interno abbia correttamente valutato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla cittadinanza italiana ex articolo 9, comma 1, lettera f), oppure se il rigetto sia stato adottato in violazione dei criteri legali di valutazione. Il ricorrente contestava evidentemente il provvedimento ministeriale di rigetto, sostenendo che ricorrevano i presupposti normati dalla legge, cioè la residenza legale continuativa nel territorio italiano per il periodo prescritto e l'assenza di causa ostativa alla naturalizzazione. La questione toccava quindi il delicato tema del sindacato sui criteri valutativi discrezionali dell'amministrazione, questione ricorrente in materia di cittadinanza dove il giudice deve verificare se la discrezionalità sia stata esercitata nel rispetto della legge. Il TAR doveva accertare se il Ministero avesse adeguatamente motivato il rigetto e se tale motivazione poggiasse su una corretta lettura e applicazione delle norme sulla cittadinanza.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, presieduto da Floriana Rizzetto e formato da Enrico Mattei e Antonietta Giudice (estensore), ha esaminato la documentazione agli atti, le allegazioni del ricorrente e le controdeduzioni del Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato. Dall'esito del giudizio risulta che il TAR ha ritenuto legittimo il rigetto del Ministero, accogliendo presumibilmente l'argomentazione secondo cui il ricorrente non possedeva i requisiti prescritti dalla normativa di legge oppure che il decreto impugnato conteneva adeguata motivazione circa i vizi riscontrati nella domanda. Il collegio ha verosimilmente constatato che l'amministrazione aveva correttamente accertato i fatti rilevanti, quali l'eventuale mancanza del periodo minimo di residenza legale continuativa, la sussistenza di precedenti penali ostanti, oppure l'inadeguatezza della documentazione prodotta dal ricorrente in sede di domanda. La decisione di confermare il rigetto riflette la valutazione che il Ministero non aveva ecceduto i propri margini discrezionali e aveva correttamente applicato la disciplina normativa allora vigente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto integralmente il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando così la legittimità del decreto ministeriale del 13 maggio 2021. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, secondo la prassi ordinaria quando il ricorso viene rigettato per motivi di merito. Il collegio ha inoltre ordinato che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, come prescrive la procedura amministrativa ordinaria. Per quanto riguarda la tutela della riservatezza, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente, applicando le disposizioni sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo numero 196 del 2003 e al Regolamento europeo numero 679 del 2016, riconoscendo così il diritto alla privacy della parte in una materia sensibile quale la cittadinanza.
Massima
L'amministrazione opera in sede di valutazione dei requisiti per l'accesso alla cittadinanza per naturalizzazione con margini di discrezionalità apprezzabili, purché la decisione sia adequatamente motivata e non contraddica le risultanze istruttorie, e il giudice amministrativo può sindacare solo se il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità quali l'illogicità manifesta, l'incoerenza o la violazione della normativa sulla cittadinanza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto Ministro dell'interno del 13 maggio 2021, -OMISSIS-, notificato in data 10 giugno 2021 di rigetto domanda di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91 sul ricorso numero di registro generale 8433 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Delle Vergini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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