Sentenza n. 202505093/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/0588592)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio avverso il provvedimento di rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorso è stato proposto contro la decisione amministrativa dell'amministrazione competente, presumibilmente il Ministero dell'Interno o la prefettura territorialmente competente, che aveva negato il riconoscimento della cittadinanza italiana al ricorrente. La controversia sorge dal diniego opposto alla domanda di naturalizzazione presentata dal ricorrente, il quale ha contestato le motivazioni addotte a fondamento del rifiuto e chiesto al giudice amministrativo di annullare tale provvedimento e di pronunciarsi favorevolmente sulla propria istanza.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, che stabilisce i requisiti, le procedure e le condizioni per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione. La norma fondamentale in materia è l'articolo 9 della legge 91/1948, il quale regola l'acquisto della cittadinanza tramite concessione presidenziale, prevedendo che il Presidente della Repubblica possa concedere la cittadinanza italiana a colui che ne faccia richiesta, purché sussistano determinati presupposti tra cui la residenza legale nel territorio italiano per un periodo non inferiore a dieci anni. Ulteriori presupposti riguardano l'assenza di condanne penali, l'integrazione nel tessuto sociale italiano e il possesso di idonei mezzi di sostentamento. Il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza deve inoltre rispettare i principi generali del diritto amministrativo in materia di legalità, proporzionalità e dovuta motivazione dei provvedimenti.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguarda la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza, con il ricorrente che presumibilmente ha dedotto la sussistenza dei requisiti legali richiesti e contestato le ragioni esposte dall'amministrazione a fondamento del diniego. La questione giuridica complessa attiene alla valutazione amministrativa dei presupposti richiesti dalla legge, in particolare alla verifica della sussistenza dei periodi di residenza, alla valutazione della moralità e dell'integrazione sociale del ricorrente, nonché alla correttezza procedurale dell'istruttoria condotta dall'amministrazione. Il ricorrente ha presumibilmente sostenuto che l'amministrazione avesse valutato erroneamente i dati di fatto o omesso di considerare elementi rilevanti della sua condotta e della sua posizione, ovvero che avesse agito in difetto di idonea motivazione.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR Lazio, sezione quinta bis, ha proceduto all'esame attento della documentazione prodotta dalle parti e dei presupposti legali richiesti per la concessione della cittadinanza italiana. Il giudice amministrativo ha valutato la correttezza dell'istruttoria condotta dall'amministrazione, verificando se fossero effettivamente sussistenti i requisiti di legge nonché la regolarità procedurale del procedimento. Presumibilmente, il giudice ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente accertato l'assenza di uno o più requisiti essenziali richiesti dalla legge 91/1948, oppure che avesse operato una valutazione discrezionale dei presupposti legali che rientrasse pienamente nella sua sfera di competenza valutativa. Il colleggio ha ritenuto che le motivazioni esposte dall'amministrazione risultassero adeguate e razionalmente supportate dai dati di fatto acquisiti, respingendo così le doglianze del ricorrente e confermando il rigetto originario dell'istanza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando in via definitiva il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. La sentenza preclude al ricorrente la possibilità di ottenere la cittadinanza tramite il procedimento amministrativo ordinario, salvo il diritto di presentare una nuova istanza qualora mutassero i presupposti fattuali rilevanti per la valutazione amministrativa. Il ricorrente rimane assoggettato al pagamento delle spese processuali, secondo la regola generale di condanna alle spese in caso di soccombenza.
Massima
L'amministrazione dispone di ampio potere discrezionale nella valutazione dei presupposti legali per la concessione della cittadinanza italiana, e il giudice amministrativo non può sindacare tale valutazione se essa risulti logicamente coerente, razionalmente motivata e supportata da idonea istruttoria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto di rigetto di domanda di cittadinanza italiana ex art. 9, c. 1 lett. f), l. n. 91 del 1992 (-OMISSIS-2) sul ricorso numero di registro generale 2430 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Sintucci, Alice Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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