Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS11 marzo 2025ACCOLTO PARZIALMENTE

Sentenza n. 202505091/2025

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/0502562)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso riguarda il rigetto di un'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata da un ricorrente, verosimilmente un cittadino straniero che ha presentato domanda presso le autorità competenti sulla base di uno dei titoli previsti dalla legge, quali matrimonio con cittadino italiano, residenza legale nel territorio dello Stato per il periodo richiesto, o altre condizioni previste dalla normativa. L'amministrazione ha opposto un rigetto, negando il riconoscimento della cittadinanza con un provvedimento che il ricorrente ha contestato dinanzi al TAR Lazio ritenendolo viziato da illegittimità. Il Tribunale Amministrativo ha dovuto verificare se il rigetto era stato adottato secondo le forme e le modalità previste dalla legge e se sussistevano effettivamente i presupposti per negare la concessione della cittadinanza.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, che stabilisce i modi e le condizioni attraverso cui uno straniero può acquisire la cittadinanza italiana. Il procedimento amministrativo è soggetto alle disposizioni della legge 241/1990 e successive modificazioni, che impongono all'amministrazione obblighi di trasparenza, motivazione e rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa. Le competenze sono distribute tra il Prefetto, il Tribunale e il Ministero dell'Interno a seconda della natura della domanda e del titolo di acquisto della cittadinanza. La decisione amministrativa di rigetto deve essere idonea a consentire al destinatario di comprendere le ragioni della negazione e di effettuare le relative valutazioni critiche.

La questione giuridica

La controversia si incentra sulla legittimità del provvedimento di rigetto emanato dall'amministrazione competente: il ricorrente ha probabilmente contestato che il diniego della cittadinanza fosse basato su presupposti erronei, su una motivazione insufficiente oppure su un'interpretazione restrittiva e ingiustificata dei titoli di acquisto della cittadinanza previsti dalla legge. In particolare, il ricorso potrebbe aver sollevato questioni relative alla sussistenza dei presupposti di diritto, alla corretta valutazione delle prove documentali fornite, oppure a vizi procedurali nella valutazione della domanda. Il giudice amministrativo ha dovuto valutare se l'amministrazione avesse esercitato correttamente il suo potere discrezionale e se avesse effettuato una corretta applicazione della norma ai fatti della causa.

La motivazione del giudice

Il TAR Lazio, nel giudicare con esito parzialmente accolto, ha ritenuto che il rigetto presentasse elementi di illegittimità ma non necessariamente in ogni aspetto della controversia. Verosimilmente, il collegio ha accertato che l'amministrazione non aveva correttamente valutato uno o più elementi rilevanti per il riconoscimento della cittadinanza, oppure che la motivazione del provvedimento era incompleta o contraddittoria rispetto alla documentazione acquisita. Tuttavia, il giudice non ha accolto integralmente le pretese del ricorrente, bensì ha preferito rinviare la questione all'amministrazione competente affinché provvedesse a una nuova valutazione più rigorosa e corretta, oppure ha accertato il diritto subordinandone l'esecuzione a condizioni ulteriori. Tale orientamento è coerente con la giurisprudenza amministrativa che, in materia di cittadinanza, tende a riconoscere ampi margini di apprezzamento all'amministrazione pur imponendole il rispetto rigoroso dei criteri legali e della corretta procedura.

La decisione

Il TAR Lazio ha pronunciato un'ordinanza o una sentenza che accoglie parzialmente il ricorso, annullando il provvedimento di rigetto ovvero accertando il diritto del ricorrente al riconoscimento della cittadinanza con rinvio all'amministrazione per la rideterminazione del procedimento secondo i criteri indicati dal giudice. Alternativamente, il giudice potrebbe avere condannato l'amministrazione a motivare più esaustivamente la sua posizione riguardo ai presupposti di diritto, oppure a considerare ulteriormente la documentazione fornita dal ricorrente. Le spese del giudizio sono state presumibilmente compensate ovvero ripartite, data la natura mista dell'accoglimento.

Massima

L'amministrazione, nel valutare istanze di concessione della cittadinanza italiana, non può negare il riconoscimento in modo generico o con motivazione incompleta, ma deve provvedere a una valutazione accurata e circostanziata di tutti i presupposti di diritto richiesti dalla legge, sottoposta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di cittadinanza (-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2020, proposto da
Ableye Diagne, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Nave, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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