Sentenza n. 202505086/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/601803)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'autorità amministrativa competente, secondo le procedure previste dalla legge vigente. L'amministrazione ha rigettato l'istanza, presumibilmente per l'assenza di uno o più requisiti richiesti dalla normativa sulla cittadinanza oppure per carenza di documentazione idonea a comprovare i presupposti legali. Il ricorrente, ritenendo il provvedimento illegittimo, ha impugnato il rigetto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento della decisione amministrativa e la concessione della cittadinanza italiana ovvero il rinvio dell'atto all'amministrazione per una nuova istruttoria. La controversia rientra nella materia dei diritti civili e dello status di cittadino, questione delicata che interessa sia l'interesse individuale del ricorrente che l'interesse generale dello Stato nel disciplinare l'acquisto della cittadinanza.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è regolata dal Codice Civile agli articoli 1-35 e dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91, che ha disciplinato in modo organico le modalità di acquisto, perdita e riacquisizione della cittadinanza. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede il possesso di requisiti specifici quali la residenza legale nel territorio della Repubblica, il completamento dei procedimenti amministrativi, l'assenza di cause ostative legate al passato penale o alla moralità del richiedente, nonché la documentazione completa della status civile personale. L'amministrazione gode di ampi margini di discrezionalità tecnica nell'istruttoria della domanda, sebbene tale esercizio sia sottoposto al principio di legalità e di proporzionalità. La concessione della cittadinanza rimane un atto amministrativo impugnabile, non un diritto automatico del richiedente.
La questione giuridica
La controversia è incentrata sulla corretta valutazione, da parte dell'amministrazione, della sussistenza dei requisiti legali necessari per la concessione della cittadinanza o sul corretto svolgimento del procedimento amministrativo. Il ricorrente sosteneva presumibilmente che l'amministrazione aveva violato la legge ovvero aveva disapplicato in modo irragionevole i criteri normativi, oppure che il rigetto era stato motivato in modo insufficiente o sulla base di valutazioni errate dei dati acquisiti. Dalla parte opposta, l'amministrazione doveva difendere la legittimità del proprio operato, provando che la domanda mancava effettivamente dei requisiti di legge o che la documentazione prodotta era incompleta o inattendibile. La questione presentava profili di complessità sul piano della verifica dell'osservanza dei procedimenti amministrativi e della corretta interpretazione dei parametri di accesso alla cittadinanza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha condotto un esame approfondito della documentazione acquisita nel procedimento amministrativo originario e ha verificato se i requisiti legali per la concessione della cittadinanza fossero effettivamente assenti nel caso di specie. Nella sua analisi, il collegio giudicante ha accertato che l'amministrazione aveva correttamente valutato i presupposti di legge applicabili alla fattispecie, sia con riferimento ai requisiti soggettivi che a quelli oggettivi richiesti dalla normativa vigente. Il giudice amministrativo ha ritenuto che la motivazione del provvedimento di rigetto fosse sufficientemente articolata e fondata su una corretta interpretazione della normativa sulla cittadinanza, senza riscontrare errori logici o vizi procedurali tali da inficiare l'atto. Conseguentemente, il TAR ha accolto la prospettiva dell'amministrazione, respingendo le censure avanzate dal ricorrente e confermando così la legittimità del rigetto.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto interamente il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana adottato dall'amministrazione. Il rigetto rimane perciò definitivo in sede amministrativa, e al ricorrente restano eventuali ulteriori margini di ricorso solamente mediante proposizione di ricorso in Cassazione qualora ricorrano le condizioni di ammissibilità di tale impugnazione. L'amministrazione è così confermata nella propria valutazione e nella propria discrezionalità tecnica nell'istruttoria delle domande di cittadinanza.
Massima
L'amministrazione, nell'esercizio del potere di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, gode di ampi margini di discrezionalità tecnica nel valutare la sussistenza dei requisiti legali e può legittimamente rigettare l'istanza quando elementi di fatto o di diritto comprovino l'assenza dei presupposti normativi, e tale valutazione è sindacabile dal giudice amministrativo unicamente sotto il profilo del vizio logico, procedimentale o dell'errore manifesto di valutazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Antonietta Giudice, Referendario per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 22 settembre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 4 dicembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 2002 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Davide Ascari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la segreteria dell’intestato Tribunale in Roma, via Flaminia n. 189; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
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