Sentenza n. 202504787/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/535715) - Riassunzione Tar Liguria Nrg 581/18 O.c. 136/21
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza). Il Ministro dell'Interno, con decreto del 16 maggio 2018, ha respinto tale istanza, provvedimento poi notificato in data 5 luglio 2018. Anni dopo, nel 2021, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo presso il TAR Lazio al fine di ottenere l'annullamento di quel decreto ministeriale e dei relativi atti presupposti, impugnando l'intero procedimento di reiezione della domanda di naturalizzazione.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modificazioni, che stabilisce i criteri e i presupposti per l'acquisto della cittadinanza italiana al di fuori delle ordinarie forme di trasmissione per discendenza. L'art. 9, comma 1, lettera f) della medesima legge prevede che il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, può concedere la cittadinanza italiana a favore di stranieri che soddisfino requisiti specifici di residenza legale, buona condotta morale e integrazione sociale, fermi restando i poteri valutativi della pubblica amministrazione. Tale procedimento rientra nell'esercizio di un potere discrezionale della pubblica amministrazione, non configurando un diritto soggettivo perfetto e incondizionato da parte del ricorrente.
La questione giuridica
Il punto controverso era se il Ministro dell'Interno avesse illegittimamente esercitato il proprio potere discrezionale nel respingere l'istanza di cittadinanza, oppure se il provvedimento di reiezione fosse fondato su valutazioni amministrative corrette e proporzionate ai criteri di legge. In altri termini, si discuteva se il decreto ministeriale fosse viziato da illegittimità, violazione di legge, eccesso di potere, contraddittorietà motivazionale ovvero se rispettasse correttamente il quadro normativo e i presupposti legali per il rigetto di una simile domanda. La questione riveste rilevanza giuridica proprio perché la materia della cittadinanza si colloca al confine tra diritti fondamentali e capacità amministrativa della pubblica amministrazione di valutare il merito e la convenienza di una concessione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, riesaminate le circostanze del caso e verificate le ragioni dedotte dal ricorrente, ha ritenuto che il decreto ministeriale di reiezione fosse conforme alle disposizioni di legge e alle modalità procedurali richieste. La decisione del Ministro dell'Interno, pur comportando una valutazione discrezionale, non risultava affetta dai vizi lamentati dal ricorrente, quali l'eccesso di potere, l'illogicità manifesta o la violazione dei principi generali del diritto amministrativo. Il TAR ha considerato che la pubblica amministrazione disponeva, entro il proprio ambito di discrezionalità amministrativa, della facoltà di respingere l'istanza sulla base di una complessiva valutazione dei presupposti richiesti dalla legge, e che tale valutazione era stata svolta secondo criteri razionali e proporzionati.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, dichiarando infondati gli addebiti di illegittimità rivolti al decreto ministeriale. Le spese della causa sono state compensate tra le parti. Il collegio ha inoltre ordinato che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, confermando la stabilità e l'efficacia del provvedimento ministeriale originario di reiezione dell'istanza di cittadinanza.
Massima
Il Ministro dell'Interno esercita un potere discrezionale nella valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza italiana, provvedimento che non costituisce diritto soggettivo perfetto del richiedente e resta assoggettato al controllo di legittimità amministrativa unicamente per verificare l'assenza di vizi formali, illogicità manifesta o violazione dei criteri normativi di legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Aurora Lento, Presidente Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore Matthias Viggiano, Referendario per l'annullamento del decreto del Ministro dell'Interno K 10-OMISSIS- del 16.5.2018 notificato in data 5.7.2018 recante reiezione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91; e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche ad oggi non conosciuti, da intendersi qui integralmente impugnati. sul ricorso numero di registro generale 2745 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Luca Menti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria del giorno 14 febbraio 2025 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione V bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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