Sentenza n. 202504407/2025
Diniego Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/421330)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al TAR Lazio contro il diniego dell'Amministrazione competente relativamente alla concessione della cittadinanza italiana. La controversia riguardava il rifiuto di un provvedimento amministrativo fondamentale, quello che avrebbe dovuto stabilire l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del ricorrente. Il caso si inserisce nel complesso ambito del diritto della cittadinanza e dello status civitatis, dove i presupposti per l'acquisto della qualità di cittadino sono rigidamente normati dalla legge e il loro accertamento rimane ampiamente discrezionale per l'amministrazione. Il ricorrente aveva evidentemente già esperito i rimedi amministrativi ordinari senza ottenere il risultato desiderato, decidendo quindi di ricorrere alla giurisdizione amministrativa per contestare il provvedimento negativo.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992, che contiene i presupposti e le modalità di acquisto, mantenimento e perdita della cittadinanza. La competenza per il rilascio dei certificati e per le decisioni relative alla cittadinanza spetta al Ministero dell'Interno tramite le prefetture e i consolati, secondo regolamenti di attuazione e circolare ministeriali che specificano i criteri di valutazione. Nel caso di diniego, l'amministrazione ha l'obbligo di motivare il rifiuto e il cittadino straniero dispone del rimedio del ricorso amministrativo al TAR, secondo le disposizioni del codice del processo amministrativo. La decisione amministrativa in materia di cittadinanza, pur essendo discrezionale, rimane comunque soggetta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo per verificare l'osservanza della procedura e la correttezza dell'interpretazione dei presupposti normativi.
La questione giuridica
Il punto litigioso consisteva nel verificare se il diniego della cittadinanza fosse stato adottato secondo le norme di legge, con corretta motivazione e nel rispetto dei presupposti sostanziali fissati dalla normativa sulla cittadinanza. Occorreva stabilire se il ricorrente possedesse effettivamente i requisiti richiesti dalla legge 91 del 1992 per l'acquisto della cittadinanza italiana, quale che fosse il titolo (filiazione, matrimonio, naturalizzazione) su cui fondava la sua istanza. La questione giuridica comportava l'interpretazione corretta dei presupposti normativi e l'accertamento dei fatti che permettessero l'integrazione di quei presupposti, nonché il controllo sulla motivazione del diniego amministrativo.
La motivazione del giudice
Nel corso del procedimento dinanzi al TAR, la situazione fattuale si è modificata in modo tale da rendere sopravvenuto e privo di oggetto il ricorso. Con ogni probabilità, l'amministrazione ha concesso successivamente al ricorrente la cittadinanza italiana dopo il deposito del ricorso medesimo, venendo così meno la ragione della controversia. Il collegio giudicante ha ritenuto che, nel momento in cui vennero a mancare gli elementi essenziali della controversia stessa, non fosse più necessario pronunciarsi nel merito sulla legittimità del diniego originario, poiché la situazione si era ormai definita favorevolmente per il ricorrente. Il principio della cessazione della materia del contendere rappresenta uno strumento attraverso il quale il giudice amministrativo archivia la controversia quando l'interesse dedotto in giudizio ha perduto ogni concretezza e utilità pratica.
La decisione
Il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere, non procedendo quindi ad una pronuncia nel merito circa la legittimità del diniego originario. Con questa decisione, il processo è venuto meno senza necessità di valutare gli argomenti delle parti, poiché la situazione di fatto aveva raggiunto un risultato conforme alle pretese del ricorrente. Tale esito significa che il ricorrente ha ottenuto de facto ciò che chiedeva in via giudiziale, ovvero il riconoscimento della cittadinanza italiana, rendendo puramente accademica qualsiasi sentenza nel merito.
Massima
La cessazione della materia del contendere in una controversia sulla concessione della cittadinanza determina l'estinzione del processo amministrativo indipendentemente dalla valutazione del merito, quando l'amministrazione abbia successivamente adottato il provvedimento favorevole desiderato dal ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Antonietta Giudice, Referendario per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno protocollo numero K.10/-OMISSIS- del 23 aprile 2019, notificato in data 15 maggio 2019, con il quale è stata respinta l’istanza volta alla concessione della cittadinanza italiana, presentata dal ricorrente in data 19 marzo 2014, ai sensi dell’art.9, comma 1, ltt. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 10239 del 2019, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Beatrice Aureli in Roma, via Giunio Bazzoni 3; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Premesso che con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno K.10/-OMISSIS- del 23 aprile 2019, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 19 marzo 2014, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emerso sul suo conto un deferimento per guida in stato di ebbrezza del 2001; Considerato che, alla luce delle risultanze emerse in sede di ricorso, il Ministero dell’Interno ha riaperto l’istruttoria sulla posizione del ricorrente, definendola positivamente mediante l’adozione del provvedimento richiesto, emanato dal Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2024; Ritenuto che l’emanazione del provvedimento richiesto ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio e che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere; Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, essendosi l’Amministrazione prontamente rideterminata in via di autotutela alla luce dei nuovi elementi emersi in corso di causa. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
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