Sentenza n. 202500323/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/735365/r)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato al Ministero dell'Interno una domanda di concessione della cittadinanza italiana il 7 ottobre 2017, presumibilmente avvalendosi della procedura di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, che consente l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano. Il Ministero dell'Interno, con decreto del 22 febbraio 2022, ha respinto tale domanda, motivando il rigetto sulla base della mancanza dei presupposti normativi richiesti per l'accoglimento della richiesta. Ricevuta la notificazione del decreto nel marzo 2022, il ricorrente ha promosso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, contestando la legittimità della decisione ministeriale e chiedendo l'annullamento del decreto.
Il quadro normativo
La materia dell'acquisto della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che contiene i presupposti e i procedimenti attraverso i quali uno straniero può ottenere la cittadinanza italiana. L'articolo 9, in particolare, disciplina i modi di acquisto della cittadinanza, e la lettera f) del comma 1 riguarda l'acquisto per matrimonio, richiedendo che sia intercorso un matrimonio con cittadino italiano e che sussista la stabilità della convivenza coniugale per il periodo prescrittico. La domanda di cittadinanza deve essere corredata dalla documentazione idonea a provare il possesso di tutti i presupposti richiesti, inclusa la documentazione relativa al matrimonio, la residenza in Italia, la buona condotta e l'assenza di controindicazioni di carattere penale. La procedura è amministrativa e rimessa alla discrezionalità del Ministero dell'Interno, benché sottoposta a controllo giurisdizionale nel merito.
La questione giuridica
Il ricorrente contestava la correttezza della valutazione condotta dal Ministero circa il possesso dei presupposti per l'accoglimento della domanda di cittadinanza per matrimonio. In particolare, la controversia verteva sulla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, in primis la dimostrazione della stabile convivenza matrimoniale e il possesso dei requisiti di buona condotta necessari. La questione comportava l'interpretazione delle norme sulla cittadinanza e la valutazione della fondatezza della motivazione fornita dal Ministero nel respingimento della domanda.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in sede di controllo sulla legittimità del decreto ministeriale, ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente valutato la documentazione prodotta e che i presupposti richiesti dalla legge non fossero adeguatamente provati dal ricorrente. Il collegio ha esaminato i documenti allegati al ricorso e ha verificato se la documentazione fornita fosse sufficiente a provare la stabile convivenza matrimoniale e gli altri requisiti normativi. Accertato che la documentazione prodotta presentava lacune o insufficienze tali da non consentire al Ministero di procedere al riconoscimento della cittadinanza, il giudice amministrativo ha concluso che la decisione del Ministero era motivata e corretta sotto il profilo della legittimità. Pertanto, il TAR ha ritenuto che il ricorrente non potesse lamentare illegittimità nella condotta dell'amministrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sulla controversia, ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell'Interno, liquidate in euro millecinquecento. Ne consegue che il decreto ministeriale mantiene piena efficacia e la domanda di cittadinanza rimane respinta. Il ricorrente non potrà impugnare ulteriormente la sentenza ricorrendo in appello, salvo che per motivi di ricusazione o vizi procedurali specifici.
Massima
Il Ministero dell'Interno, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa nella valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza per matrimonio, agisce legittimamente quando la documentazione prodotta dal ricorrente non fornisce prova certa e idonea della stabile convivenza coniugale e degli altri requisiti normativi richiesti dalla legge, e tale valutazione è protetta dal controllo giurisdizionale nei limiti della motivazione e della ragionevolezza della decisione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Referendario per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS-R in data 22 febbraio 2022, notificato il 23 marzo 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 7 ottobre 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 5918 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Busani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
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