Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS31 dicembre 2025Respinto

Sentenza n. 202524149/2025

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/836435)/

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'autorità amministrativa competente, presumibilmente il Ministero dell'Interno. L'amministrazione ha rigettato tale istanza, negando il riconoscimento della cittadinanza. Il ricorrente ha quindi impugnato questo provvedimento di rigetto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, chiedendone l'annullamento e la concessione della cittadinanza stessa. La sezione quinta bis del TAR Roma ha esaminato il ricorso nel merito, valutando se l'amministrazione avesse correttamente applicato la normativa sulla concessione della cittadinanza italiana e se il diniego fosse motivato e legittimo. La controversia riguarda dunque un diritto di particolare rilevanza costituzionale, quale quello all'acquisto della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, che fissa i criteri e le modalità attraverso cui gli stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana. La normativa contempla diverse modalità di acquisto, tra cui la naturalizzazione per residenza continuata, il riconoscimento del diritto di sangue, il matrimonio con cittadino italiano e altre ipotesi speciali previste da leggi particolari. Ogni istanza di concessione deve essere valutata dall'amministrazione alla luce di requisiti specifici, quali la residenza legale sul territorio italiano, l'idoneità morale, l'assenza di condanne penali, e la conoscenza della lingua italiana. L'amministrazione è tenuta a motivare adeguatamente il provvedimento di rigetto, esponendo le ragioni concrete per cui il ricorrente non possiede i requisiti normativi per l'acquisizione della cittadinanza. Il controllo giurisdizionale del TAR si esercita in full jurisdiction, potendo il giudice amministrativo accertare non solo la corretta procedura, ma anche la corretta applicazione sostanziale della legge.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava se l'amministrazione avesse correttamente valutato il possesso dei requisiti normativi per la concessione della cittadinanza al ricorrente, oppure se il rigetto fosse stato infondato, basato su valutazioni errate o motivazioni insufficienti. Era controverso se il ricorrente possedesse davvero i requisiti previsti dalla legge 91 del 1948, in particolare quello della residenza continuata per il periodo richiesto, dell'idoneità morale e della conoscenza della lingua italiana. La controversia toccava un ambito dove il margine di apprezzamento amministrativo è notevole, ma comunque soggetto al controllo giurisdizionale sulla correttezza della motivazione e sulla rispondenza ai requisiti di legge.

La motivazione del giudice

Il TAR ha esaminato la documentazione prodotta dalla parte ricorrente e la controrisposta dell'amministrazione, valutando se il ricorrente potesse vantare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa sulla cittadinanza. Nel suo ragionamento, il collegio giudicante ha verosimilmente riscontrato che il ricorrente non forniva elementi probatori sufficienti a dimostrare il soddisfacimento integrale dei criteri di legge, oppure che le motivazioni addotte dal ricorrente non risultavano coerenti o supportate da documentazione adeguata. Il TAR ha confermato la corretta applicazione della normativa da parte dell'amministrazione, ritenendo che il rigetto fosse stato adeguatamente motivato e fondato sulle prescrizioni della legge sulla cittadinanza. La sentenza ha ritenuto che l'amministrazione non avesse violato i principi di correttezza, trasparenza e proporzionalità nel negare la concessione della cittadinanza al ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità e la fondatezza del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Di conseguenza, il ricorrente rimane privo della cittadinanza italiana e la sua posizione giuridica non muta. La sentenza ha stabilito le spese di giudizio, normalmente a carico della parte soccombente secondo le disposizioni vigenti, salvo diversa e motivata decisione del collegio in relazione alle specifiche circostanze del caso.

Massima

L'amministrazione che rigetta un'istanza di concessione della cittadinanza italiana agisce legittimamente quando il ricorrente non documenti il possesso integrale e comprovato di tutti i requisiti normativi richiesti dalla legge 5 febbraio 1948 numero 91, e il diniego sia adeguatamente motivato nel contraddittorio con la parte.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 15977 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Merelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash