Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER29 dicembre 2025NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202523882/2025

Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/536594 - Esecuzione Del Giudicato: Sentenza N. 14880/2023 Del Tar Del Lazio Di Roma. Sezione I Ter

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato ricorso dinanzi al TAR del Lazio per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Il TAR, con sentenza n. 14880/2023, ha accolto il ricorso dichiarando il diritto del ricorrente alla concessione della cittadinanza e annullando il provvedimento della pubblica amministrazione che lo aveva negato o omesso. Tuttavia, a distanza di tempo, l'amministrazione competente non ha provveduto a eseguire quanto ordinato dal giudice, ovvero non ha effettuato la concessione della cittadinanza al ricorrente nonostante il giudicato fosse divenuto definitivo. Per questo motivo il ricorrente si è visto costretto a presentare un'istanza di esecuzione del giudicato, denunciando l'inerzia della pubblica amministrazione e chiedendo al TAR di adottare misure coercitive per costringere l'amministrazione stessa ad adempiere ai propri obblighi.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, che stabilisce le modalità di acquisto, mantenimento e perdita della cittadinanza. L'esecuzione dei giudicati amministrativi è regolata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, il quale prevede che qualora la pubblica amministrazione non adempie spontaneamente alle condanne pronunciate dal giudice amministrativo, il ricorrente può chiedere al tribunale amministrativo di adottare provvedimenti coercitivi. Fra questi provvedimenti rientra la nomina di un commissario ad acta, prevista anch'essa dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo, quale strumento di coercizione indiretta idoneo a forzare l'amministrazione inerte al rispetto della sentenza.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava l'inerzia dell'amministrazione nel dare esecuzione alla sentenza favorevole già pronunciata dal giudice amministrativo nel 2023. La questione giuridica rilevante era quella di stabilire se l'amministrazione potesse legittimamente ritardare l'esecuzione della sentenza e quali rimedi dovessero essere esperiti per costringere l'adempimento quando la volontà amministrativa risultasse assente. In particolare, si trattava di verificare se ricorrevano i presupposti per l'applicazione della misura coercitiva della nomina di commissario ad acta come strumento per sopperire all'inerzia amministrativa nella concessione della cittadinanza.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, esaminata l'istanza di ottemperanza, ha riconosciuto che l'amministrazione aveva effettivamente violato l'obbligo di eseguire la sentenza precedente e che il ricorrente si trovava in una situazione di danno continuato per effetto dell'inerzia illegittima. Il giudice ha considerato che i rimedi ordinari di pressione sull'amministrazione si erano rivelati insufficienti e che era necessario ricorrere a misure straordinarie di carattere coercitivo per garantire il rispetto del giudicato e il pieno effetto utile della sentenza. Ha inoltre valutato che la nomina di un commissario ad acta rappresentava l'unico strumento efficace per conseguire il risultato pratico già stabilito dal giudice nel 2023, restituendo al ricorrente il diritto che gli spettava per legge. Il TAR ha infine ritenuto che l'amministrazione, mediante tale nomina, sarebbe stata effettivamente costretta a completare il procedimento di concessione della cittadinanza.

La decisione

Il TAR ha disposto la nomina di un commissario ad acta, affidandogli il compito di provvedere direttamente alla concessione della cittadinanza italiana al ricorrente, sostituendosi all'amministrazione nell'esercizio del potere che questa avrebbe dovuto esercitare in ottemperanza alla sentenza del 2023. Con questa decisione il giudice ha garantito al ricorrente l'effettiva tutela giurisdizionale, impedendo che l'inerzia amministrativa continuasse a ledere il suo diritto acquisito. La nomina del commissario ad acta comporterà l'esecuzione coattiva della decisione precedente, e il ricorrente potrà finalmente conseguire il riconoscimento della cittadinanza italiana da anni ingiustamente negato.

Massima

La pubblica amministrazione non può legittimamente ritardare l'esecuzione di una sentenza amministrativa favorevole al ricorrente, e qualora si renda necessaria, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta al fine di dare esecuzione forzata al giudicato mediante la sostituzione dell'amministrazione inerte nel compimento dell'atto dovuto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Daniele Dongiovanni,	Presidente
Silvia Simone,	Referendario, Estensore
Francesco Vergine,	Referendario
per l'ottemperanza
della sentenza del Tar del Lazio, sez. I ter, n. -OMISSIS-/-OMISSIS-, pubblicata in data 9 ottobre -OMISSIS-.
sul ricorso numero di registro generale 11752 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Tegon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
ordina all’Amministrazione resistente di ottemperare, nei sensi e termini precisati nella parte motiva, alla sentenza indicata in epigrafe;
per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, nomina un Commissario ad acta nella persona del Dirigente del Dipartimento del Ministero dell’Interno competente, il quale, anche a mezzo di delegato con atto formale, provvederà, nei successivi trenta giorni, all’esecuzione del giudicato;
accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.;
condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:

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