Sentenza n. 202523131/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/900327/r)/-
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto straniero ha presentato istanza per l'acquisizione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, ritenendo di possedere i requisiti previsti dalla legge. L'istanza è stata rigettata dall'amministrazione con un provvedimento amministrativo negativo. Il ricorrente, contestando il rigetto, ha promosso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per ottenere l'annullamento del provvedimento e conseguentemente l'accertamento del proprio diritto alla cittadinanza. La controversia verte quindi su questioni attinenti ai requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'acquisto della cittadinanza italiana e sulla corretta applicazione della normativa vigente al caso concreto del ricorrente.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992, che stabilisce i presupposti per l'acquisto della cittadinanza, distinguendo tra acquisto iure sanguinis, iure soli, per naturalizzazione, per matrimonio e per elezione. La concessione della cittadinanza costituisce un provvedimento amministrativo vincolato, ovvero che deve essere adottato quando ricorrono i presupposti normativi, senza margini di discrezionalità dell'amministrazione. Il procedimento si inquadra nel sistema del diritto amministrativo italiano e segue i principi generali di trasparenza, proporzionalità e correttezza dell'azione amministrativa, con specifiche garanzie procedurali dettate dalla normativa sulla cittadinanza.
La questione giuridica
La questione centrale consiste nell'accertare se il ricorrente possedesse effettivamente i requisiti legali richiesti per l'acquisto della cittadinanza italiana al momento della presentazione dell'istanza. Il giudice doveva verificare se l'amministrazione avesse correttamente e compiutamente valutato la sussistenza di tali requisiti oppure se avesse commesso un errore nella loro interpretazione o nell'istruttoria del procedimento. In particolare, si trattava di stabilire se il rigetto fosse fondato su valutazioni corrette dei presupposti normativi applicabili o se costituisse un'illegittimità amministrativa ascrivibile a errata applicazione della legge ovvero a carenza di istruttoria.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo ha proceduto all'esame della documentazione prodotta dal ricorrente e della cartella amministrativa relativa all'istruttoria condotta dall'ufficio competente. Nella sua valutazione, il collegio ha riscontrato che l'amministrazione aveva fondamento nel rigettare l'istanza perché il ricorrente non possedeva i requisiti prescritti dalla legge 91 del 1992 per l'acquisto della cittadinanza italiana. Il giudice amministrativo ha confermato che la documentazione acquisita e gli accertamenti effettuati dall'amministrazione correttamente escludevano il ricorrente dalla possibilità di ottenere la cittadinanza sulla base della normativa vigente. Il raggionamento argomentativo ha dunque privilegiato la lettura ristretta dei presupposti legali, non ravvisando spazi di interpretazione favorevole al ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso e confermato il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente rimane dunque privo della cittadinanza italiana, salvo che possa successivamente proporre una nuova istanza qualora sopraggiunga il verificarsi dei requisiti legali richiesti dalla normativa vigente. Le spese del giudizio sono state poste a carico del ricorrente secondo la regola ordinaria della soccombenza. La decisione è definitiva in sede amministrativa salvo ricorso alle sedi giudiziarie superiori.
Massima
L'amministrazione è tenuta a negare la concessione della cittadinanza italiana quando il ricorrente non possiede i presupposti legali previsti dalla legge 91 del 1992, e il ricorso amministrativo è infondato ove la documentazione acquisita confermi l'assenza di tali requisiti secondo la lettura corretta della normativa vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Antonietta Giudice, Primo Referendario per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell’Interno in data 18 aprile 2023, notificato il 1 giugno 2023, con cui è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 1 marzo 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91; sul ricorso numero di registro generale 10809 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, viale Lunigiana, 46; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
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