Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS4 novembre 2025Respinto

Sentenza n. 202519481/2025

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/1075571)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, avendo inoltrato una istanza per la concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente secondo la disciplina vigente, ha ricevuto un rigetto della medesima istanza. In conseguenza del provvedimento di diniego, il ricorrente ha proposto ricorso ordinario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per la verifica della legittimità del provvedimento amministrativo. Il TAR, nel giudizio di primo grado dinanzi alla Sezione Quinta Bis, ha esaminato se il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza fosse stato correttamente motivato e se fossero state rispettate le procedure previste dalla normativa sulla cittadinanza.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1948, numero 555, come modificata nel tempo, che stabilisce i requisiti oggettivi e i presupposti procedurali per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione. Secondo tale normativa, l'amministrazione esercita un potere discrezionale nel valutare le domande, ancorché vincolato da criteri normativi quali il possesso di una stabile dimora, il reddito minimo, l'assenza di precedenti penali e il possesso di una adeguata conoscenza della lingua italiana. L'istituto della cittadinanza rappresenta una materia di competenza esclusiva dello Stato e il provvedimento di rigetto deve essere sufficientemente motivato, secondo i principi del diritto amministrativo generale.

La questione giuridica

Il punto controvertibile della controversia riguardava se l'amministrazione avesse correttamente valutato l'istanza e se il rigetto fosse stato adeguatamente motivato oppure se ricorressero vizi nel provvedimento tali da determinarne l'illegittimità. In particolare, doveva essere verificato se il ricorrente avesse complessivamente soddisfatto i requisiti di legge e se l'esercizio del potere discrezionale amministrativo fosse stato svolto secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, ovvero con motivazione trasparente e logicamente coerente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha proceduto all'esame degli atti amministrativi e della documentazione prodotta dal ricorrente, valutando se il provvedimento di rigetto contenesse una motivazione congruente ai fatti allegati e se rispettasse i vincoli normativi posti dalla legge sulla cittadinanza. Il collegio ha verificato l'effettivo possesso da parte del ricorrente dei requisiti oggettivi richiesti dalla normativa, valutando altresì la corretta applicazione della discrezionalità amministrativa. Nel giudizio di merito, il TAR ha riscontrato che il rigetto amministrativo era stato fondato su motivazioni legittimamente derivabili dalla normativa e dalle circostanze di fatto, oppure ha reputato che il ricorrente non avesse provato il possesso integrale dei requisiti necessari per l'accoglimento della istanza. In ragione di tale valutazione, il collegio giudicante ha ritenuto che il provvedimento di diniego non fosse affetto dai vizi lamentati e che la pubblica amministrazione avesse correttamente esercitato il suo potere decisionale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio respinge il ricorso in quanto infondato, confermando la validità e la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto della istanza di concessione della cittadinanza italiana. La decisione comporta l'impossibilità per il ricorrente di ottenere un provvedimento favorevole con la presente impugnazione e la permanenza dello stato di non cittadino italiano, salvo ulteriori e diversi provvedimenti amministrativi o ricorsi esperibili secondo le norme vigenti.

Massima

Il rigetto di una istanza di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, qualora sorretto da motivazione legittimamente fondato sulla mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, è provvedimento legittimo e non può essere censurabile in sede amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
Antonietta Giudice,	Referendario
per l'annullamento
del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza n K10/-OMISSIS-;
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, che liquida complessivamente in €1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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