Sentenza n. 202516488/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/615509)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
La sentenza riguarda il ricorso presentato avverso il rigetto di un'istanza di concessione della cittadinanza italiana, sottoposta al vaglio del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. L'istante aveva presentato domanda per l'acquisizione della cittadinanza italiana, ricorrendo probabilmente su uno dei titoli previsti dalla normativa vigente, sia esso la residenza continuativa nel territorio italiano, il matrimonio con cittadino italiano, la discendenza da cittadino italiano oppure altre fattispecie legittimanti. L'amministrazione competente, presumibilmente il Ministero dell'Interno ovvero l'ufficio dello stato civile territorialmente competente, aveva inizialmente rigettato tale istanza. Il ricorrente, contestando il provvedimento di rigetto, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio affinché il giudice amministrativo sindacasse la legittimità del diniego e ordinasse il rilascio della cittadinanza. La sospensione del procedimento e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere successivamente pronunciata indicano che la situazione originaria è mutata durante il corso del giudizio amministrativo.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla Legge n. 91 del 1992, che stabilisce i requisiti e i procedimenti mediante i quali uno straniero può acquistare la cittadinanza italiana. La normativa prevede molteplici canali di accesso: la residenza legale e continuativa nel territorio italiano per un determinato periodo, il matrimonio con cittadino italiano previa residenza, la trasmissione della cittadinanza per filiazione da genitori cittadini, nonché le naturalizzazioni per particolari meriti o servizi resi allo Stato. Il provvedimento amministrativo di rigetto di un'istanza di cittadinanza è assoggettato al sindacato del giudice amministrativo, il quale verifica la conformità della decisione dell'amministrazione ai principi di correttezza, proporzionalità e rispetto della normativa applicabile. I criteri di sindacabilità concernono sia il profilo dei requisiti sostanziali posseduti dall'istante, sia la corretta applicazione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge.
La questione giuridica
Il ricorso poneva in questione la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di cittadinanza, evidentemente contestando sia il merito della decisione che la regolarità procedimentale seguita dall'amministrazione. Il ricorrente presumibilmente riteneva di possedere i requisiti legali per l'acquisto della cittadinanza secondo una delle fattispecie previste dalla normativa vigente, oppure sosteneva che l'amministrazione avesse errato nella valutazione dei fatti e delle circostanze del caso concreto. La controversia implicava quindi una valutazione delicata circa l'applicazione della legge sulla cittadinanza ai fatti specifici della fattispecie, nonché la verifica della corretta istruttoria amministrativa e della motivazione del provvedimento impugnato. La questione tocca un diritto di rilievo costituzionale, quale la cittadinanza, che incide sullo status personale dell'individuo e sulla sua appartenenza alla comunità politica nazionale.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel corso del procedimento, ha rilevato come la materia della controversia sia venuta meno anteriormente alla pronuncia nel merito della sentenza. Tale dichiarazione di cessazione della materia del contendere si configura allorché il provvedimento impugnato viene revocato, modificato o superato per intervento successivo dell'amministrazione medesima, oppure quando la situazione fattuale sottesa al ricorso muta in modo tale da rendere inidonea una pronuncia di merito. In questo caso specifico, il giudice ha riscontrato che durante l'iter processuale qualcosa è mutato nella posizione del ricorrente: presumibilmente l'amministrazione ha successivamente accolto l'istanza di cittadinanza, oppure il ricorrente ha acquisito la cittadinanza per altro titolo, rendendo così privo di oggetto il giudizio sulla legittimità del primo rigetto. La cessazione della materia del contendere consente al giudice di evitare pronunciamenti in fatto inopportuni, giacché la risultanza pratica della controversia è stata conseguita mediante il venir meno dell'interesse a ricorrere.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere, pronunciandosi con il conseguente archiviazione del procedimento giudiziale. Tale pronuncia comporta l'estinzione del giudizio senza una decisione nel merito circa la legittimità o meno del provvedimento di rigetto originario, poiché la controversia ha perduto rilevanza pratica. Le spese di giudizio, in linea generale, rimangono a carico di ciascuna parte in virtù della cessazione della materia, salvo specifiche disposizioni del giudice. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere rappresenta per il ricorrente il conseguimento sostanziale dello scopo della ricognizione giudiziale, dal momento che la cittadinanza è stata in concreto acquisita, anche se tramite un percorso processuale non concluso con una pronuncia di accoglimento esplicito del ricorso.
Massima
Quando la materia della controversia relativa al rigetto di un'istanza di cittadinanza italiana viene meno durante il procedimento giudiziale per intervento dell'amministrazione che accolga successivamente la richiesta o per mutamento della situazione sostanziale dell'istante, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere, estinguendo il processo senza decidere nel merito la legittimità dell'originario diniego.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Referendario per l'annullamento del DM diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 3319 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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