Sentenza n. 202516487/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10.536589)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana da parte dell'amministrazione competente. Il ricorrente lamentava il mancato accoglimento della propria domanda, che era stata sottoposta secondo le procedure previste dalla legge sulla cittadinanza italiana, probabilmente sulla base di una delle causali di acquisizione previste dall'ordinamento, quali il matrimonio con cittadino italiano, la filiazione da genitore italiano o il possesso di requisiti di naturalizzazione. Nel corso del procedimento dinanzi al giudice amministrativo, tuttavia, la situazione è mutata: il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento o la concessione della cittadinanza italiana, rendendo così superfluo il prosieguo della controversia e privo di interesse la decisione sulla illegittimità dell'originario provvedimento di rigetto.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla legge numero 91 del 1992, che ha riformato completamente il diritto della cittadinanza nel nostro ordinamento. Tale legge prevede diversi modi di acquisizione della cittadinanza, tra cui per nascita quando il genitore è cittadino italiano, per matrimonio con cittadino italiano dopo il prescritto periodo di matrimonio e residenza, per naturalizzazione per chi risiede da lungo tempo nel territorio della Repubblica e soddisfa specifici requisiti di integrazione e reddito. L'amministrazione preposta, rappresentata da questure, comuni o consolati in base alla causale di acquisizione, ha il dovere di procedere alla verifica dei requisiti e all'accoglimento delle istanze che soddisfano la legge. Qualora l'amministrazione rigetti illegittimamente una domanda di cittadinanza, il ricorrente può impugnare il provvedimento dinanzi al giudice amministrativo competente per la provincia dove ha residenza o per il cui ambito territoriale agisce l'amministrazione.
La questione giuridica
Il ricorso poneva in discussione la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di cittadinanza, prospettando presumibilmente una violazione dei requisiti di legge, un vizio di istruttoria, oppure l'applicazione errata della normativa nel caso concreto. La questione rilevante dal punto di vista giuridico consisteva nel verificare se l'amministrazione avesse correttamente accertato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per la concessione della cittadinanza, e se il provvedimento di rigetto fosse stato adottato secondo procedure corrette e senza vizi procedurali o sostanziali. Tale questione risultava particolarmente importante poiché l'accesso alla cittadinanza incide profondamente sui diritti politici, civili e sociali del ricorrente, e pertanto richiede un rigorosissimo controllo dell'operato amministrativo in sede giurisdizionale.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante ha ritenuto di non poter pronunciarsi nel merito della controversia poiché nel corso del procedimento dinanzi al TAR la situazione si è mutata: il ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso un provvedimento amministrativo sopraggiunto durante la pendenza del ricorso. Questa circostanza fa venire meno la necessità concreta della decisione della controversia, poiché il ricorrente ha ottenuto in pratica il risultato che aveva domandato mediante il ricorso, rendendo così non più opportuno che il giudice amministrativo si pronuncia sulla illegittimità del precedente rigetto. L'istituto della cessazione della materia del contendere consente al giudice di archiviare il procedimento qualora la situazione di fatto abbia subito modificazioni tali da rendere priva di conseguenze pratiche una pronuncia nel merito, evitando così una decisione ormai inutile dal punto di vista sostanziale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione quinta bis, ha dichiarato con sentenza del ventiquattro settembre duemilaventicinque la cessazione della materia del contendere, estinguendo così il procedimento senza pronunciarsi sulla illegittimità del provvedimento di rigetto originariamente impugnato. Questo significa che il ricorso è stato archiviato in quanto la finalità sostanziale che il ricorrente perseguiva, ossia l'ottenimento della cittadinanza italiana, è stata raggiunta per via amministrativa durante il corso del procedimento giurisdizionale. Il ricorrente ha pertanto conseguito il risultato pratico del ricorso, benché la pronuncia di illegittimità dell'atto amministrativo precedente sia rimasta decisa.
Massima
Quando nel corso di un ricorso avverso il rigetto di una richiesta di cittadinanza italiana il ricorrente consegue l'ottenimento della cittadinanza per via amministrativa, viene a cessare la materia del contendere e il giudice amministrativo dichiara estinto il procedimento senza pronunciarsi nel merito sulla illegittimità del precedente provvedimento di rigetto. Oggetto del ricorso Ricorso avverso il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, promosso da cittadino straniero presso il TAR Lazio sezione quinta bis, conclusosi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nella data ventiquattro settembre duemilaventicinque.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Referendario per l'annullamento del DM di diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 9168 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nazario Urbano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM del 7.2.2020 con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 in data 2.8.2015 in considerazione di una notizia di reato per falso risalente a due anni prima. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha depositato il DPR con cui in data 10.03.2025 è stata accolta l’istanza di concessione della cittadinanza al ricorrente. All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione. Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti, tenendo conto altresì dell’irricevibilità del gravame - non valendo la richiesta di riesame a sospendere i termini per la proposizione del ricorso - nonché della gravità dell’addebito, a ridosso della presentazione dell’istanza di cittadinanza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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