Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS2 settembre 2025Respinto

Sentenza n. 202515932/2025

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/568069)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio avverso il rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana, formulata presumibilmente secondo le procedure ordinarie previste dalla legge. La domanda, protocollata con numero K10/568069, era stata respinta dall'amministrazione competente, con provvedimento che il ricorrente ha impugnato ritenendo di possedere i presupposti necessari per l'acquisto della cittadinanza secondo l'ordinamento italiano. La Sezione Quinta bis del TAR Lazio, specializzata in materia di diritti fondamentali e questioni costituzionali, è stata investita della controversia al fine di verificare la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla Costituzione, in particolare dai principi di diritto internazionale privato, e dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, che stabilisce le modalità, i presupposti e le procedure per l'acquisto della cittadinanza italiana. La legge distingue fra acquisizione della cittadinanza per iure soli, iure sanguinis, naturalizzazione e altre ipotesi speciali, prevedendo termini di residenza, requisiti di moralità, capacità giuridica e altre condizioni. Il procedimento amministrativo è soggetto ai principi della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che disciplina istruttoria, motivazione, trasparenza e tutela dei diritti procedurali.

La questione giuridica

Il punto controverso concerneva la legittimità del provvedimento di rigetto emesso dall'amministrazione e, di conseguenza, se il ricorrente disponesse effettivamente dei presupposti legali per l'accoglimento della domanda di cittadinanza. La questione sottesa era se l'amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali richiesti dalla normativa, ovvero se il rigetto fosse stato motivato adeguatamente e conforme alla legge. Centrale era altresì la verifica circa il corretto svolgimento del procedimento amministrativo e l'eventuale violazione di diritti processuali del ricorrente.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha esaminato gli elementi di fatto e di diritto dedotti dalla parte ricorrente, verificando se sussistessero effettivamente i presupposti per l'accoglimento della domanda di cittadinanza secondo la legge 91/1992. Il TAR ha ritenuto che il provvedimento amministrativo di rigetto fosse stato adottato in conformità alla normativa vigente, sulla base di presupposti fattuali e legali che giustificavano la decisione dell'amministrazione. Il giudice ha evidentemente concludente che, pur considerando ogni eccezione formulata dal ricorrente, gli elementi mancanti o difformi dai requisiti legali non potevano essere superati mediante il sindacato giurisdizionale, restando le valutazioni dell'amministrazione nel perimetro della sua discrezionalità amministrativa. La sentenza ha pertanto confermato la legittimità del procedimento e del provvedimento estensore.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nella composizione collegiale della Sezione Quinta bis, ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la validità e la legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Non risultano dall'esito indicazioni relative a condanne alle spese di giudizio o prescrizioni particolari, secondo le modalità ordinarie della procedura amministrativa di primo grado.

Massima

L'amministrazione gode di ampi margini discrezionali nella valutazione dei presupposti di fatto richiesti per la concessione della cittadinanza italiana, restando tale valutazione sindacabile dal giudice amministrativo solo per violazione della legge, eccesso di potere o difetto assoluto di motivazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Riccardo Savoia,	Presidente
Antonino Scianna,	Primo Referendario
Marco Martone,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
-  del provvedimento del Ministero dell’Interno del 28 agosto 2020, notificato in data 14 gennaio 2021, con il quale veniva decretato il diniego della concessione della cittadinanza italiana formulata dalla parte ricorrente con domanda protocollata al n. K10/-OMISSIS-;
sul ricorso numero di registro generale 3762 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Giorgio Laganà e Rosarita Laganà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Fermo, in persona dei rispettivi legali pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Fermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2025 il dott. Marco Martone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 27 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

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