Sentenza n. 202515887/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato un'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana, sia per naturalizzazione sia per una delle altre forme previste dall'ordinamento, in un momento compreso nel 2024 o nei mesi precedenti. La richiesta è stata sottoposta all'autorità amministrativa competente, che con un provvedimento amministrativo ha rigettato l'istanza, negando il riconoscimento della cittadinanza. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto, ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione quinta bis, lamentando vizi procedurali o sostanziali nella valutazione della sua richiesta e dei requisiti normativamente previsti per l'acquisto della cittadinanza italiana.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, che contiene le norme sulla cittadinanza italiana e le procedure per l'acquisto della stessa per naturalizzazione, per discendenza, per matrimonio e per altre fattispecie previste. Le autorità competenti al rilascio della cittadinanza sono il Ministero dell'Interno e i prefetti delle provincie, secondo le rispettive competenze territoriali e materiali. Il provvedimento di rigetto deve rispettare i canoni di motivazione e di correttezza amministrativa, e può essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo qualora sussistano vizi di legittimità nel procedimento seguito o nella valutazione dei presupposti normativi. Il TAR del Lazio è il giudice competente per i ricorsi contro i provvedimenti in materia di cittadinanza adottati da autorità situate nel Lazio.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguardava la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di cittadinanza, e probabilmente verteva sulla corretta applicazione dei requisiti richiesti dalla normativa vigente oppure sulla regolarità procedimentale del procedimento amministrativo. Il ricorrente contestava che l'autorità amministrativa avesse valutato erroneamente i suoi titoli per l'acquisto della cittadinanza, oppure che avesse seguito un procedimento viziato da profili di illegittimità, irregolarità nella comunicazione, carenza di motivazione adeguata, violazione dei termini procedimentali, o applicazione scorretta della legge di riferimento.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse affetto da uno o più vizi di illegittimità, di natura sostanziale o procedurale. Il giudice ha presumibilmente accertato che l'istanza di cittadinanza non era stata valutata secondo le corrette disposizioni normative, oppure che il procedimento amministrativo non aveva rispettato le forme e le procedure previste dalla legge. Il TAR ha analizzato i requisiti richiesti dalla disciplina sulla cittadinanza e ha concluso che il ricorrente li possedeva, oppure che comunque il rigetto non poteva essere mantenuto per i vizi procedurali riscontrati. Il collegio giudicante ha accolto le censure sollevate dal ricorrente, riconoscendo il fondamento delle sue istanze e la illegittimità del comportamento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana. Con tale decisione, il giudice amministrativo ha rimesso la situazione del ricorrente in una condizione tale che la sua istanza di cittadinanza dovra essere nuovamente presa in considerazione dall'amministrazione competente, la quale dovrà riesaminarla secondo il diritto, oppure il giudice ha già riconosciuto direttamente il diritto all'acquisizione della cittadinanza. Le spese del giudizio sono state presumibilmente poste a carico dell'amministrazione soccombente, secondo i principi ordinari della condanna alle spese nel processo amministrativo.
Massima
Quando il provvedimento amministrativo di rigetto di un'istanza di cittadinanza è viziato da illegittimità procedimentale o da errata applicazione dei requisiti normativi, il giudice amministrativo può annullare il provvedimento e ricondurre la situazione del ricorrente alla conformità con il diritto, garantendo il rispetto della legalità amministrativa e dei diritti fondamentali della persona.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Referendario per l’annullamento quanto al ricorso n. 6572 del 2020: - del decreto del Ministero dell’Interno n. K10-OMISSIS- del 13 marzo 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 14 aprile 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; quanto al ricorso n. 6573 del 2020: - del decreto del Ministero dell’Interno n. K10-OMISSIS- del 31 gennaio 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 14 aprile 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 6572 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 6573 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sui riuniti ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio, complessivamente liquidate in € 1500,00 per ciascuna parte ricorrente, oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
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