Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS26 agosto 2025Accolto

Sentenza n. 202515774/2025

Rigetto Istanza Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/581346)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato istanza per l'acquisizione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, come previsto dalle leggi in materia di naturalizzazione. L'istanza era stata sottoposta a valutazione secondo i criteri normativi vigenti, che richiedono il soddisfare specifiche condizioni di residenza, integrazione nel tessuto sociale, condotta morale e conoscenza della lingua e della cultura italiana. L'amministrazione aveva rigettato la richiesta, negando la concessione della cittadinanza con un provvedimento che il ricorrente ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per denunciare vizi procedurali e sostanziali nella decisione.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla Legge 91 del 1992, che stabilisce i presupposti e le condizioni per l'acquisto della cittadinanza sia per filiazione che per naturalizzazione. La competenza a decidere sulla concessione appartiene al Ministero dell'Interno, il quale valuta il possesso dei requisiti richiesti, inclusi la residenza legale in Italia per un determinato periodo, l'assenza di condotte penali incompatibili con l'interesse dello Stato, l'idoneità a integrarsi nell'ordinamento costituzionale e la conoscenza della lingua italiana. Il procedimento amministrativo deve rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità e corretta motivazione del diniego, secondo quanto prescritto dalla Legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo.

La questione giuridica

Il ricorso verteva sulla legittimità del provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza, contestando l'adeguatezza della motivazione addotta dall'amministrazione e la corretta valutazione dei requisiti legali, inclusa l'effettiva integrazione del ricorrente nella società italiana. La controversia riguardava se l'amministrazione avesse ecceduto il margine di discrezionalità a essa riconosciuto nella valutazione delle condizioni di cui sopra, oppure se avesse commesso errori nella verifica dei fatti sottostanti la domanda. Il tema centrale era il grado di sindacabilità da parte del giudice amministrativo delle decisioni in materia di cittadinanza, storicamente considerate come dotate di ampi margini discrezionali.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato il provvedimento impugnato e ha riscontrato che il rigetto conteneva insufficienti motivazioni sulla valutazione di uno o più requisiti sostanziali, oppure che gli atti di istruttoria allegati al procedimento dimostravano il soddisacimento dei criteri legali contrariamente a quanto affermato dall'amministrazione. Il collegio ha applicato il principio secondo il quale anche le decisioni in materia di cittadinanza devono essere sindacabili quanto all'eccesso di potere, all'errore in fatto palese e alla violazione di legge, sebbene con margini più ristretti rispetto ad altri ambiti del diritto amministrativo. Accertato il vizio nel procedimento o la contraddittorietà logica tra i fatti accertati e la conclusione amministrativa, il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e ha accolto l'istanza per l'annullamento del diniego.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di rigetto della concessione della cittadinanza italiana, ordinando di conseguenza all'amministrazione competente di riesaminare la domanda e di provvedere nuovamente, questa volta in conformità ai principi di legge e sulla base di una corretta valutazione dei requisiti. La sentenza ha stabilito che il ricorrente aveva diritto a una decisione fondata su una corretta istruttoria e su motivazioni sufficienti e coerenti con gli elementi di fatto accertati nel procedimento.

Massima

L'amministrazione che rigetta una istanza di concessione della cittadinanza deve fornire motivazioni specifiche e logicamente coerenti con gli elementi di fatto, ed è assoggettata al sindacato giudiziale per i vizi di eccesso di potere, errore in fatto e violazione di legge, secondo i principi generali del diritto amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Riccardo Savoia,	Presidente
Giuseppe Grauso,	Referendario
Christian Corbi,	Referendario, Estensore
per l’annullamento
del decreto adottato dal Ministero dell’interno in data 4.9.2020, notificato all’interessato, in data 22.2.2021, con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente, nato a -OMISSIS-, -OMISSIS-, volta all’ottenimento della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), Legge 5 febbraio 1992.
sul ricorso numero di registro generale 3733 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato Enrico Martinetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege a Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 giugno 2025 il Dott. Christian Corbi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma, Sezione Quinta bis, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

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