Sentenza n. 202515428/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza (k10/711246)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato ricorso al TAR Lazio per impugnare il diniego della concessione della cittadinanza italiana, manifestamente pronunciato da parte dell'amministrazione competente. La controversia origina dal rifiuto esplicito dell'istanza di acquisto della cittadinanza presentata dal ricorrente presso gli uffici della prefettura o del comune territorialmente competente. La decisione amministrativa di rigetto non ha apparentemente soddisfatto i presupposti legali invocati dal ricorrente nel ricorso, il quale contestava la legittimità del provvedimento negativo. Il ricorrente ha dunque adito il giudice amministrativo per ottenere l'annullamento del diniego e, conseguentemente, il riconoscimento del diritto alla cittadinanza sulla base della fattispecie da lui dedotta.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, e successive modificazioni, che regola le modalità e i presupposti per il riconoscimento dello status di cittadino. La normativa prevede varie categorie di accesso alla cittadinanza, tra cui quella derivante da matrimonio con cittadino italiano, quella per naturalizzazione ordinaria o facilitata prevista per specifiche categorie di stranieri, e quella discendente da origini italiane secondo il principio dello ius sanguinis. L'amministrazione competente alla valutazione delle istanze è vincolata al rispetto dei presupposti legali e al principio di correttezza procedimentale, con obbligo di motivazione dei provvedimenti negativi. La controversia si iscrive dunque nel perimetro del controllo di legittimità amministrativa sulla corretta applicazione della normativa statale.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia consiste nel verificare se l'amministrazione abbia correttamente accertato la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativi per la concessione della cittadinanza, oppure se abbia erroneamente rigettato un'istanza che avrebbe dovuto accogliere. La questione giuridica comporta l'interpretazione corretta delle norme sulla cittadinanza, l'accertamento della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto invocato, e il controllo sulla coerenza logica e giuridica della motivazione amministrativa. Il ricorrente contestava dunque sia la fattispecie in concreto che il ragionamento argomentativo seguito dall'amministrazione nel negare l'istanza.
La motivazione del giudice
Il TAR ha proceduto all'esame della domanda di cittadinanza verificando il rispetto dei presupposti normativi imposti dalla legge 91/1948 nel caso specifico. Il collegio ha valutato gli elementi di fatto documentati nel fascicolo amministrativo e ha controllato se l'interpretazione dell'amministrazione risultasse conforme alla normativa vigente. Pur assicurando il pieno rispetto del principio di correttezza amministrativa, il giudice ha riconosciuto che l'amministrazione aveva correttamente accertato l'assenza di uno o più requisiti essenziali per il riconoscimento della cittadinanza. Il TAR ha dunque ritenuto che il diniego fosse giustificato dalla fattispecie concreta e dalla corretta applicazione delle norme, respingendo le censure del ricorrente come non fondate sulla base del controllo di legittimità.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso e conferma il diniego della concessione della cittadinanza, ritenendo legittimo il provvedimento amministrativo impugnato. La sentenza definitivamente conclude che il ricorrente non ha diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana secondo le fattispecie normativamente previste. Restano a carico del ricorrente anche le spese di giudizio per l'instanza fallita.
Massima
L'amministrazione competente in materia di cittadinanza, nel motivare il diniego di un'istanza, deve dimostrare la mancanza dei requisiti normativamente prescritti dalla legge 91/1948 sulla base della documentazione di rito, e tale valutazione è sindacabile in giudizio amministrativo per il solo aspetto della legittimità dell'azione amministrativa secondo i parametri di correttezza e coerenza logico-giuridica.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Riccardo Savoia, Presidente, Estensore Antonino Scianna, Primo Referendario Marco Martone, Referendario per l'annullamento del DECRETO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA. sul ricorso numero di registro generale 7335 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2025 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che il provvedimento impugnato trova la sua motivazione nelle seguenti segnalazioni sul ricorrente relative non solo a reati ma anche alla stessa mancata menzione di essi nella domanda di cittadinanza; ritenuto in proposito che è opportuno ripercorrere, preliminarmente, gli approdi cui è giunta la giurisprudenza amministrativa in materia, la quale appare ormai granitica nell’affermare: - che l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo, che “si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, Sez. II - quater n. 3547 del 18 aprile 2012); - che “l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante” (TAR Lazio, Sez. II - quater n. 5565 del 4 giugno 2013); - che “trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole” (Consiglio di Stato Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, Sez. Seconda - quater n. 5665 del 19 giugno 2012). Più nel dettaglio, il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, sintetizzata dalla sezione in numerose pronunce (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022). L’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della l. n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa. L’ampia discrezionalità in questo procedimento si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato n. 9/1999 del 10.6.1999; Sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; Sez. I, 3.12.2008 n. 1796/08; Sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013). Pertanto, l’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale. E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato. In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico. In tal modo, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e Sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., Sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; Sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999). Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. Ciò perché la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012, Sez. V bis n. 6254/2022). Applicando le coordinate tracciate al caso sub judice, questo Collegio ritiene che l’operato dell’Amministrazione resistente sia immune dai vizi dedotti con i motivi di ricorso, avendo formulato un giudizio di non compiuta integrazione nella comunità nazionale in considerazione delle condotte penalmente rilevanti oggetto della segnalazione ricevuta, non elise neppure dalla avvenuta riabilitazione , posto che questa non fa venir meno le circostanze fattuali che condussero alla condanna e che ben possono essere valutate dall’amministrazione. Dunque alla luce delle circostanze fattuali allora note il provvedimento è legittimo e conducono alla reiezione del ricorso, pur potendosi oggi presentare una nuova domanda di cittadinanza. Le spese del giudizio, quindi, possono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
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