Sentenza n. 202515403/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/726759)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza presso l'amministrazione competente per l'ottenimento della cittadinanza italiana, secondo le procedure previste dalla legge vigente. L'amministrazione ha rigettato tale istanza, presumibilmente ritenendo che il ricorrente non avesse soddisfatto i requisiti richiesti per la concessione della cittadinanza. Incontentatosi del rigetto, il cittadino ha proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione quinta bis, chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego e conseguentemente il riconoscimento della cittadinanza italiana. Il ricorso è stato depositato entro i termini di legge, introducendo motivi di censura sulla legittimità del provvedimento amministrativo impugnato.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dal codice civile italiano, in particolare dagli articoli 1 e seguenti della legge 5 febbraio 1948, numero 91, successivamente modificata. La procedura amministrativa di concessione della cittadinanza richiede il soddisfacimento di specifici requisiti legali, quali il possesso di determinati requisiti temporali di residenza, di buona condotta morale, di capacità civile e in taluni casi di conoscenza della lingua italiana. L'amministrazione deve valutare l'istanza secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, operando una valutazione discrezionale entro i margini tracciati dalla legge. Avverso il rigetto dell'istanza, è esperibile ricorso amministrativo davanti ai tribunali amministrativi regionali, al fine di ottenere il controllo di legittimità sull'operato dell'amministrazione stessa.
La questione giuridica
Il ricorrente ha eccepito che l'amministrazione avesse illegittimamente rigettato la sua istanza, sostenendo presumibilmente che fossero stati soddisfatti tutti i requisiti di legge per la concessione della cittadinanza, ovvero che l'istruttoria amministrativa fosse stata condotta in modo irragionevole o gravemente negligente. La questione oggetto della decisione ha riguardato se il provvedimento di rigetto fosse legittimo dal punto di vista amministrativo, cioè se fosse stato adottato con il corretto esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione e nel pieno rispetto della legge. Il giudice amministrativo ha dovuto valutare se la domanda ricordata soddisfacesse effettivamente i requisiti normativi e se l'istruttoria amministrativa fosse stata condotta secondo canoni di correttezza procedurale.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha ritenuto fondatamente che il rigetto amministrativo dell'istanza di concessione della cittadinanza fosse legittimo e non affetto da vizi che potessero determinare l'annullamento. Il giudice ha presumibilmente riscontrato che il ricorrente non avesse provato in modo convincente il soddisfacimento di tutti i requisiti prescrizionali richiesti dalla legge, oppure che taluni elementi costitutivi della domanda mancassero secondo i standard normativi stabiliti. Attraverso un'analisi puntuale dei requisiti legali e una verifica della correttezza procedurale dell'istruttoria, il TAR ha confermato la correttezza della valutazione amministrativa già operata. Il giudice ha quindi respinto tutti i motivi di ricorso formulati, ritenendoli infondati alla luce della normativa vigente e della documentazione istruttoria disponibile.
La decisione
Il TAR Lazio, sezione quinta bis, ha respinto il ricorso amministrativo proposto dal cittadino straniero, confermando la validità del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Di conseguenza, l'amministrazione non è tenuta a riesaminare la domanda né a procedere alla concessione della cittadinanza, restando definitivo il rigetto in primo grado. Il ricorrente rimane gravato dal provvedimento negativo e non acquisisce la cittadinanza italiana a seguito della decisione del giudice amministrativo, ferma restando la possibilità di proporre ulteriori ricorsi in appello presso la Corte d'appello amministrativa, qualora ricorrano ulteriori motivi di ricorso.
Massima
Il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana è legittimo e non può essere annullato dal giudice amministrativo quando l'amministrazione abbia correttamente accertato il mancato soddisfacimento dei requisiti normativi richiesti dalla legge, ferma restando la corretta istruttoria della pratica secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Riccardo Savoia, Presidente, Estensore Antonino Scianna, Primo Referendario Marco Martone, Referendario per l'annullamento del DECRETO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA. sul ricorso numero di registro generale 7344 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2025 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che il provvedimento impugnato trova la sua motivazione nella segnalazione sul ricorrente per art. 582-583 c.p. e per insufficienza del reddito, inferiore ai parametri di riferimento adottati e in vigore (pari a €. 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a €. 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori €. 516,00 per ogni figlio a carico); ritenuto in proposito che è opportuno ripercorrere, preliminarmente, gli approdi cui è giunta la giurisprudenza amministrativa in materia, la quale appare ormai granitica nell’affermare: - che l’amplissima discrezionalità dell’amministrazione in questo procedimento si esplica in un potere valutativo, che “si traduce in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta” (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Cons. Stato, Sez. VI, n. 52 del 10 gennaio 2011; Cons. Stato, Sez. VI, n. 282 del 26 gennaio 2010; Tar Lazio, Sez. II - quater n. 3547 del 18 aprile 2012); - che “l’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone, infatti, che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del paese ospitante” (TAR Lazio, Sez. II - quater n. 5565 del 4 giugno 2013); - che “trattandosi di esercizio di potere discrezionale da parte dell’amministrazione, il sindacato sulla valutazione compiuta dall’amministrazione, non può che essere di natura estrinseca e formale; non può spingersi, quindi, al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole” (Consiglio di Stato Sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio, Sez. Seconda - quater n. 5665 del 19 giugno 2012). Più nel dettaglio, il Collegio osserva quanto segue in merito alla natura del provvedimento di concessione della cittadinanza alla luce della giurisprudenza in materia, sintetizzata dalla sezione in numerose pronunce (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022). L’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della l. n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa. L’ampia discrezionalità in questo procedimento si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato n. 9/1999 del 10.6.1999; Sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; Sez. I, 3.12.2008 n. 1796/08; Sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; n. 1390/2019, n. 4121/2021; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013). Pertanto, l’interesse dell’istante a ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico a inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale. E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto (il Ministero dell’Interno) alla cui cura lo stesso è affidato. In questo quadro, pertanto, l’amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile. La concessione della cittadinanza deve rappresentare il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico. In tal modo, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e Sez. II quater, n. 12568/2009; Cons. St., Sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; Sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999). Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo, ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole. Ciò perché la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012, Sez. V bis n. 6254/2022). Applicando le coordinate tracciate al caso sub judice, questo Collegio ritiene che l’operato dell’Amministrazione resistente sia immune dai vizi dedotti con i motivi di ricorso, avendo formulato un giudizio di non compiuta integrazione nella comunità nazionale in considerazione delle condotte penalmente rilevanti oggetto della segnalazione ricevuta e la cui non attualità - a seguito dell’assoluzione intervenuta medio tempore- non è stata rappresentata in sede di osservazioni ex art.10 bis ma solo nel ricorso – ed è appunto successiva al provvedimento impugnato. Dunque alla luce delle circostanze fattuali allora note il provvedimento è legittimo e conducono alla reiezione del ricorso, pur potendosi oggi presentare una nuova domanda di cittadinanza. Le spese del giudizio, quindi, possono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
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