Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS7 agosto 2025Respinto

Sentenza n. 202515380/2025

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0727516)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La ricorrente ha presentato una domanda di concessione della cittadinanza italiana il 10 settembre 2016, rivolgendosi al Ministero dell'Interno sulla base dell'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91/1992, che disciplina i casi di acquisizione della cittadinanza italiana per discendenti di cittadini italiani. Il Ministero dell'Interno, con proprio decreto protocollato il 29 ottobre 2021, ha respinto la domanda della ricorrente, evidentemente ritenendo che non fossero presenti i presupposti di legge per la concessione della cittadinanza. Di fronte a questo rifiuto, la ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sostenendo l'illegittimità del provvedimento ministeriale e chiedendone l'annullamento in sede giurisdizionale amministrativa, così come è legittimato a fare ogni cittadino che ritenga violati i propri diritti nella procedura di acquisizione della cittadinanza.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91/1992, che rappresenta il codice della cittadinanza italiana e contiene le modalità e i presupposti attraverso i quali uno straniero può acquisire la qualifica di cittadino italiano. L'articolo 9, comma 1, lettera f) di tale legge costituisce uno dei percorsi ordinari di acquisizione della cittadinanza e concerne i discendenti di cittadini italiani che soddisfino specifici requisiti stabiliti dalla norma medesima. La concessione della cittadinanza è un atto amministrativo di natura concessoria che il Ministero dell'Interno adotta sulla base di una valutazione dei requisiti prescritti dalla legge, verificando le documentazioni e le prove presentate dal richiedente al fine di accertare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi necessari. La decisione del Ministero è soggetta al sindacato della giurisdizione amministrativa, la quale verifica se l'amministrazione ha correttamente valutato i presupposti di legge e se il procedimento è stato condotto secondo le regole procedurali previste.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava la legittimità della decisione ministeriale di rigetto della domanda di cittadinanza, ossia se il Ministero dell'Interno avesse correttamente accertato l'assenza dei presupposti richiesti dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 91/1992, oppure se avesse omesso verifiche dovute o male interpretato le norme sulla trasmissione della cittadinanza. La ricorrente sosteneva presumibilmente che il decreto ministeriale fosse illegittimo perché basato su una errata valutazione dei fatti e del diritto, oppure perché il Ministero non aveva sufficientemente motivato le ragioni del rigetto in relazione ai requisiti normativi. La questione si iscriveva nel contesto più ampio della tutela del diritto alla cittadinanza, diritto di natura costituzionale in quanto la cittadinanza rappresenta lo status giuridico fondamentale dal quale derivano tutti gli altri diritti civili e politici riconosciuti all'individuo nello stato.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, dopo aver esaminato nel merito la documentazione prodotta dalle parti e aver valutato gli argomenti esposti nel ricorso, ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente applicato la legge n. 91/1992 nel respingere la domanda di cittadinanza. La pronuncia implica che il collegio giudicante abbia accertato la sussistenza di una o più circostanze che escludevano l'applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera f), come potrebbe essere l'assenza di una documentale prova della trasmissione della cittadinanza dal genitore in conformità ai requisiti normativi, oppure l'accertamento di una causa ostativa quale la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza del genitore al momento della nascita della ricorrente. Il giudice amministrativo ha evidentemente ritenuto legittimo il procedimento seguito dal Ministero e corretta la valutazione fattuale e giuridica del diritto, respingendo così tutti gli argomenti dedotti nel ricorso e confermando la validità del decreto ministeriale di rigetto.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente, confermando integralmente il decreto ministeriale del 29 ottobre 2021 con cui il Ministero dell'Interno aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio nella misura di millecinquecento euro a favore del Ministero dell'Interno, oltre agli oneri e agli accessori di legge conseguenti. La sentenza è stata eseguibile immediatamente dall'autorità amministrativa, e il collegio ha ordinato l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela della sua dignità e dei suoi diritti, conformemente alle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

L'amministrazione procedente, nel respingere una domanda di concessione della cittadinanza italiana, agisce legittimamente quando accerti, sulla base della documentazione prodotta e secondo l'applicazione corretta della normativa vigente, che non sussistono i requisiti previsti dalle norme sulla acquisizione della cittadinanza, e tale valutazione non risulti arbitraria, illogica o contraria ai fatti allegati e provati.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. K10/-OMISSIS- del 29 ottobre 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 10 settembre 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
sul ricorso numero di registro generale 2956 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Parma, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:

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