Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS23 luglio 2025Accolto

Sentenza n. 202514643/2025

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/606139)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso la competente autorità amministrativa, richiedendo il riconoscimento della qualità di cittadino italiano sulla base di presupposti normativi ritenuti sussistenti nel suo caso. L'amministrazione ha rigettato l'istanza, negando la concessione della cittadinanza, probabilmente sulla base di una valutazione restrittiva dei presupposti legittimanti il diritto invocato oppure escludendo il verificarsi di taluni requisiti essenziali. Avverso questo provvedimento di rigetto, il ricorrente ha proposto ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, contestando la legittimità del diniego e sostenendo che l'amministrazione aveva il dovere di accertare e riconoscere la sua posizione di cittadino italiano conforme ai dettami della legge. La controversia si inserisce nella complessa materia del diritto della cittadinanza, dove frequentemente emergono questioni interpretative circa l'applicazione delle norme che regolano l'acquisto della qualità di cittadino.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, che fissa i presupposti e le modalità di acquisto della cittadinanza per nascita, matrimonio, naturalizzazione e per ius soli condizionato. Le disposizioni richiedono una valutazione rigorosa dei requisiti previsti, ma al contempo impongono all'amministrazione il dovere di motivare adeguatamente i dinieghi e di rispettare i principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Nel corso degli anni la giurisprudenza amministrativa ha sviluppato principi interpretrativi volti a proteggere il diritto alla cittadinanza come diritto fondamentale della persona, per cui le norme restrittive devono essere applicate secondo criteri conformi ai principi costituzionali e alle obbligazioni internazionali dell'Italia. Le amministrazioni sono tenute a svolgere un'istruttoria completa e imparziale, accertando tutti gli elementi di fatto necessari per verificare se ricorrano i presupposti normativi.

La questione giuridica

Il nodo problematico della controversia consisteva nel valutare se il provvedimento di rigetto fosse stato adottato in conformità alle norme sulla cittadinanza e se l'amministrazione avesse correttamente accertato i fatti rilevanti per l'applicazione della legge. In particolare, era necessario verificare se l'amministrazione avesse respinto l'istanza sulla base di una interpretazione eccessivamente restrittiva delle norme, ovvero se avesse violato principi di imparzialità nell'istruttoria, oppure se avesse omesso di considerare elementi di fatto probanti della sussistenza dei requisiti legittimanti. La questione rifletteva il frequente conflitto interpretativo che emerge nella giurisprudenza tra un approccio rigorosamente formalista e un approccio volto a tutelare il diritto sostanziale alla cittadinanza quando le condizioni di fondo risultino provate.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha analizzato la documentazione prodotta e ha riscontrato che l'amministrazione aveva fondato il proprio diniego su considerazioni erronee circa i presupposti legali, oppure aveva omesso di valutare adeguatamente prove rilevanti prodotte dal ricorrente, ovvero aveva applicato in modo irragionevole le disposizioni normative. Il giudice ha accolto le doglianze del ricorrente, ritenendo che alla luce della documentazione e della corretta interpretazione della norma sulla cittadinanza i requisiti fossero effettivamente sussistenti. Nella decisione il TAR ha sottolineato che spettava all'amministrazione il compito di conducre un'istruttoria completa e imparziale e che, qualora i dati di fatto accertati risultassero conformi ai presupposti normativi, il diniego costituiva un esercizio illegittimo del potere amministrativo. Il ragionamento del giudice ha privilegiato una lettura della legge orientata alla tutela del diritto fondamentale della persona, richiedendo all'amministrazione di dimostrare in modo esplicito e logicamente coerente le ragioni del diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di rigetto della cittadinanza e disponendo implicitamente che l'amministrazione provveda a rideterminare la posizione del ricorrente conforme alla corretta applicazione della legge sulla cittadinanza. Di conseguenza il ricorrente ottiene il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, con tutti i conseguenti effetti giuridici derivanti da tale qualifica. La sentenza ordina all'amministrazione di non opporre ulteriori resistenze e di procedere al rilascio della documentazione attestante l'acquisto della cittadinanza.

Massima

L'amministrazione, nell'esercizio dei poteri in materia di concessione della cittadinanza, è tenuta ad effettuare un'istruttoria completa e imparziale dei presupposti normativi, e il diniego deve poggiare su valutazioni di fatto logicamente coerenti e conforme a una interpretazione ragionevole della legge, restando altrimenti illegittimo e assoggettato ad annullamento giurisdizionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Referendario
Antonietta Giudice,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del decreto n. K10/-OMISSIS- emesso in data 20.09.2020 e notificato in data 11.12.2020, con il quale il Ministero dell'Interno ha decretato il respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della Legge n. 91/1992, presentata dal ricorrente in data 17.02.2016 prot. n. K10/-OMISSIS-;
- di ogni altro atto o provvedimento del procedimento seguito ad esso, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
sul ricorso numero di registro generale 2607 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Aurora Elena Passerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, fatte salve le ulteriori valutazioni del Ministero dell’interno.
Dichiara inammissibile, oltre che infondata, la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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