Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS11 luglio 2025Respinto

Sentenza n. 202513715/2025

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/524755)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'autorità amministrativa competente, presumibilmente l'Ufficio Centrale per l'Immigrazione o una struttura periferica del Ministero dell'Interno. L'istanza è stata rigettata dall'amministrazione sulla base di motivi che dovevano riguardare il mancato rispetto dei requisiti previsti dalla legge sulla cittadinanza, come l'assenza della continuità della residenza legale sul territorio italiano, l'insufficiente integrazione nel contesto sociale, ovvero altre cause ostative secondo la normativa vigente. Il ricorrente, ritenendo illegittimo tale rigetto, ha proposto ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nella speranza di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato e di vedere accolta la sua richiesta di cittadinanza.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992 e successive modificazioni, che stabilisce i requisiti necessari per l'acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione, distinguendo tra cittadinanza per discendenza, per matrimonio, per adozione, per residenza continuata, e altre fattispecie specifiche. L'amministrazione gode di un certo margine di discrezionalità nella valutazione della sussistenza dei requisiti, in particolare nella verifica dell'integrazione culturale e linguistica del richiedente, nonché del rispetto della legge dell'ordinamento italiano. Il sindacato del giudice amministrativo su tali provvedimenti rimane comunque pieno quanto alla legittimità formale, alla violazione di norme procedurali, e alla logicità complessiva della decisione amministrativa, anche se limitato quanto alle valutazioni di carattere più propriamente discrezionale.

La questione giuridica

Il ricorso sollevava presumibilmente la questione di fatto e di diritto relativa alla corretta applicazione dei criteri normativi di concessione della cittadinanza italiana, contestando se l'amministrazione avesse correttamente valutato i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, ovvero se il rigetto fosse motivato in modo adeguato. Potevano essere in discussione aspetti quali la continuità della residenza, il grado di integrazione dimostrato, il possesso delle conoscenze linguistiche richieste, oppure questioni procedurali relative alla corretta istruttoria della pratica. In generale, la controversia riguardava il bilanciamento tra il diritto soggettivo del ricorrente all'eguaglianza di trattamento e la discrezionalità amministrativa nell'accertamento dei presupposti per l'acquisto dello status civitatis.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto all'esame puntuale della documentazione prodotta, verificando se l'amministrazione avesse violato norme procedurali, fornito una motivazione logica e coerente, e correttamente valutato i requisiti normativi per la concessione della cittadinanza. Accertato che l'amministrazione aveva fondamento legale nel rigettare l'istanza, il collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse sorretto da una motivazione ragionevole e che i requisiti previsti dalla legge non risultassero comprovati in misura sufficiente dal ricorrente, oppure che sussistessero legittimi motivi ostanti alla concessione. Di conseguenza, il TAR ha escluso che il ricorso fosse fondato su vizi procedurali o su una manifesta illogicità della decisione amministrativa, confermando così la legittimità del rigetto pronunciato dall'amministrazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione quinta bis, ha respinto il ricorso, confermando in tal modo il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. La sentenza determina che il ricorrente non ha conseguito il diritto alla cittadinanza, che rimane negato, e che l'amministrazione ha legittimamente esercitato i suoi poteri di valutazione. Il ricorrente rimane pertanto gravato dalle spese del giudizio.

Massima

L'amministrazione gode di discrezionalità tecnica nella valutazione della sussistenza dei requisiti per la concessione della cittadinanza italiana, e il giudice amministrativo può sindacare legittimità formale e logicità della motivazione, ma non sostituire la valutazione amministrativa quando questa risulti fondata su ragionevoli apprezzamenti dei presupposti normativi.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 5 febbraio 2020, notificato il 21 dicembre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 23 aprile 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f, della legge n. 91 del 1992.
sul ricorso numero di registro generale 3143 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Taddei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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