Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS11 luglio 2025Accolto

Sentenza n. 202513711/2025

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/568748)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato presentato da un soggetto nei confronti dell'amministrazione competente in materia di cittadinanza, la quale aveva respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente. La controversia riguarda il diritto di acquisire la cittadinanza italiana secondo le modalità previste dalla normativa vigente, costituendo una questione di grande rilevanza personale e sociale per il ricorrente. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio è stato investito del ricorso avverso il provvedimento di rigetto, dovendo verificare se tale provvedimento fosse legittimo o se contenesse vizi procedurali o sostanziali che lo rendessero illegittimo e suscettibile di annullamento. La Sezione quinta bis del TAR Lazio ha quindi esaminato la documentazione prodotta e i profili di illegittimità denunciati nel ricorso.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1948, la quale stabilisce le modalità di acquisto, mantenimento e perdita della cittadinanza, distinguendo tra diverse ipotesi di acquisizione quali quella iure sanguinis, quella per residenza continuativa, quella per matrimonio e quella per naturalizzazione. L'amministrazione competente deve valutare le domande di concessione della cittadinanza secondo i criteri e le condizioni previsti dalla legge, procedendo con imparzialità e rispetto dei principi generali del procedimento amministrativo. Qualora l'amministrazione ritenga di respingere un'istanza, deve motivare adeguatamente il proprio rifiuto, indicando specificamente le ragioni legali e fattiche che lo giustificano, poiché il diritto alla cittadinanza rientra tra i diritti fondamentali della persona.

La questione giuridica

La controversia riguardava se l'amministrazione avesse correttamente applicato la normativa sulla cittadinanza o se invece avesse commesso violazioni procedurali o violato principi sostanziali del diritto alla concessione della stessa. Il ricorrente contestava il fondamento giuridico del rigetto, sostenendo che ricorrevano i presupposti legali per l'accoglimento della sua istanza e che l'amministrazione non aveva adeguatamente valutato la sua posizione. La questione centrale consisteva nel verificare se il provvedimento fosse motivato in modo sufficientemente articolato e se fosse stato correttamente applicato il diritto vigente ai fatti specifici del caso.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo ha esaminato il provvedimento di rigetto e ha riscontrato che l'amministrazione non aveva fornito una motivazione adeguata e coerente con le norme applicabili, oppure aveva errato nell'interpretazione dei requisiti di legge o nella loro applicazione al caso concreto. Il collegio giudicante ha ritenuto che il ricorrente avesse diritto di vedersi accolta la sua istanza sulla base dei presupposti normativi verificati nel corso del procedimento giudiziario. La sentenza ha accolto le ragioni del ricorso e ha riconosciuto l'illegittimità del provvedimento amministrativo di rigetto, riscontrando che i vizi denunciati erano fondati e rilevanti ai fini dell'annullamento del medesimo provvedimento.

La decisione

Il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. In conseguenza dell'accoglimento, l'amministrazione competente è stata condannata a riacquisire il procedimento e a emettere un nuovo provvedimento conforme ai principi riaffermati dal giudice amministrativo. La decisione comporta che il ricorrente potrà beneficiare della concessione della cittadinanza italiana secondo le modalità che l'amministrazione dovrà seguire in ottemperanza alla sentenza.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana deve essere valutata dall'amministrazione secondo i criteri legali vigenti con motivazione adeguata e coerente, e l'illegittimità del provvedimento di rigetto per vizio motivazionale o errata applicazione della norma comporta l'obbligo di riacquisire il procedimento e di provvedere correttamente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 14111 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vendramin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni 268/A;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi €1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

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