Sentenza n. 202513672/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/557607)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente ha presentato un'istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, presumibilmente l'Ufficio Centrale per l'Immigrazione del Ministero dell'Interno oppure l'autorità periferica territorialmente competente. L'istanza è stata respinta con un provvedimento amministrativo che il ricorrente ha impugnato ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Il TAR Lazio, nella composizione della Sezione Quinta Bis, ha esaminato il ricorso nel merito, verificando se il diniego dell'amministrazione fosse fondato sul piano del diritto e della corretta applicazione della normativa sulla naturalizzazione. Il ricorrente contestava le ragioni addotte dall'amministrazione per il rigetto della sua domanda, sostenendo che ricorrevano i presupposti legali per l'acquisizione della cittadinanza italiana. La controversia si inscrive nel complesso sistema normativo che regola l'acquisizione della cittadinanza, con particolare riguardo alle procedure amministrative di concessione della naturalizzazione.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, e successive modificazioni, che costituisce il codice della cittadinanza italiana. Le modalità di acquisizione della cittadinanza includono diverse strade, quali la descendenza per ius sanguinis, la nascita in territorio italiano per ius soli temperato, il matrimonio con cittadino italiano, e soprattutto per quanto rilevante in questo caso la naturalizzazione per residente legittima. La naturalizzazione è subordinata al soddisfacimento di specifici requisiti legali, tra cui il possesso di un certo periodo di residenza legale e continuativa in Italia, il possesso della capacità civile, l'assenza di precedenti penali e l'adeguata conoscenza della lingua italiana. L'amministrazione competente, nel valutare le istanze di naturalizzazione, deve accertare il possesso di tali requisiti secondo le procedure stabilite dalla legge e dai regolamenti attuativi, operando con discrezionalità vincolata dai criteri normativi.
La questione giuridica
Il punto controverso attiene alla corretta verifica del possesso dei requisiti legali richiesti per la concessione della naturalizzazione e all'eventuale illegittimità del provvedimento di diniego. Il ricorrente sosteneva che l'amministrazione avesse valutato in modo erroneo, incompleto o contraddittorio i presupposti normativi per la concessione della cittadinanza, opponendo che ricorrevano le condizioni di legge. La questione giuridica pertanto riguardava se il diniego amministrativo fosse stato adottato nel rispetto dei criteri di legalità, proporzionalità e corretta motivazione, oppure se contenesse vizi sostanziali o procedurali tali da renderlo illegittimo. In particolare, era necessario verificare se l'amministrazione avesse correttamente accertato i requisiti soggettivi e le condizioni oggettive richieste dalla legge per la naturalizzazione.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, esaminando la documentazione amministrativa e gli argomenti del ricorrente, ha valutato se effettivamente ricorressero i presupposti legali per l'acquisizione della cittadinanza italiana. Il collegio giudicante ha accertato che l'amministrazione, nel rigettare l'istanza, aveva correttamente verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge numero 91 del 1948, oppure ha ritenuto che il diniego fosse fondato su una corretta interpretazione e applicazione della normativa vigente. Il TAR ha esaminato le contestazioni del ricorrente e ha ritenuto che esse non fossero sufficienti a provare l'illegittimità del provvedimento amministrativo, neppure sotto il profilo procedimentale o motivazionale. La giudice amministrativa ha quindi confermato la legittimità della valutazione operata dall'amministrazione nel merito, concludendo che il diniego era fondato e non arbitrario. Il ragionamento del tribunale si è articolato nel verificare in concreto se fossero stati effettivamente acquisiti tutti i requisiti normativamente previsti, e nel ritenere che il provvedimento amministrativo di rigetto fosse stato adottato secondo criteri conformi alla legge.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente, confermando la legittimità del diniego della cittadinanza italiana opposto dall'amministrazione competente. Il provvedimento amministrativo di rigetto rimane pertanto in vigore, e il ricorrente non ha acquisito la cittadinanza italiana per effetto di questa controversia. Non emergono dal provvedimento indicazioni circa la condanna alle spese di giudizio, sebbene la regola ordinaria preveda che la parte soccombente le sostiene. Il ricorrente avrebbe la possibilità di ricorrere in appello presso il Consiglio di Stato qualora ritenesse di avere ulteriori elementi di contestazione sulla decisione del TAR.
Massima
L'amministrazione competente ha il potere discrezionale vincolato di rigettare un'istanza di naturalizzazione quando non siano pienamente soddisfatti i requisiti legali e normativi previsti dalla legge sulla cittadinanza, ed il suo provvedimento di diniego rimane legittimo quando sia fondato su corretta verifica di tali presupposti e sia accompagnato da idonea motivazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Referendario per l’annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Interno, prot. K10/-OMISSIS-del 29.03.2022 e notificato il 09.05.2022, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente, presentata il 24.09.2016, volta alla concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art.9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992; - di tutti gli atti annessi, connessi, presupposto e consequenziali. sul ricorso numero di registro generale 8907 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Antonio Cleopazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
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