Sentenza n. 202513670/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0580563)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza presso l'amministrazione competente (verosimilmente la Prefettura territorialmente competente) per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. L'istanza è stata successivamente rigettata dall'autorità amministrativa, la quale ha ritenuto che il ricorrente non soddisfacesse i presupposti o i requisiti previsti dalla normativa sulla cittadinanza. Insoddisfatto del provvedimento di rigetto, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento del provvedimento che aveva negato la concessione della cittadinanza italiana. La controversia si inserisce nel contesto della disciplina amministrativa dei procedimenti di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione o per altre vie previste dalla legge.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla legge numero 91 del 1992 e dal decreto del Presidente della Repubblica numero 572 del 1993, che contengono la regolazione dei procedimenti amministrativi per il riconoscimento e l'acquisto della cittadinanza. Secondo tale normativa, la cittadinanza può essere acquistata per naturalizzazione da cittadini stranieri che soddisfino specifici requisiti, quali la residenza in Italia per un determinato periodo di tempo, la capacità civile, l'assenza di condanne penali gravi e altre condizioni previste dalle norme. L'amministrazione è tenuta a valutare la sussistenza di tali requisiti secondo le disposizioni di legge e i principi del diritto amministrativo, motivando adeguatamente i propri provvedimenti di rigetto.
La questione giuridica
La questione centrale riguardava se il provvedimento di rigetto dell'istanza di cittadinanza fosse stato correttamente emesso, vale a dire se l'amministrazione aveva correttamente verificato la sussistenza dei requisiti legali e se la propria valutazione fosse conforme alle disposizioni normative sulla materia. Il ricorrente contestava il rigetto sostenendo che i presupposti richiesti dalla legge per l'acquisizione della cittadinanza erano effettivamente presenti nel suo caso concreto, oppure che il procedimento amministrativo presentava vizi procedurali o motivazionali. Il TAR doveva sindacare l'operato dell'amministrazione verificando se il rigetto fosse legittimo, congruo e adeguatamente motivato, e se fossero stati correttamente applicati i criteri e i requisiti previsti dalla vigente normativa sulla cittadinanza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha analizzato la documentazione prodotta dal ricorrente e la valutazione condotta dall'amministrazione nel procedimento di primo grado, giungendo alla conclusione che il rigetto era conforme alla legge. Il collegio ha ritenuto che l'amministrazione aveva correttamente accertato che il ricorrente non soddisfaceva uno o più dei requisiti essenziali previsti dalla normativa sulla cittadinanza, oppure ha ritenuto che le motivazioni addotte dall'amministrazione fossero adeguate e giuridicamente fondate. Pur considerando attentamente gli argomenti del ricorrente, il TAR non ha riscontrato vizi procedurali, difetti motivazionali o violazioni della legge nel provvedimento amministrativo impugnato. La valutazione dell'amministrazione è stata ritenuta legittima all'interno dell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, compatibilmente con le norme di legge e i principi generali del diritto amministrativo.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto il ricorso, confermando il provvedimento di rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana emesso dall'amministrazione. Con questa sentenza, il giudice ha ritenuto legittimo il comportamento amministrativo e ha negato al ricorrente il riconoscimento della cittadinanza italiana richiesto. La decisione rimane definitiva nel merito della controversia amministrativa, salvo il diritto del ricorrente di proporre eventuale ricorso in cassazione qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge processuale amministrativa.
Massima
L'amministrazione competente in materia di cittadinanza non è tenuta a rilasciare la cittadinanza italiana se il soggetto istante non possiede i requisiti normativi prescritti dalla legge, e il rigetto del provvedimento è legittimo quando adeguatamente motivato e conforme alla disciplina applicabile.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Riccardo Savoia, Presidente Giovanni Ricchiuto, Consigliere Sergio Occhionero, Referendario, Estensore per la declaratoria di nullità e/o annullamento del decreto dd. 12.10.2021, notificato il 12.01.2022, con il quale il Ministero dell'Interno ha respinto la domanda di cittadinanza presentata dal sig. -OMISSIS- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della Legge n. 91 del 1992. sul ricorso numero di registro generale 4113 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Benvenuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Sergio Occhionero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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