Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS19 giugno 2025Respinto

Sentenza n. 202512103/2025

Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0515242)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza presso l'amministrazione competente per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. L'istanza è stata rigettata dall'autorità amministrativa, presumibilmente per mancanza dei requisiti legittimi previsti dalla normativa vigente sulla cittadinanza. Il ricorrente ha impugnato questo provvedimento negativo ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, contestando il rigetto e chiedendo l'accoglimento della sua istanza. La controversia si inserisce nel complesso sistema delle procedure di concessione della cittadinanza italiana, che richiede il soddisfacimento di specifici requisiti di legge e il rispetto di formali procedimenti amministrativi. Il TAR è stato chiamato a verificare la legittimità del provvedimento di rigetto e il corretto svolgimento del procedimento amministrativo.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, e successive modificazioni, che regola le modalità di acquisto, mantenimento e perdita della cittadinanza. La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede il verificarsi di specifici presupposti stabiliti dalla legge, tra cui in particolare la residenza legale in Italia per un periodo minimo, il possesso dei requisiti morali e civili, e l'assenza di motivi ostativi. L'amministrazione competente, nel valutare l'istanza, deve esercitare un'attività di accertamento e di verifica che deve seguire i principi del procedimento amministrativo e il diritto che assiste i richiedenti a una decisione motivata e tempestiva. Il rigetto di un'istanza di concessione della cittadinanza deve essere fondato su motivazioni concrete e ragionevoli e non su valutazioni arbitrarie.

La questione giuridica

Il punto controvertibile in questo giudizio riguardava se l'amministrazione fosse legittimata a rigettare l'istanza di cittadinanza sulla base dei presupposti normalmente richiesti dalla legge, oppure se il ricorrente avesse elementi sostanziali e documentali tali da far sorgere il diritto alla concessione. La controversia ruotava inoltre attorno alla corretta interpretazione delle norme sulla cittadinanza e all'applicazione corretta dei criteri di valutazione in merito al possesso dei requisiti legittimi. Era in gioco il diritto soggettivo del ricorrente a ottenere un provvedimento amministrativo non arbitrario e adeguatamente motivato. La questione toccava il bilanciamento tra la discrezionalità amministrativa e i diritti dell'individuo nel settore della concessione della cittadinanza.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha esaminato attentamente la documentazione sottoposta dalle parti e ha verificato se l'amministrazione avesse correttamente verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la concessione della cittadinanza. Il TAR ha accertato che l'istanza del ricorrente non soddisfaceva i presupposti normativi necessari ovvero che l'amministrazione aveva correttamente valutato e accertato l'insufficienza dei requisiti richiesti dalla legge numero 91 del 1948. Il giudice ha ritenuto che il provvedimento di rigetto fosse adeguatamente motivato e non arbitrario, ossia che l'amministrazione avesse fornito ragioni concrete e convincenti per giustificare il rigetto dell'istanza. Il TAR ha respinto le eccezioni del ricorrente che contestavano la legittimità del provvedimento amministrativo, ritenendo che le argomentazioni dedotte non superassero il controllo di ragionevolezza e di legittimità secondo la giurisprudenza consolidata in materia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio respinge il ricorso proposto dal ricorrente contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il provvedimento amministrativo impugnato rimane dunque confermato nella sua interezza. Le conseguenze pratiche consistono nel mantenimento dello stato di straniero del ricorrente e nell'impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana sulla base della presente istanza. Il ricorrente potrebbe eventualmente sottoporre una nuova istanza qualora dovessero realizzarsi i presupposti normativi richiesti in futuro.

Massima

L'amministrazione competente legittimamente rigetta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana quando il richiedente non possieda i requisiti sostanziali previsti dalla legge numero 91 del 1948 e il provvedimento sia adeguatamente motivato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente, Estensore
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario
per l'annullamento
del DM di diniego della concessione della cittadinanza - del 2 settembre 2019, notificato l’1 ottobre 2019 - con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza K10/-OMISSIS-
sul ricorso numero di registro generale 15990 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacinto Corace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di lite, liquidate nella misura complessiva di €. 1.500 (millecinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

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