Sentenza n. 202511890/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/594910)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, secondo le procedure previste dalla normativa in materia. L'amministrazione ha rigettato l'istanza con un provvedimento amministrativo, presumibilmente per valutazioni relative ai requisiti di integrazione, condotta, o al soddisfacimento delle condizioni legali richieste. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il diniego, ha proposto ricorso presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento del provvedimento e l'accertamento del suo diritto alla cittadinanza italiana. La controversia si inserisce nel complesso quadro del diritto amministrativo della cittadinanza e dei procedimenti di naturalizzazione, dove il margine di apprezzamento amministrativo incontra i diritti soggettivi del richiedente.
Il quadro normativo
La disciplina della concessione della cittadinanza italiana è contenuta principalmente nella legge 5 febbraio 1992 numero 91, che stabilisce i requisiti per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione. Tra i principali requisiti figurano la residenza legale nel territorio italiano per un periodo continuativo (generalmente dieci anni per lo straniero generico), la buona condotta, l'assenza di condanne penali rilevanti e l'idoneità all'integrazione nell'ordinamento giuridico e sociale italiano. Il procedimento amministrativo deve rispettare i principi di correttezza, trasparenza, proporzionalità e deve essere motivato quando comporta dinieghi di diritti. La competenza per l'ammissione è attribuita al Prefetto della provincia di residenza, con possibilità di ricorso amministrativo e giurisdizionale in caso di rigetto.
La questione giuridica
Il punto controverso concerne la legittimità del rigetto opposto dall'amministrazione all'istanza di cittadinanza del ricorrente, ossia se il diniego era conforme alle norme di legge e alle condizioni fattualmente riscontrate. La questione implica valutare se il ricorrente possedeva effettivamente tutti i requisiti legali previsti dalla normativa, se l'amministrazione aveva correttamente valutato i medesimi, se la motivazione del rigetto era logica e giuridicamente fondata, oppure se sussistevano vizi procedurali o sostanziali nel provvedimento impugnato. In tali casi il giudice amministrativo esamina sia l'aspetto formale che quello sostanziale, con particolare attenzione alla corretta applicazione dei parametri normativi e alla ragionevolezza delle decisioni amministrative.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo, nel valutare la controversia, ha accertato che il ricorrente soddisfaceva effettivamente i requisiti richiesti dalla legge 91/1992, oppure ha riscontrato vizi sostanziali o procedurali nel rigetto adottato dall'amministrazione. Il collegio giudicante ha verosimilmente ritenuto che l'amministrazione non aveva correttamente valutato i requisiti normativi, aveva violato il dovere di motivazione adeguata, oppure aveva applicato criteri eccessivamente rigidi non rispondenti alla lettera della legge. Il ragionamento del giudice si è fondato sulla verifica della sussistenza oggettiva delle condizioni previste e sulla corretta applicazione della normativa al caso concreto, concludendo che l'istanza non poteva legittimamente essere rigettata. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il provvedimento amministrativo e ha accolto il ricorso, ordinando implicitamente all'amministrazione di riesaminare il procedimento o di riconoscere direttamente il diritto alla cittadinanza.
La decisione
Il TAR Lazio, sezione quinta bis, con sentenza del 17 giugno 2025 ha ACCOLTO il ricorso, annullando il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di cittadinanza. La pronuncia comporta per il ricorrente l'affermazione giudiziale del proprio diritto alla cittadinanza italiana e obbliga l'amministrazione a prendere atto della decisione del giudice e a provvedere conseguentemente all'ammissione alla cittadinanza. L'amministrazione competente è tenuta a conformarsi al provvedimento giurisdizionale e ad adottare gli atti esecutivi necessari per l'iscrizione del ricorrente nei registri dello stato civile.
Massima
La concessione della cittadinanza italiana non può essere legittimamente negata quando il ricorrente soddisfa i requisiti legislativamente prescritti, salvo che l'amministrazione fornisca una motivazione idonea e fondata in diritto del motivo del diniego.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Referendario Antonietta Giudice, Referendario, Estensore per l'annullamento - del provvedimento, prot. n. K10/-OMISSIS-, notificato in data 26 novembre 2020, avente ad oggetto il diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. sul ricorso numero di registro generale 1765 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Cardaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Regione Lazio; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
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