Sentenza n. 202511763/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/723896)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana al Ministero dell'Interno. L'Amministrazione ha rigettato la richiesta motivando il diniego sulla base di precedenti penali del ricorrente, specificamente una notizia di reato dell'anno 2000 per il reato di violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico commessi in concorso, conclusasi con una sentenza di non doversi procedere a causa dell'esito positivo della prova. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rigetto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, contestando la legittimità della motivazione fornita dall'Amministrazione e sostenendo che il fatto che il procedimento penale non fosse stato portato a conclusione con sentenza di condanna avrebbe dovuto escludere qualsiasi considerazione negativa ai fini della concessione della cittadinanza. La controversia pone al centro la questione della valutazione della personalità e dell'affidabilità del candidato alla naturalizzazione italiana.
Il quadro normativo
La disciplina della concessione della cittadinanza italiana è contenuta nella legge n. 91 del 1992, il cui articolo 9 comma 1 stabilisce che la cittadinanza italiana "può" essere concessa dal Presidente della Repubblica, attribuendo all'Amministrazione un'ampia discrezionalità. Tale previsione normativa implica che l'acquisizione della cittadinanza non costituisce un diritto soggettivo del richiedente, bensì una concessione condizionata al giudizio positivo dell'Amministrazione sulla capacità del candidato di integrarsi stabilmente nella comunità nazionale. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sviluppato nel tempo un corpo articolato di principi volti a definire i criteri secondo cui valutare le domande di naturalizzazione, introducendo la necessità che l'Amministrazione effettui una complessa valutazione dei comportamenti passati, della personalità e della compatibilità dei valori del richiedente con quelli dello Stato italiano.
La questione giuridica
La questione controversa verteva sulla legittimità della valutazione negativa dell'Amministrazione fondata su un precedente penale che non aveva portato a una condanna definitiva, ma si era concluso con una sentenza di non doversi procedere. Il ricorrente sosteneva implicitamente che l'assenza di una sentenza di condanna avrebbe dovuto neutralizzare qualsiasi rilievo negativo ai fini della concessione della cittadinanza, in base al principio che soltanto i fatti accertati penalmente potessero costituire motivo di diniego. La questione comportava altresì un problema di diritto processuale e amministrativo sul piano del rigore probatorio applicabile nelle procedure di naturalizzazione rispetto a quello proprio del procedimento penale, nonché sulla rilevanza temporale di condotte risalenti, come quella in questione datata all'anno 2000.
La motivazione del giudice
Il Tribunale ha seguito l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui la valutazione della capacità di integrazione del candidato si svolge su un piano autonomo rispetto a quello penale, operando con un diverso rigore probatorio. Mentre nel procedimento penale è necessario raggiungere la certezza della colpevolezza "oltre ogni ragionevole dubbio", nella procedura di concessione della cittadinanza è sufficiente il "fondato sospetto" di inaffidabilità o incompatibilità con i valori fondamentali dell'ordinamento. Il collegio ha sottolineato che l'Amministrazione non deve limitarsi a valutare esclusivamente i fatti penalmente rilevanti e definitivamente accertati, ma deve compiere un giudizio prognostico più ampio che consideri altresì l'area della prevenzione dei reati e di qualsiasi situazione di astratta pericolosità sociale, analizzando la personalità e la condotta di vita complessiva del naturalizzando per prevedere la probabilità di comportamenti futuri lesivi della sicurezza dello Stato. Pertanto, il fatto che il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di non doversi procedere non costituisce un elemento dirimente che escluda qualsiasi valutazione amministrativa negativa, poiché il comportamento addebitato mantiene valore indicativo di una tendenza a ignorare sistematicamente le leggi e le istituzioni, espressiva di persistente inaffidabilità. Il Tribunale ha inoltre escluso che la circostanza del carattere risalente dei fatti, anche se riferibili a periodi precedenti il tradizionale decennio di osservazione della Pubblica Amministrazione, costituisse un elemento idoneo a paralizzare la valutazione dell'Amministrazione, confermando la possibilità di considerare condotte antecedenti nel contesto della valutazione complessiva della capacità di integrazione.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella sezione Quinta Bis, ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal cittadino straniero contro il provvedimento di rigetto della richiesta di cittadinanza emanato dal Ministero dell'Interno. La sentenza ha ritenuto pienamente legittima la motivazione fornita dall'Amministrazione, la quale aveva correttamente e congruamente fondato il diniego sulla base dei precedenti penali del ricorrente. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione delle particolarità della fattispecie, con l'ordine che la sentenza sia prontamente eseguita dall'autorità amministrativa, il che implica che la decisione di diniego della cittadinanza rimane definitivamente consolidata.
Massima
La concessione della cittadinanza italiana può essere legittimamente negata quando dall'insieme dei comportamenti del richiedente emerga una persistente inaffidabilità e una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, valutabili sulla base del "fondato sospetto" indipendentemente da accertamenti penali definitivi, condanne o esiti processali favorevoli al candidato, poiché la procedura amministrativa di naturalizzazione opera secondo un rigore probatorio diverso da quello penale e mira a formulare un giudizio prognostico sulla futura compatibilità del soggetto con i valori fondamentali dello Stato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Riccardo Savoia, Presidente, Estensore Giovanni Ricchiuto, Consigliere Sergio Occhionero, Referendario per l'annullamento per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di cittadinanza n. k10/-OMISSIS- sul ricorso numero di registro generale 4297 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Le Rose, Giorgio Guzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. Il ricorso è infondato e va respinto. 1.1 E’ necessario premettere che l’acquisizione dello status di cittadino italiano costituisce oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’amministrazione, come si desume dall’art. 9, comma 1, l. n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa. 1.2 Ne deriva che l’autorità, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione discrezionale delle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità. Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri (Cons. St., sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8734). 1.3 Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’amministrazione ritenga che il cittadino straniero possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (Cons. St., sez. III, n. 4121 del 2021; n. 8233 del 2020; n. 7122 del 2019; n. 7036 del 2020; n. 2131 del 2019; n. 1930 del 2019). 1.4 Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si rileva che l’amministrazione ha legittimamente fondato il proprio giudizio sulla situazione rappresentata poiché il provvedimento di rigetto appare correttamente e congruamente motivato con il richiamo ai precedenti penali del ricorrente (notizia di reato del 2000 per violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico in concorso esitata con sentenza di non doversi procedere per intervenuto esito positivo della prova) Si consideri, inoltre, che un costante orientamento ha sancito che, ai fini della concessione della cittadinanza, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla sicurezza dello Stato” ed in tale ottica si è ricordato che “le risultanze penali ben si possono valutare negativamente sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali, in quanto il comportamento non è valutato ai fini dell’irrogazione di una sanzione, bensì al fine di formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori e sulla futura integrazione” (Cons. St., sez. III, n. 4684/2023, con richiamo, tra l’altro, alle precedenti snetenze Cons. St., sez. III, n. 1057 del 2022; n. 4122 del 2021; n. 470 del 2021; n. 7036 del 2020; n. 5638 del 2019; n. 3121 del 2019, n. 1390 del 2019 e n. 802 del 2019). In tale prospettiva non assume valore dirimente il fatto che alcune notizie di reato non sarebbero giunte a processo oppure che il procedimento penale si sia concluso con sentenze di sentenza di non doversi procedere, in quanto “le valutazioni sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, infatti, si pongono su un piano diverso e autonomo rispetto a quello penale, non solo per il diverso rigore probatorio (nel caso della condanna è necessario raggiungere un grado “oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre nel caso del diniego della cittadinanza è sufficiente il “fondato sospetto”), ma anche per la stessa ragione di tale diversificato rigore ossia che la concessione della cittadinanza comporta come quid pluris l’attribuzione dei c.d. diritti politici” per cui il fatto storico addebitato, inquadrato nel complesso quadro di elementi (gravi e diversificati comportamenti illeciti), anche a prescindere dell’accertamento in sede penale, può essere ragionevolmente posto a fondamento del diniego della cittadinanza, ove assunto nel suo valore indicativo di “tendenza a ignorare sistematicamente le leggi e le istituzioni in generale indice di una persistente inaffidabilità del medesimo e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, desumibile anche dal rispetto delle norme penali e di civile convivenza” (Cons. St., sez. III, n. 2745/2023; cfr. di recente, Cons. St., sez. III, n. 8379/2023). Non costituirebbe, poi, elemento dirimente ai fini di una valutazione di illegittimità della decisione gravata la circostanza che alcune condotte erano risalenti, anche all’anno 2007, atteso che questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che anche fatti antecedenti al decennio di osservazione possano essere considerati nell’ambito del giudizio complessivo svolto dalla p.a. resistente (cfr. ex multis Tar Lazio, V-bis, 1 settembre 2023, n. 13523). 2.1 In conclusione l’infondatezza di tutte le censure proposte consente di respingere il ricorso, mentre le spese possono essere compensate in ragione della particolarità della fattispecie. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Approfondisci
Blog
Hai una causa simile?
Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.
Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?
Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.
Registrati gratis →