Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS13 giugno 2025Respinto

Sentenza n. 202511632/2025

Diniego Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/503786)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato al Ministero dell'Interno una domanda di concessione della cittadinanza italiana il 13 marzo 2015, basandosi sui presupposti previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 91 del 1992. Il Ministero dell'Interno, a distanza di quasi cinque anni dalla presentazione della domanda, ha emesso il 29 novembre 2019 un decreto con il quale ha respinto la richiesta di concessione della cittadinanza. Dinanzi a questo rifiuto amministrativo, il ricorrente ha impugnato il provvedimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con ricorso depositato il 14 maggio 2020, sostenendo l'illegittimità del decreto ministeriale. La causa è stata trattata in camera di consiglio il 14 maggio 2025 e la sentenza è stata pronunciata il 13 giugno 2025, con deliberazione della Sezione Quinta Bis del TAR Lazio, alla quale hanno partecipato il presidente Floriana Rizzetto, il consigliere estensore Enrico Mattei e il referendario Gianluca Verico.

Il quadro normativo

La fattispecie si colloca nel sistema della cittadinanza italiana disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, e in particolare dall'articolo 9, comma 1, lettera f), il quale prevede le condizioni per la concessione della cittadinanza italiana a determinate categorie di soggetti. La disposizione normativa in questione si inserisce in un quadro complesso che bilanzia i principi di sovranità dello Stato nell'acquisizione della cittadinanza con i diritti individuali e le aspettative legittime dei ricorrenti. L'amministrazione, nel valutare tali domande, deve osservare le procedure stabilite dalla legge e rispettare i principi di trasparenza, congruità e ragionevolezza nel motivare eventuali rifiuti. La decisione amministrativa sul conferimento della cittadinanza non è automatica bensì discrezionale, pur dovendo sottostare ai vincoli normativi e ai principi generali dell'azione amministrativa.

La questione giuridica

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del decreto ministeriale che ha respinto la sua domanda di cittadinanza, probabile contestando che il Ministero avesse valutato in modo erroneo gli elementi della fattispecie o che avesse violato principi procedurali fondamentali. La questione sottesa riguardava se il provvedimento di diniego fosse stato adottato correttamente secondo la legge, ovvero se l'amministrazione avesse rispettato i presupposti normativi per il rigetto della istanza e avesse fornito una motivazione sufficiente e congruente. Centrale era inoltre l'accertamento se ricorressero effettivamente i presupposti di legge per la concessione della cittadinanza secondo l'articolo 9 della legge 91/1992 oppure se il diniego ministeriale fosse giustificato da sopravvenute perdite di cittadinanza originaria, difetti documentali o altre circostanze ostative. La controversia implicava dunque un valutazione complessiva della legittimità dell'azione amministrativa e del corretto esercizio del potere discrezionale del Ministero.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato le argomentazioni addotte dal ricorrente alla luce della documentazione amministrativa, della legislazione vigente e dei principi costanti della giurisprudenza in materia di cittadinanza. Nel decidere di respingere il ricorso, il collegio ha ritenuto che il decreto ministeriale fosse stato adottato in conformità alle previsioni normative e che l'Amministrazione avesse disposto di una corretta valutazione dei presupposti sostanziali necessari per la concessione della cittadinanza. Il TAR ha evidentemente considerato che il Ministero avesse fornito una motivazione adeguata per il rifiuto oppure che, comunque, non emergessero violazioni procedurali tali da inficiare la legittimità del provvedimento. La sentenza rispecchia una valutazione secondo la quale i motivi dedotti dal ricorrente non apparivano idonei a dimostrare l'illegittimità dell'atto ministeriale, né risultava provato che il Ministero avesse esercitato il proprio potere in modo arbitrario, irragionevole o contrario ai principi dell'ordinamento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio respinge il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la validità del decreto ministeriale di diniego della cittadinanza. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell'Interno, liquidate nella misura di euro millecinquecento, oltre agli oneri e agli accessori di legge secondo le disposizioni vigenti. La sentenza è sottoposta a esecuzione da parte dell'autorità amministrativa competente. Le generalità della parte ricorrente sono state oscurate dal TAR a tutela del diritto alla riservatezza e della dignità personale, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 196 del 2003 e dalla normativa sulla privacy dell'Unione Europea.

Massima

L'Amministrazione è legittimata a respingere una domanda di concessione della cittadinanza italiana qualora ricorrano le condizioni normative di diniego e la decisione sia adeguatamente motivata secondo i principi generali dell'azione amministrativa, restando rimessa al giudice amministrativo la verifica del corretto esercizio del potere discretionario ministeriale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 29 novembre 2019, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 13 marzo 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 1159 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mirko Bartolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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