Sentenza n. 202510460/2025
Rigetto Istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/655632)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente aveva presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, probabilmente sulla base di uno dei titoli previsti dalla legge sulla cittadinanza (matrimonio con cittadino italiano, filiazione, residenza, naturalizzazione per adozione o altre cause legittimanti). Tale istanza era stata rigettata dall'amministrazione con provvedimento motivato. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il rigetto, ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per impugnare il provvedimento amministrativo e ottenere l'annullamento del diniego con conseguente accertamento del diritto alla cittadinanza. Tuttavia, nel corso del procedimento giurisdizionale, la situazione fattuale è mutata in modo sostanziale, determinando una modifica della posizione giuridica del ricorrente rispetto a quanto originariamente contestato.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, che regola l'acquisto, il possesso e la perdita della cittadinanza secondo criteri di filiazione, matrimonio, naturalizzazione e altre forme di acquisto previste dall'ordinamento. I diritti soggettivi alla cittadinanza sono garantiti costituzionalmente dall'articolo 22 della Costituzione italiana. L'amministrazione competente è tenuta a valutare le istanze di cittadinanza secondo le disposizioni di legge e i criteri amministrativi stabiliti da regolamenti e da circolari ministeriali, con obbligo di motivazione del diniego quando l'istanza non soddisfi i requisiti richiesti. Il ricorso al TAR rappresenta il mezzo ordinario di tutela avverso i provvedimenti amministrativi illegittimi in materia di cittadinanza.
La questione giuridica
Il ricorso verteva sulla legittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di cittadinanza, con discussione circa la corretta interpretazione dei presupposti di diritto per l'acquisto della cittadinanza italiana e l'eventuale violazione di norme procedurali o sostanziali da parte dell'amministrazione nel valutare la domanda. La controversia riguardava se il ricorrente possedesse effettivamente i requisiti previsti dalla legge per ottenere la cittadinanza oppure se l'amministrazione avesse commesso un errore nel valutare la sussistenza di tali requisiti. Durante il pendenza del giudizio, tuttavia, la situazione fattuale è cambiata, rendendo giuridicamente irrilevante la pronuncia sulle questioni originariamente dedotte.
La motivazione del giudice
Il collegio ha ritenuto che, alla luce dei mutamenti intervenuti nel corso del procedimento, fosse venuto meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia di merito sulla fondatezza del ricorso. Questa conclusione è coerente con il principio processuale secondo cui la giurisdizione amministrativa si esercita per tutelare situazioni giuridiche soggettive concrete e attuali, non già per pronunciamenti teorici o puri. Quando la materia del contendere cessa, perché la situazione di fatto e di diritto si è trasformata in modo tale da rendere impossibile o inutile la pronuncia richiesta, il giudice è tenuto a dichiarare la cessazione della materia stessa, senza entrare nel merito della controversia originaria. Il TAR ha applicato correttamente questo principio, evitando di pronunciarsi su questioni divenute prive di rilevanza pratica.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato cessata la materia del contendere, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo senza pronuncia nel merito circa la legittimità del rigetto dell'istanza di cittadinanza. Tale decisione non costituisce né accoglimento né rigetto del ricorso, ma estinzione del processo per venir meno dell'interesse a agire. Le spese di giudizio sono state presumibilmente compensate tra le parti, secondo la prassi ordinaria in caso di cessazione della materia. Il ricorrente rimane in ogni caso libero di ricorrere nuovamente qualora la situazione fattuale torni a essere controversa o nuovi elementi legittimino una diversa istanza.
Massima
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere in tema di cittadinanza estingue il giudizio amministrativo senza necessità di pronuncia nel merito quando, nel corso del procedimento, gli eventi fattici successivi rendano venuta meno la fondatezza dell'interesse del ricorrente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Referendario Antonietta Giudice, Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento del Ministro dell'Interno prot. n. K10/-OMISSIS-del 25/05/2021, notificato al ricorrente in data 16/06/2021 sul ricorso numero di registro generale 9293 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Scaringella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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