Sentenza n. 202500505/2025
Rigetto Dell'istanza Volta A Ricevere La Cittadinanza Italiana
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un soggetto ha presentato istanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna per impugnare il rigetto della propria domanda di acquisizione della cittadinanza italiana. La richiesta di cittadinanza era stata precedentemente negata da parte dell'amministrazione competente, presumibilmente il Ministero dell'Interno o l'ufficio anagrafico territorialmente competente, senza che il ricorrente avesse ricevuto accoglimento della propria istanza. Il ricorrente si è rivolto alla giustizia amministrativa per contestare tale provvedimento negativo, ritenendo che la negazione fosse illegittima o contraria alle norme sulla cittadinanza. La controversia rientra nel settore della disciplina della cittadinanza italiana, materia che tocca diritti fondamentali relativi allo status di cittadino e all'appartenenza allo Stato.
Il quadro normativo
Le questioni relative alla cittadinanza italiana sono disciplinate dalla Legge 1° gennaio 1948, numero 5, che costituisce il principale codice della cittadinanza nazionale, nonché da successive modificazioni legislative e da fonti europee in materia di diritti dei cittadini extracomunitari. La competenza per l'esercizio dei diritti di cittadinanza è tradizionalmente attribuita a organi amministrativi e alle autorità consolari, secondo le procedure previste dalla legislazione sostanziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza è stata storicamente oggetto di dibattito nella giurisprudenza, oscillando tra un riconoscimento della competenza della magistratura ordinaria e l'esclusione della cognizione da parte della magistratura amministrativa.
La questione giuridica
La questione centrale della controversia riguarda la competenza materiale del TAR a conoscere della domanda di annullamento di un provvedimento relativo al rigetto di un'istanza di cittadinanza. Si tratta di stabilire se le decisioni sulla cittadinanza costituiscono materia soggetta alla giurisdizione amministrativa ovvero se, per la loro natura strettamente legata allo status personale e ai diritti civili fondamentali, rientrano nella sfera esclusiva della magistratura ordinaria oppure di altri organi amministrativi. La questione presenta rilevanza generale in quanto tocca il riparto di giurisdizione tra i diversi ordini giudiziari e la delimitazione dei poteri del giudice amministrativo rispetto ad altre sedi decisionali.
La motivazione del giudice
Il TAR, nel valutare la ricevibilità della domanda, ha ritenuto di dovere pronunciarsi non nel merito della questione di cittadinanza, ma sulla propria competenza a decidere della controversia. Il collegio giudicante, in accoglimento di quanto evidenziato nella fase istruttoria, ha concluso che la materia della cittadinanza e delle istanze ad essa relative non rientra nella giurisdizione amministrativa del TAR, in quanto la relativa cognizione è attribuita per legge a diversi soggetti istituzionali, tradizionalmente la magistratura ordinaria quando si tratta di accertamento dello status, oppure rimane in via esclusiva in capo all'amministrazione come funzione discrezionale non sindacabile dal giudice amministrativo. Il TAR ha quindi privilegiato una corretta individuazione dei suoi confini giurisdizionali, evitando di entrare nel merito di una questione per la quale mancava la propria competenza materiale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione rispetto alla controversia proposta, esitendo così il ricorso senza pronunciarsi sulla fondatezza della contestazione relativa al rigetto della cittadinanza. Tale provvedimento comporta l'estinzione del procedimento davanti al TAR e, conseguentemente, il ricorrente sarà tenuto ad esperire i rimedi giurisdizionali o amministrativi appropriati presso la sede competente, probabilmente la magistratura ordinaria o l'amministrazione competente a seconda della natura della questione dedotta.
Massima
La cognizione delle controversie relative al rigetto di istanze di cittadinanza italiana non rientra nella giurisdizione amministrativa del TAR per difetto di competenza materiale, sussistendo un riparto di funzioni che affida tale materia a sedi diverse, quali la magistratura ordinaria per gli accertamenti di status o l'amministrazione per le decisioni di primo grado non sindacabili dalla giustizia amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Paolo Carpentieri, Presidente Alessio Falferi, Consigliere Paolo Nasini, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- del 17/09/2021, notificato il 22/12/2021, con il quale il Prefetto della Provincia di Ravenna ha rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 5, l. n. 91 del 1992. sul ricorso numero di registro generale 136 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Ravenna, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Ravenna; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la giurisdizione del giudice ordinario. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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