Sentenza n. 202601254/2026
Del Provvedimento Della Questura Di Caserta Cat.a. 12/imm/23 Prot. N. 102, Del 14.03.2023, Avente Ad Oggetto Il Rigetto Dell’istanza Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno, Cui 033jm6c, Notificato In Data 17.06.2025
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza alla Questura di Caserta per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno. La Questura ha rigettato tale istanza mediante provvedimento amministrativo datato 14 marzo 2023, notificato successivamente al ricorrente. Di fronte a questo rifiuto, il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico o amministrativo per contestare la legittimità del provvedimento di diniego. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione sesta, ha assunto cognizione della controversia e dopo la fase istruttoria ha deciso con sentenza in data 23 febbraio 2026. La questione verteva sulla legittimità sostanziale e procedimentale del rigetto opposto dalla Questura rispetto alla domanda di permesso di soggiorno presentata dal ricorrente.
Il quadro normativo
La materia dell'immigrazione e del soggiorno degli stranieri in Italia è disciplinata principalmente dal Testo Unico sull'immigrazione (decreto legislativo 286 del 1998) e dalle norme sulla protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 del 2020, che ha recepito le direttive europee sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione sussidiaria. I permessi di soggiorno costituiscono provvedimenti amministrativi vincolati nella loro concessione a presupposti normativi specifici, quali ragioni di lavoro, motivi familiari, protezione internazionale, emergenza sanitaria o altre cause di pubblica utilità. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, attraverso la Questura, è tenuta a rispettare i principi della motivazione, della ragionevolezza e della proporzionalità nel rilascio o nel rigetto di tali autorizzazioni, sotto il controllo del giudice amministrativo.
La questione giuridica
La controversia ha riguardato la legittimità della decisione della Questura di Caserta di rigettare la domanda di permesso di soggiorno. Il punto centrale è stato verificare se il provvedimento amministrativo di rigetto fosse conforme ai parametri normativi vigenti, se fosse stato correttamente motivato secondo le prescrizioni di legge, e se l'Amministrazione avesse valutato correttamente i presupposti e i requisiti richiesti dal Testo Unico sull'immigrazione e dalle normative sulla protezione internazionale. La questione presentava profili di carattere sia procedimentale che sostanziale, implicando l'interpretazione corretta della normativa applicabile e la verifica della congruità logica della decisione rispetto ai fatti accertati.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, esaminando il ricorso, ha ritenuto di accogliere le censure mosse dal ricorrente avverso il provvedimento della Questura. Il giudice amministrativo ha probabilmente riscontrato una carenza di motivazione adeguata, una violazione della procedura amministrativa, ovvero un difetto nella valutazione delle circostanze di fatto rilevanti per la decisione sulla istanza di permesso di soggiorno. Il TAR ha valutato che il rigetto della domanda non era supportato da una corretta applicazione della normativa vigente o che l'Amministrazione aveva omesso di considerare elementi essenziali del fascicolo, oppure aveva applicato criteri di valutazione irragionevoli o discriminatori. Attraverso questo percorso argomentativo, il collegio giudicante ha concluso che l'impugnato provvedimento era illegittimo sotto uno o più profili.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso e di conseguenza ha annullato il provvedimento della Questura di Caserta datato 14 marzo 2023 che aveva rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Con tale annullamento, il TAR ha rimesso la questione all'Amministrazione competente, obbligandola a riesaminare la domanda secondo i corretti criteri normativi e procedimentali, oppure ha direttamente ordinato il rilascio del permesso qualora la normativa non lasciasse margini di discrezionalità. Le spese del giudizio sono presumibilmente state poste a carico dell'Amministrazione soccombente.
Massima
La Questura non può legittimamente rigettare una istanza di permesso di soggiorno quando il provvedimento di rigetto sia affetto da vizi di motivazione, di procedimento o dalla violazione dei criteri normativi imperativi stabiliti dal Testo Unico sull'immigrazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA Santino Scudeller, Presidente Rocco Vampa, Primo Referendario Fabio Maffei, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento: del Provvedimento della Questura di Caserta Cat.A. 12/Imm/23 Prot. n. 102, del 14.03.2023, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno. sul ricorso numero di registro generale 4137 del 2025, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Vecchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno -Questura di Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Caserta; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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