Sentenza n. 202500234/2025
Decreto, Cat. A12/018/imm./ii Sez., Emesso Dal Questore Di Reggio Calabria Il 28.11.2018, Notificato In Data 13 Ottobre 2020, Di Rigetto Istanza Di Rinnovo Del Permesso Di Soggiorno Per Motivo Di Lavoro; Richiesta Di Gratuito Patrocinio
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente, una persona straniera residente in Italia, ha presentato istanza al Questore di Reggio Calabria per ottenere il rinnovo del proprio permesso di soggiorno a titolo di lavoro subordinato. Il Questore, con decreto del ventotto novembre duemiladiciotto, ha rigettato tale istanza. Il ricorrente, notificato del provvedimento in data tredici ottobre duemilaventi, ha impugnato il decreto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, contestandone la legittimità e richiedendo inoltre il beneficio del gratuito patrocinio data la propria condizione di difficoltà economica. Il ricorso rappresentava pertanto un tentativo di ottenere l'annullamento del rigetto e il conseguente riconoscimento del diritto al rinnovo del titolo di soggiorno per motivo di lavoro.
Il quadro normativo
La materia è disciplinata dal Testo Unico sulle disposizioni riguardanti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo numero centosettantasette del millenovecentonovantotto, modificato successivamente, che regola le condizioni per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi di soggiorno per stranieri. Il permesso per motivo di lavoro subordinato richiede, tra gli altri requisiti, l'effettiva disponibilità di un rapporto di lavoro, la dimostrazione di idonei mezzi di sostentamento, il possesso di una documentazione in regola e il rispetto delle norme sulla permanenza nel territorio italiano. Il Questore esercita funzioni di autorità di pubblica sicurezza e ha il potere discrezionale di rigettare le istanze di rinnovo qualora ritengan mancanti i requisiti di legge o sussistano ragioni di ordine pubblico o di sicurezza.
La questione giuridica
La controversia verte sul fondamento giuridico del rigetto opposto dal Questore e sulla legittimità dell'esercizio del potere discrezionale nell'adozione del decreto impugnato. In particolare, si pone il problema se il provvedimento di rigetto sia stato adottato secondo i criteri di proporzionalità e ragionevolezza, se sussistessero effettivamente i presupposti di fatto per il rifiuto, e se siano state osservate le procedure amministrative prescitte. Inoltre, assume rilievo il profilo della corretta istruttoria del procedimento e della adeguata verifica dei requisiti soggettivi del ricorrente al momento della valutazione della domanda di rinnovo.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante del TAR ha esaminato il ricorso e gli atti amministrativi sottoposti al proprio controllo, ritenendo fondato il comportamento del Questore. Il giudice amministrativo ha verificato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rigetto, concludendo che l'amministrazione aveva correttamente valutato la mancanza o la decadenza dei requisiti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivo di lavoro. Il collegio ha ritenuto che la motivazione del decreto, anche se sintetica, risultava sufficiente e coerente con le risultanze istruttorie. Ha inoltre accertato che il Questore aveva operato nell'ambito della propria discrezionalità amministrativa, senza eccedere né abusare di tale potere, e che il procedimento era stato condotto secondo i canoni di legalità e correttezza.
La decisione
Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione prima, ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così la legittimità del decreto di rigetto emesso dal Questore di Reggio Calabria. La sentenza è stata resa in data quattro aprile duemilaventicinque. Il ricorrente rimane quindi privo del permesso di soggiorno per motivo di lavoro e dovrà conformarsi al provvedimento amministrativo, fermi restando i diritti che lo riguardano secondo la normativa vigente in materia di permanenza degli stranieri in Italia.
Massima
L'amministrazione può legittimamente rigettare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivo di lavoro quando, a seguito di adeguata istruttoria, accerti la mancanza o la perdita dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge, in particolare la sussistenza effettiva del rapporto lavorativo e dei mezzi di sostentamento, fatto salvo il controllo giurisdizionale sulla ragionevolezza, proporzionalità e correttezza procedimentale del provvedimento.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria ha pronunciato la presente SENTENZA Caterina Criscenti, Presidente Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore Giovanni Caputi, Referendario per l'annullamento del decreto Cat. A12/018/IMM./II Sez., emesso dal Questore di Reggio Calabria il 28.11.2018, notificato il 13.10.2020, con il quale è stata rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivo di lavoro autonomo presentata dal ricorrente nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi sul ricorso numero di registro generale 7 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mario Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno e Questura Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Reggio Calabria; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
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