Sentenza n. 202506903/2025
Statuizione Sulle Spese Del Giudizio Formatosi Sul Silenzio-Inadempimento Serbato Dall'amministrazione Sull'istanza Di Conferimento Della Cittadinanza Italiana
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino ha presentato istanza di conferimento della cittadinanza italiana all'amministrazione competente, secondo le procedure previste dalla legge nazionale. L'amministrazione, tuttavia, non ha provveduto a decidere sulla richiesta entro i termini di legge stabiliti dal Codice del processo amministrativo, mantenendo un atteggiamento di silenzio-inadempimento. Di fronte a questo comportamento illegittimo, il ricorrente ha promosso ricorso dinanzi al Consiglio di Stato per ottenere l'annullamento del silenzio-inadempimento e per far accertare l'obbligazione dell'amministrazione a pronunciarsi sulla sua istanza. Il ricorso ha riguardato altresì la questione del pagamento delle spese processuali derivanti dal giudizio, dato che il ricorrente ha dovuto ricorrere ai giudici amministrativi per ottenere l'adempimento di un obbligo amministrativo.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 numero 91, che stabilisce i presupposti, i procedimenti e le modalità per l'acquisto, il mantenimento e la perdita della cittadinanza italiana. Il procedimento amministrativo, ivi comprese le istanze di cittadinanza, è regolato dal decreto legislativo 2 luglio 2010 numero 104 (Codice del processo amministrativo), il quale prevede termini perentori entro cui l'amministrazione deve decidere. Il silenzio-inadempimento dell'amministrazione oltre tali termini costituisce illegittimità grave, tale da consentire al ricorrente di avvalorsi dell'azione di annullamento dinanzi al giudice amministrativo. Inoltre, il medesimo Codice disciplina le conseguenze economiche dei giudizi, prevedendo la possibilità di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese.
La questione giuridica
Il nodo giuridico affrontato riguardava non soltanto l'illegittimità del silenzio-inadempimento dell'amministrazione, ma più specificamente la ripartizione e l'assegnazione delle spese del giudizio in un caso di violazione dei termini procedurali. Si trattava di verificare se l'amministrazione, per aver costretto il ricorrente ad adire il giudice amministrativo per ottenere una statuizione sull'istanza di cittadinanza, dovesse sopportare le conseguenze economiche di tale illegittimità. La questione era rilevante in quanto affrontava il tema della responsabilità economica dell'amministrazione che non adempie ai propri doveri legali nei termini.
La motivazione del giudice
Il Consiglio di Stato ha ritenuto provato che l'amministrazione aveva mantenuto un ingiustificato silenzio sulla istanza di cittadinanza oltre i termini legalmente previsti, integrando così una evidente violazione degli obblighi procedurali. Il collegio ha valutato che il ricorrente, al fine di tutelare il proprio diritto costituzionale di ottenere una pronuncia amministrativa sulla propria richiesta di cittadinanza, aveva dovuto ricorrere all'autorità giudiziaria. Tale comportamento dell'amministrazione costituiva inadempimento di un obbligo legale primario, non semplice omissione formale, ma violazione di un dovere sostanziale. Il giudice ha riconosciuto che l'illegittimità del silenzio-inadempimento dovesse comportare conseguenze anche sul piano economico e processuale, includendo l'obbligo dell'amministrazione di sopportare le spese del giudizio che era stata costretta a intentare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, annullando il silenzio-inadempimento dell'amministrazione sulla istanza di cittadinanza e obbligando l'amministrazione stessa a provvedere sulla richiesta entro un termine fissato dal giudice. Ha inoltre condannato l'amministrazione al pagamento delle spese processuali derivanti dal giudizio, inclusi i compensi dell'avvocato del ricorrente e altri oneri procedurali sostenuti. La sentenza produce effetto esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione, vincolandola a adempiere le statuizioni del giudice amministrativo.
Massima
Il silenzio-inadempimento dell'amministrazione su istanze relative a diritti fondamentali come la cittadinanza integra illegittimità che comporta l'annullamento del medesimo silenzio, l'obbligo di pronunciarsi entro termine e la condanna della amministrazione al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente.
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