Cds Giurisdizionale - RomaSEZIONE III30 giugno 2025Accolto

Sentenza n. 202505647/2025

Statuizione Sulle Spese Del Giudizio Relativo Al Silenzio Serbato Dall'amministrazione Sull'istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato istanza presso l'amministrazione competente per ottenere la concessione della cittadinanza italiana. Dinanzi al perdurare del silenzio dell'amministrazione, che non si è pronunciata entro i termini legali sulla domanda, ha promosso ricorso amministrativo presso il Consiglio di Stato. Con il ricorso il ricorrente ha contestato il comportamento omissivo dell'amministrazione e ha chiesto l'annullamento del silenzio-rifiuto e la condanna della pubblica amministrazione al rimborso delle spese sostenute nel giudizio. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso principale, riconoscendo il diritto del ricorrente a ottenere una pronuncia sull'istanza di concessione della cittadinanza. La presente sentenza riguarda specificamente la statuizione circa l'imputazione delle spese del giudizio, conseguente all'accoglimento del ricorso contro il silenzio.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla Legge 5 febbraio 1992 numero 91, che regola l'acquisto, la perdita e il recupero della cittadinanza italiana, stabilendo i presupposti, i procedimenti e le autorità competenti. Il silenzio dell'amministrazione è regolato dal Codice del Processo Amministrativo, che prevede che decorsi i termini entro i quali la pubblica amministrazione deve concludere il procedimento, il silenzio assume rilevanza giuridica secondo le diverse ipotesi normative. In materia di cittadinanza, il silenzio oltre i termini di legge generalmente equivale a rifiuto implicito, salvo diverse previsioni normative. Il ricorso avverso il silenzio amministrativo e la questione delle spese di giudizio si inquadrano inoltre negli articoli del Codice del Processo Amministrativo che disciplinano le condanne alle spese processuali nel caso di ricorsi accolti.

La questione giuridica

Il nodo giuridico della controversia attiene al diritto del ricorrente di ottenere la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese del giudizio, quale conseguenza logica e necessaria dell'accoglimento del ricorso contro il silenzio amministrativo sulla domanda di cittadinanza. In discussione è l'interpretazione della norma che fissa quando, in caso di ricorso amministrativo accolto, la pubblica amministrazione soccombente è tenuta a pagare le spese di causa. La questione riveste rilevanza perché riguarda non solo l'aspetto processuale del rimborso, ma anche il principio di tutela del ricorrente contro l'inerzia amministrativa illegittima e la responsabilità della pubblica amministrazione per il comportamento omissivo.

La motivazione del giudice

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'accoglimento del ricorso contro il silenzio sulla domanda di concessione della cittadinanza implica logicamente la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, poiché l'amministrazione ha tenuto un comportamento processualmente illegittimo non pronunciandosi entro i termini dovuti. Il collegio ha considerato che il ricorrente, agendo in giudizio per far cessare un'illegittimità amministrativa conclamata, ha esercitato un diritto di cui non può essere gravato ingiustamente dalle conseguenze economiche della propria azione. Il giudice ha inoltre valutato che condannare il ricorrente al pagamento delle spese avrebbe significato punire colui che ha subìto un comportamento illegittimo, invertendo iniqua il principio per cui la soccombenza amministrativa comporta il rimborso dei costi processuali al ricorrente vittorioso. La logica sottesa è che chi ricorre legittimamente contro l'inerzia amministrativa non deve sopportare il costo economico di una controversia che non aveva motivo di sorgere se l'amministrazione avesse agito regolarmente.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto le eccezioni del ricorrente e ha statuito che l'amministrazione è condannata al rimborso integrale delle spese sostenute nel giudizio, incluse le parcelle dell'avvocato, i contributi versati e ogni altra spesa processuale. La sentenza ha effetto di far gravare sull'amministrazione soccombente i costi derivanti dal proprio silenzio illegittimo, secondo il principio generale per cui la soccombenza in giudizio amministrativo comporta l'obbligo di rimborso delle spese. Il ricorrente potrà dunque recuperare economicamente quanto speso per sostenere la causa contro il silenzio amministrativo.

Massima

Quando l'amministrazione rimane inerte su un'istanza di cittadinanza oltre i termini prescritti e il ricorrente ottiene l'accoglimento del ricorso contro il silenzio, la pubblica amministrazione è condannata al rimborso integrale delle spese di giudizio quale conseguenza della propria soccombenza processuale.

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash