Equitalia: Tutto ciò da sapere

Tutto ciò da sapere su Equitalia: Dalle novità a cosa succede se non pago Equitalia.

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Protagonista indiscussa nell’intero sistema nazionale di riscossione dei tributi e dei contributi, la società pubblica per azioni Equitalia nasce con lo scopo principale di contrastare l’evasione fiscale e di operare un più efficace e corretto prelievo in termini monetari, riducendo nettamente i costi a carico dello Stato e andando inoltre a semplificare e migliorare il diretto rapporto con il contribuente.

Negli ultimi tempi, però, qualche ingranaggio di questo meccanismo non ha funzionato adeguatamente: la lentezza nonché l’inefficienza amministrativa, tipicamente e tristemente italiane, hanno infatti comportato l’aumento spropositato dei già elevati tassi d’interessi applicati da Equitalia portando così uno spropositato numero di contribuenti ad essere vittime inconsapevoli del pignoramento dei propri beni mobili ed immobili ed al fermo amministrativo dei veicoli a causa di debiti sostanzialmente inizialmente irrisori e, per questo, sottovalutati.

Tassi d’interesse ai limiti dell’usura e procedimenti che si trascinano nel tempo ad esclusivo danno dei debitori hanno dunque reso necessario un cambiamento ed è per questo che, nel nuovo Decreto Fiscale del Governo Renzi, ci si è concentrati su una riforma di Equitalia.

1. Novità Equitalia

Facciamo brevemente cenno a quelle che sono le modifiche che il suddetto decreto intende apportare, a partire da quella sostanziale che prevede uno scioglimento della società incaricata della riscossione dei tributi Equitalia al cui posto subentrerà, dal 1 luglio 2017, l’ente pubblico economico Agenzia delle Entrate-Riscossione, il cui presidente sarà il direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In attesa che si perfezioni l’effettivo trasferimento di competenze e funzioni da Equitalia al nuovo ente (cosa che dovrebbe avvenire entro e non oltre i prossimi sei mesi) e nella speranza che questa rivoluzione comporti una semplificazione del rapporto dei cittadini col fisco nonché una diminuzione degli elevati costi di riscossione, sta per partire una campagna di rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia che permetterà ai contribuenti di tirare un sospiro di sollievo: questi infatti potranno godere di particolari agevolazioni che consentiranno loro di ridimensionare le astronomiche cifre raggiunte dalle proprie cartelle esattoriali non ancora saldate.

Bisogna far bene attenzione però a non confondere la possibilità di sanatoria delle cartelle esattoriali di Equitalia con un condono fiscale: ad essere eliminati saranno sì sanzioni e more mentre il debito nonché gli interessi legali maturati per il ritardo andranno correttamente ed interamente saldati. La diminuzione dei costi aggiuntivi necessari a rimettersi in regola con il fisco riguarderanno tasse e contributi INPS ed INAIL maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2015 mentre pare che non sarà in alcun modo possibile eludere il pagamento delle sanzioni relative a violazioni del codice della strada o quelle concernenti una fraudolenta evasione dell’IVA.

Le novità più chiacchierate sono quelle che riguardano però gli sconti in cartella e la possibilità di rateizzazione del debito: nel primo caso si parla di un 3% forfettario sulle somme iscritte a ruolo e, nel secondo invece, di rate da pagare tra i 12 ed i 24 mesi, opportunità della quale potranno approfittare anche coloro i quali hanno già avviato un piano di rateazione in precedenza.

Aspettando che intervenga un provvedimento definitivo a far chiarezza su quanto avverrà nel prossimo futuro, volgiamo un sguardo al presente cercando di sciogliere i dubbi che spesso affliggono i contribuenti nel rapporto non semplice con Equitalia.

2. Come faccio a sapere se ho debiti con Equitalia

La prassi vuole che al debitore insolvente venga notificato tramite cartella di pagamento l’atto con il quale l’Ente tenta il recupero delle somme dovute ima non sono infrequenti i casi in cui ci si ritrova vittime di una procedura tributaria a proprio carico pur senza aver ricevuto alcuna cartella esattoriale da Equitalia.

Esiste in tal caso un modo semplice per scongiurare questo rischio evitando interminabili file allo sportello dell’Ente: consultare la propria situazione debitoria online.

3. Estratto di ruolo Equitalia: cos’è

Basterà alla sezione “Cittadino” dal sito Equitalia online ed inserire le proprie credenziali per informarsi circa il proprio estratto conto debitorio e visionare il relativo documento contenente in maniera dettagliata importi dovuti, sanzioni, interessi maturati ed oneri di riscossione.

In presenza di eventuali situazioni debitorie e di cartelle Equitalia non pagate sarà dunque necessario provvedere tempestivamente al saldo delle somme dovute per evitare che queste lievitino a dismisura.

4. Come pagare Equitalia

I contribuenti insolventi potranno a questo punto decidere di pagare cartelle esattoriali e di saldare bollettini relativi al piano di rateizzazione, nonché solleciti di pagamento e avvisi di intimazione, scegliendo tra vari metodi di pagamento.

Il più classico è quello che prevede che ci si rechi, muniti di apposito Bollettino RAV, direttamente allo sportello dell’Ente, in una filiale bancaria, in un ufficio postale ma anche presso i tabacchi che abbiano stipulato la necessaria convenzione con banca ITB.

È possibile però anche approfittare di un più agevole metodo di pagamento, quello online, che può essere fatto direttamente dal sito di Equitalia: cliccando sulla voce Paga Online ed inserendo i propri dati (codice fiscale o partita IVA), sarà poi sufficiente inserire il codice RAV indicato sul bollettino o generato automaticamente dal proprio estratto di ruolo ed indicare l’importo da pagare.

Qualora la cartella esattoriale e relativo debito risultino scaduti sarà il sistema stesso a calcolare in maniera corretta l’importo aggiornato e completo di interessi di mora e di sanzioni dovute al ritardo del pagamento.

5. Non posso pagare Equitalia

Nel caso in cui la cartella esattoriale riporti cifre esorbitanti al punto da far pensare al contribuente di non essere in grado di soddisfare il debito, Equitalia consente che questo rateizzi i pagamenti.

5.1 Rateizzazione Equitalia

Coloro che abbiano contratto debiti con il fisco in misura inferiore a 50.000 euro potranno infatti richiederne la rateizzazione scaricando dal sito online dell’Ente il relativo modulo.

Compilandolo con il numero della cartella il cui pagamento si intende dilazionare ed inserendo i propri dati anagrafici, il debitore avrà facoltà inoltre di indicare quello che è il numero di rate nelle quali intende scorporare il debito tenendo presente che queste non potranno essere più di 72 (da pagare entro 6 anni) e che ciascuna di esse non potrà avere importo inferiore ai 100 euro.

Nel caso in cui l’importo da saldare sia superiore ai 50.000 euro il debitore dovrà fornire all’Ente una valida documentazione che attesti una comprovata situazione economica disastrosa e, qualora questa sia indipendente dalla sua volontà, potrà inoltre richiedere di dilazionare il debito in 120 rate. Bisognerà poi attendere una raccomandata da Equitalia per conoscere il numero di rate concesso secondo un ben preciso piano di ammortamento.

5.2 Interessi rateizzazione Equitalia

Detta agevolazione, com’è facile immaginare, non è concessa dall’Ente pro bono: l’operazione di dilazione in rate del proprio debito comporterà infatti il versamento di interessi il cui tasso varierà al variare del debito di cui si tratta partendo da un 4,5% per i debiti erariali fino ad un 6,05% per quanto riguarda invece quelli previdenziali.

5.3 Ritardo pagamento rate Equitalia

Mancare il puntuale pagamento delle rate, fino ad un massimo di 8, porterà il debitore che voglia evitare il pignoramento dei propri beni tramite l’inevitabile avvio di procedure esecutive a suo carico, a saldare il debito contratto con il fisco in un’unica rata e, quindi, alla perdita del diritto alla rateizzazione previamente acquisito.

6. Cosa succede se non pago Equitalia

A seconda dell’importo relativo alla cartella esattoriale che il debitore non vuole o non può in alcun modo estinguere, ci si troverà dinanzi ad una serie di più o meno gravi conseguenze che andranno da atti di espropriazione fino a più blande misure cautelari: nulla di gradevole, in sostanza, che si tratti dell’eventuale pignoramento di beni mobili, somme di denaro e crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi, del fermo amministrativo della propria automobile o, in ultima ratio e per i debiti più corposi, delll’ipoteca sulla casa con successiva e spesso inevitabile vendita all’asta della stessa.

È dunque il caso di correre ai ripari… prima che sia troppo tardi.

7. NOVITÁ LEGISLATIVE IL “Decreto Milleproroghe 2022”

Con la Legge n°25/2022, che ha convertito il c.d. “Decreto Sostegni-ter”, si è consentita la riammissione ai benefici della Definizione agevolata per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 e riguardanti la “Rottamazione-ter” e la “Rottamazione-UE”.

Va ricordato, brevemente, che l’articolo 3 del Decreto Legge n. 119/2018 ha introdotto la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, per coloro che hanno uno o più debiti con l’Agenzia delle entrate-Riscossione (che ha sostituito Equitalia S.p.A. ex legge 1º dicembre 2016 n. 225) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, appunto c.d. Rottamazione-ter. Per il medesimo periodo ultimo indicato, è stata prevista la definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, c.d. Rottamazione-UE. Per quanto attiene la riammissione ai benefici della definizione agevolata di cui alla Legge n°25/2022, e come si evince anche dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per i contribuenti che non hanno corrisposto le rate nel periodo 2020 e 2021, è stata prevista la riammissione ai benefici della definizione agevolata purché essi provvedano al pagamento delle somme dovute entro i seguenti termini:

  • “il 30 aprile 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2020 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”;
  • il 31 luglio 2022 per le rate in scadenza nell’anno 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”.

Pe le rate in scadenza nell’anno 2022, sempre inerenti la Rottamazione-ter e Rottamazione UE, la Legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” ha previsto che il pagamento viene considerato tempestivo, e dunque non determina l’inefficacia della definizione agevolata, se lo stesso venga effettuato per intero entro la data del 30 novembre 2022. La legge ha previsto, altresì, un termine di tolleranza di 5 giorni per il pagamento, qualora esso non avvenga nel giorno di scadenza previsto (art. 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).

In ordine alle procedure esecutive, la legge di conversione del Decreto sostegni ter ne ha prevista l’estinzione, anche di quelle eventualmente già avviate a seguito del mancato, parziale o intempestivo pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro i precedenti termini di legge.

FONTI NORMATIVE

Legge 28 marzo n°25 del 2022

Decreto Legge n. 119/2018

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