Mancato versamento contributi INPS: come tutelarsi dal datore di lavoro

Il mancato pagamento dei contributi previdenziali è sanzionato dalla legge italiana.

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1. Cosa sono i contributi previdenziali

L’art. 38 della Cost. prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

A tali compiti devono provvedere gli organi e gli istituti predisposti o integrati dallo Stato. Pertanto, la norma obbliga lo Stato ad adottare dei provvedimenti necessari a garantire, in favore dei lavoratori, delle adeguate condizioni di vita e di assistenza, qualora ne intervenga la menomazione lavorativa e personale.

Contestualmente, la regola costituzionale legittima l’adozione di un piano di riscossione delle somme per il finanziamento delle tutele previdenziali, che prendono la denominazione di contributi previdenziali che, ordinariamente, vengono trattenuti dalla retribuzione di lavoro.

Pertanto, i contributi previdenziali costituiscono le quote della retribuzione o di reddito di lavoro che sono destinate al finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge. L’erogazione è obbligatoria, e i soggetti che devono percepire la prestazione e controllare il rispetto delle regole, sono, di norma, gli enti di previdenza.

1.1 Termine di pagamento

I contributi devono essere versati entro il giorno 16 del mese seguente a quello di scadenza dell’ultimo periodo di paga. Il controllo sul pagamento può essere verificato richiedendo l’estratto contributivo all’ente previdenziale, o per mezzo dell’attestazione rilasciata dal datore di lavoro.

1.2 Obbligati

L’art. 2115 c.c., stabilisce che l’imprenditore e il datore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. Inoltre, la norma prevede che l’imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, facendo salvo il diritto di rivalsa.

Nella sostanza si addebita al datore di lavoro l’onere di versare i contributi dei lavoratori, rimanendo, pertanto, l’unico responsabile nei confronti degli enti previdenziali. Invece sono determinati a carico del lavoratore, i contributi dovuti per le attività di lavoro autonomo.

Mentre per le collaborazioni coordinate e continuative, per il lavoro a progetto e per gli associati in partecipazione, l’onere contributivo grava per 2/3 sul committente, che rimane responsabile del versamento e per 1/3 sul collaboratore.

Per le collaborazioni occasionali, le menzionate percentuali di contribuzione trovano applicazione quando il reddito supera gli euro 5000 annui. Secondo l’art. 5, Reg. CE n. 883/2004, i lavoratori comunitari sono equiparati ai residenti del Paese dove è esercitata l’attività lavorativa, con la possibilità di richiedere il riconoscimento dell’anzianità contributiva conseguita in un diverso Stato membro.

Inoltre, secondo la Circolare Inps n. 122 del 8.7.2003, i contributi devono essere pagati anche per i lavoratori extracomunitari, con la possibilità di cumulo dei periodi contributivi nei diversi Stati, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali. L’art. 1, comma 1, l. 03.10.1987 n. 398, prevede l’iscrizione obbligatoria alle gestioni previdenziali italiane, dei lavoratori italiani che operino in Paesi extracomunitari, con i quali non esistano delle convenzioni internazionali.

1.3 Sanzioni per l’omesso versamento

Il mancato o parziale versamento dei contributi previdenziali, determina la responsabilità dell’inadempiente. In materia è necessario citare l’art. 116, comma 8, l. 23.12.2000 n. 388, la quale impone il pagamento di una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o dalle registrazioni obbligatorie.

La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi, o dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Inoltre, la medesima disposizione normativa stabilisce che quando il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere o le retribuzioni erogate, è assoggettato al pagamento di una sanzione civile pari al 30% dei contributi non corrisposti nei termini di legge.

In aggiunta la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Di seguito il comma 9, dell’art. 116, l. 23.12.2000, n. 388, prevede che dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora.

Gli interessi devono essere calcolati secondo i parametri che vengono determinati dall’Agenzia delle Entrate. L’art. 2, comma 1 bis, d.l. 12.12.1983, n. 463, stabilisce che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali, per un importo superiore a euro 10000 annui, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 1032. Mentre quando l’importo omesso è inferiore a euro 10000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che varia da euro 10000 a euro 50000.

1.4 Come tutelarsi

Il lavoratore che non abbia avuto versati i contributi previdenziali può ricorrere al Tribunale e chiedere il pagamento dei contributi. A norma dell’art. 2116 c.c., comma 2, l’imprenditore è responsabile del danno arrecato al lavoratore, quando le istituzioni di previdenza e assistenza non corrispondano le prestazioni previdenziali, per il mancato adempimento all’obbligo contributivo.

In questo caso, l’ammontare del risarcimento viene determinato in base alla differenza tra l’importo percepito, e l’importo che l’avente diritto avrebbe dovuto percepire.

Qualora sia intervenuta la prescrizione dei contributi, l’art. 13, comma 1, l. 12.08.1962, n. 1138, riconosce al lavoratore la facoltà di chiedere all’Inps la costituzione di una rendita vitalizia reversibile, rapportata all’ammontare della pensione comprensiva dei contributi che non sono stati versati.

Fonti normative

Art. 38 Cost.

Art. 2115 e 2116 c.c.

Reg. CE n.883/2004

Circolare Inps n. 122 del 8.7.2003

L. 03.10.1987 n. 398

L. 23.12.2000 n. 388

D.l. 12.12.1983, n. 463

L. 12.08.1962, n. 1138

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