La malattia professionale

Si parla di malattia professionale quando il lavoratore si ammala a causa dell’esposizione protratta nel tempo per cause riconducibili all’ambiente di lavoro

malattia professionale

1. La malattia professionale

In assenza un nesso di causalità tra il lavoro che si svolge e la malattia contratta non si può parlare di malattia professionale. Però, a differenza dell’infortunio sul lavoro, per le malattie professionali non è sufficiente l’occasione di lavoro dovendo, dunque, sussistere un rapporto causale diretto con la malattia. Deve esistere il c.d. ”rischio ambientale” dovuto, per es., dal tipo di lavoro svolto lavorazione che l’assicurato svolge o riconducibile, comunque, all’ambiente in cui si svolge il lavoro (c.d. “rischio ambientale”).

Le malattie professionali sono divise in tre grandi ,liste contenute nel DPR n. 1124/1965 successivamente aggiornato dal decreto del 10 giugno 2014 più recentemente dal decreto del 9 aprile 2008 :

  • malattie professionali con rischio di origine lavorativo elevato (tunnel carpale, ernia discale ecc.);
  • malattie professionali con bassa probabilità di rischio di origine lavorativo (talagia plantare, tendinite del tendine di Achille ecc.);
  • malattie professionali con possibile rischio di origine lavorativa.

In Italia esiste un apposito sistema assicurativo che assicura la tutela del lavoratore in caso di malattia professionale già dal 1965, quando con il D.P.R. n. 1124/1965 è stato normato il funzionamento dell’INAIL.
Nello specifico, la legge stabilisce che tutte le malattie professionali espressamente indicate nel decreto godono della copertura assicurativa dell’INAIL. In totale sono 109 le categorie (c.d. malattie tabellate), di cui 85 per il settore dell’industria e 24 per quello agricolo. Esistono anche malattie non presenti negli elenchi, ovvero “malattie non tabellate”.
Per queste patologie non espressamente previste è necessario che il dipendente che invoca la copertura assicurativa INAIL dimostri l’esistenza di un nesso di causa tra la malattia e il lavoro che svolge.

2. Come attivare la procedura per il riconoscimento della malattia professionale

Il lavoratore che ritenga di essersi ammalto per cause professionali, e che quindi voglia beneficiare della copertura assicurativa INAIL, deve innanzitutto rivolgersi al medico curante che, dopo averlo visitato, rilascerà un certificato medico. Il certificato dovrà poi essere consegnato al datore di lavoro entro 15 giorni. Il datore di lavoro, da parte sua, entro i successivi 5 giorni, è gravato dall’obbligo di trasmettere all’INAIL la relativa denuncia. Sono previste sanzioni per il datore di lavoro che non effettui la denuncia o che non lo faccia nei termini.
Una volta perfezionata la procedura delle due denunce (lavoratore e datore di lavoro) l’INAIL inizia il procedimento amministrativo che dovrà accertare la malattia e le sue cause e, dunque, l’esistenza dei presupposti necessari per la qualificare come professionale la malattia denunciata. Solo all’esito positivo del procedimento al lavoratore vengono erogate le prestazioni dovute (pagamento di somme di denaro).

3. Aggravamento della malattia

Può succedere che la malattia accertata dall’INAIL con il tempo si aggravi. In tal caso il lavoratore deve far pervenire all’INAIL un’apposita domanda (c.d. domanda di aggravamento o di revisione) volta ad ottenere una nuova visita medica (visita di verifica). L’INAIL una volta eseguita la visita di verifica comunica la propria decisone al lavoratore il quale, in caso di esito negativo, ha la facoltà di impugnarla.

4. Gli obblighi del lavoratore

Il primo passo che il soggetto deve compiere se ritiene che la patologia di cui soffre sia dovuta al suo lavoro, è rivolgersi al medico curante. Quest’ultimo dopo averlo visitato gli rilascerà un certificato medico che dovrà essere consegnato al datore di lavoro entro 15 giorni. Il datore di lavoro procederà a presentare la denuncia per richiedere il diritto di indennità all’INAIL.

5. A quale specialista rivolgersi

Se si ritiene di essere affetto da malattia professionale lo specialista di riferimento è un medico legale.

Avvocato Raffaele Fuiano

Raffaele Fuiano